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VENTURA

53 Posts

Scritto - 24/11/2013 :  11:26:36  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
"L’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) recita: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, (…) è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori."
Vi chiedo:
- Secondo voi è corretto ricomprendere nel termine "collaboratori" anche il personale amministrativo, appartenente al Settore Tecnico di un comune, che si occupa della redazione dei soli atti di determinazione, senza avere (corrispondentemente alla loro qualifica di amministrativi), nessun ruolo nella predisposizione dei progetti per opere o lavori ai quali l'incentivo è destinato?
- Nel caso fosse possibile estendere al termine "collaboratori" anche il sopra citato personale amministrativo; come possiamo conciliare questa possibilità con la deliberazione, delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti n. 51/2011, che hanno ritenuto "escluse dall’ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis le sole risorse di alimentazione dei fondi destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.", e che solo ... "In tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica."...disponendo al contrario, proprio per tale motivo, l'inclusione nel tetto dell'incentivo ICI.
Inoltre il parere della Corte dei conti della Toscana n. 213/2011, introduce una ulteriore considerazione, ossia..." le attività possono essere remunerate solamente se siamo in presenza di compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari."

Grazie a chiunque voglia darmi delle indicazioni in merito.
Saluti
D.V.

vgiannotti

186 Posts

Scritto - 26/11/2013 :  20:56:01  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'erogazione dell'incentivo dipendente dalla fonte regolamentare. Resta inteso che in caso di progettazione data all'esterno è possibile l'erogazione al solo responsabile unico del procedimento secondo la percentuale prevista nel citato regolamento. Nulla è dovuto anche inc aso di partecipazione di altre persone. Mentre in caso di progettazione interna (preliminare, definitiva ed esecutiva)al personale amministrativo che abbia partecipato all'elaborazione delle documentazione e/o degli elaborati, può essere attribuita una parte dell'incentivo secondo le ripartizione stabilite dal regolamento
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VENTURA

53 Posts

Scritto - 27/11/2013 :  09:52:21  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Riguardo l’incentivo alla progettazione, volevo condividere con te alcune considerazioni saltate fuori di recente a un corso di formazione, nel quale il relatore faceva notare (..e forse non a torto), che gli amministrativi di un ufficio tecnico,... quali altri compiti (Deliberazioni, Determinazioni, Gara d'Appalto, predisposizione Contratto e Liquidazioni SAL) dovrebbero svolgere?
...inoltre,.. quali, allora, dovrebbero essere le differenze (individuate dalla C. Conti Sez. Riunite), tra gli amministrativi dell'ufficio tecnico e quelli di un ufficio tributi?... che tra le altre cose (diceva il relatore), seguono nella quasi totalità dei casi tutta la fase di un accertamento tributario.
Entrambi non sono certo figure che per la loro specificità "possono essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica"…per ovvi motivi, o per il reclutamento dei quali è previsto il possesso di un titolo di studio di tipo tecnico (geometra, ragioniere, ecc..).
Io credo che tra l'incentivo Merloni e quello ICI non ci fosse una grande differenza prima dell'intervento della Corte dei conti a Sez. Riunite (51/2011),...anzi la distinzione tra i due incentivi è stata fatta proprio in ossequio al principio che il primo, a differenza del secondo, non fosse destinato a una generalità di dipendenti, ma a soggetti individuati o individuabili.
Riguardo ai dipendenti (amministrativi) che collaborano alla predisposizione degli atti relativi all'opera pubblica, sempre in questo corso il relatore, ha evidenziato che si possono far rientrare tali attività nella valutazione e successiva liquidazione della Produttività.
In effetti (seguendo tale ragionamento), sul piano economico e dal punto di vista della loro gestione relativa al fondo risorse decentrate, la distinzione fra i due incentivi è avvenuta di recente e solo in merito alla individuazione dei soggetti destinatari.
Perché per quanto riguarda la loro natura, sappiamo che provengono entrambi da disposizioni legislative, il primo dall'art.92.c.5 Dlgs 163/06 s.m.i. il secondo invece dall'art. 59 del D.Lgs n. 446/1997, e tutti e due gli incentivi devono successivamente essere disciplinati con regolamento interno dell'ente.
In aggiunta a quanto già detto, ricordo che entrambi le disposizioni, venivano inserite nel fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999 in qualità di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.
E' per questo che ora nel discutere sul fatto che il termine "collaboratori" non possa essere inteso come dipendenti genericamente individuati, si fa riferimento all'articolato normativo, che se letto e interpretato secondo la sua completa interezza, induce a ritenere che i collaboratori del rup debbano essere tecnici, atteso che si deve tener conto delle specifiche prestazioni da svolgere, e che la loro liquidazione è legata a specifiche attivitá. Non a caso la legge non dice che per la liquidazione si deve tener conto di attivitá, ma che queste devono essere specifiche, e quindi commisurate all'incarico tecnico professionale da svolgere.
Ora, se la legge parla di specifiche attivitá e di specifiche prestazioni, nonchè di responsabilitá professionale, sembra chiaro che i collaboratori del rup non possono non essere che soggetti dotati di specifiche qualitá professionali che possano essere di ausilio ad un soggetto che a sua volta deve possedere specifiche qualitá professionali.

La lettura del comma 4 dell'art. 10, del D.P.R. 207/2010:
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.
può trarre in inganno se non lo si legge congiuntamente al comma 5 che così recita:
"Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attivita' di supporto secondo le procedure e con le modalita' previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza"
In un tale contesto normativo, è difficile sostenere che l'amministrazione non abbia personale "amministrativo" idoneo (..o adeguato) a predisporre atti relativi all'opera pubblica, come: Deliberazioni, Determinazioni, Gara d'Appalto, predisposizione Contratto e Liquidazioni SAL.
In più se si va a leggere il testo dell'articolo 90, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, troviamo scritto che:
"Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento"
In ultimo, se si va a vedere la tipologia dei soggetti elencati nel comma 1 del citato art. 90, si può notare che si parla esclusivamente di professionisti, società di professionisti, gruppi misti con professionisti ecc.; solo alla lettera a), anche se non citata nel comma 6, troviamo gli uffici "Tecnici" delle stazioni appaltanti.
In sostanza,...continuo a credere che il relatore non avesse tutti i torti.
Ti rinnovo comunque l'invito ad aiutarmi a trovare una lettura del caso diversa da questa, oppure a convenire anche tu con me che forse questa lettura è al momento quella che appare maggiormente corretta, ovviamente nel rispetto delle opinioni di tutti.
Aspettando la tua apprezzata opinione, ti saluto.
D.V.
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 27/11/2013 :  11:44:07  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ripeto è nel regolamento di ogni ente così come contrattato che è possibile trovare la soluzione. Se nel regolamento è previsto che le attività di aiuto amministrativo sono remunerate allointerno della percentuale disponibile per quella attività, spetterà al dirigente verificare che e come ha collaborato. Cosa diversa è per l'ausilio del RUP, infatti qualora il regolamento prevedesse cha al RUP spetta il 10% dell'incentivo, in caso di nomina esterna va tolto la parte in cui lo stesso abbia chiesto la collaborazione professionale esterna (esempio se disciplinato nel regolamento al RUP potrà spettare solo il 50% di quel 10%). Chiaro che il 10% dell'esempio si riferisce alla parte dell'interno incentivo del 2% max, mentre di solito le altre percentuali sono distinte per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori ecc.
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VENTURA

53 Posts

Scritto - 27/11/2013 :  15:40:13  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Proprio a riguardo della corretta stesura di un regolamento dell'Ente e alla sua successiva corretta applicazione;..nella Deliberazione n. 315 del 13/12/2007 d.lgs 163/06 Articoli 92 - Codici 92.1, l'AVCP asseriva:
"Dal tenore letterale dell’art. 18, comma 1, L. 109/94 (ora art. 92, comma 5, D. Lgs. 163/2006) risulta evidente che la disciplina del compenso è rimessa all’autonomia di ogni singola amministrazione, ma la percentuale deve essere stabilita dal regolamento adottato dall’amministrazione in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare e alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. I tecnici, vale a dire coloro che assumono la responsabilità della progettazione, l’incaricato della redazione del piano di sicurezza e gli incaricati della D.L. dovrebbero percepire dal 50% al 75% circa dell’ammontare dell’incentivo. Altri collaboratori tecnici, che redigono e firmano elaborati di tipo descrittivo, dovrebbero percepire tra il 20% e il 40% dell’incentivo. Ad altri componenti dell’ufficio tecnico, che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendo elaborati, sarebbe da corrispondere una cifra tra il 5% e il 10%, al responsabile del procedimento una cifra tra l’1% e il 5% e agli incaricati del collaudo e loro tecnici o collaboratori il 10% circa.

Come avrai notato, in questa delibera l'AVPC, fa riferimento ai "collaboratori", ma nel primo richiamo specifica "tecnici", nel secondo fa riferimento più genericamente "altri componenti dell'ufficio Tecnico" ma che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendolo (facendo chiaramente intendere che l'apporto avuto da questi collaboratori è avvenuto sul progetto, distinguendoli dai precedenti solo per la sottoscrizione dello stesso; prova ne sia la % di incentivo attribuita a questa tipologia rispetto a quella del responsabile del procedimento), infine parla di collaboratori degli incaricati del collaudo che viene ricompreso fra le attività tecniche per le quali l’articolo 92, comma 5, del Codice ha stabilito un incentivo.
Infine proprio leggendo all'interno dell'art. 92, comma 5, troviamo scritto:
"La ripartizione (..dell'incentivo) tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione

Per questo motivo ti chiedo: su quali basi (a tuo avviso...e tenendo da parte la consuetudine)si può tranquillamente sostenere che l'incentivo alla progettazione è estendibile anche alle figure di cui qui discutiamo?
Attendendo un tuo riscontro, permettimi di ringraziarti e salutarti.
D.V.
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 27/11/2013 :  22:37:53  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
QUESITO del 31/05/09 - incentivo progettazione - : In un ente pubblico dove il responsabile del procedimento è incardinato nella struttura tecnica e il personale che predispone i provvedimenti amministrativi relativi all'appalto dipende da un'altra struttura è corretto attribuire l'incentivo per la progettazione anche al personale della struttura amministrativa?

RISPOSTA del 23/06/09: A norma dell’art. 92, comma 5 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., l’incentivo per la progettazione interna è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Pare, pertanto, legittimo distribuire una parte di tale incentivo anche al personale amministrativo, a prescindere dalla struttura interna all’ente in cui lo stesso è inserito, purchè detto personale abbia collaborato alle attività necessarie alla redazione della progettazione e dei piani della sicurezza. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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VENTURA

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Scritto - 28/11/2013 :  13:07:18  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
QUESITO del 31/05/09 - incentivo progettazione - : In un ente pubblico dove il responsabile del procedimento è incardinato nella struttura tecnica e il personale che predispone i provvedimenti amministrativi relativi all'appalto dipende da un'altra struttura è corretto attribuire l'incentivo per la progettazione anche al personale della struttura amministrativa?

RISPOSTA del 23/06/09: A norma dell’art. 92, comma 5 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., l’incentivo per la progettazione interna è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Pare, pertanto, legittimo distribuire una parte di tale incentivo anche al personale amministrativo, a prescindere dalla struttura interna all’ente in cui lo stesso è inserito, purchè detto personale abbia collaborato alle attività necessarie alla redazione della progettazione e dei piani della sicurezza. (fonte: Ministero Infrastrutture)

Io credo che il problema (confusione) stia proprio nell'ultima parte della risposta da te puntualmente postata.
Infatti quando si parla di "personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato" che "abbia collaborato alle attività necessarie alla redazione della progettazione e dei piani della sicurezza", sembra chiaro ci si riferisca a quei dipendenti che "pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione
", come troviamo riportato agli artt. 4 e 5, proprio del Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE n.84 del 2008 "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"

Ora in base all'art. 12 comma 1 delle disp. prel. al c.c (che ogni tanto sento ripetere), dove si afferma che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"...quel <<nonché>> inserito all'interno degli artt. 4 e 5 del sopracitato Decreto,...dovrebbe stare a significare "non soltanto", "non solo", "oltre che",... e non... "e/o".
Secondo questa interpretazione, quindi, rimane difficile sostenere che nella ripartizione dell'incentivo, da inserire in un regolamento, si possa far rientrare "personale amministrativo" che oltre ha non firmare il progetto non ha neanche partecipato "intellettualmente e materialmente" alla ""redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, ecc.." è ai quali, per di più, può essere attribuita una % di ripartizione (5% - 20%) superiore a quasi tutti gli altri attori (responsabile procedimento, collaudo ecc..), e questo solo per aver redatto "Deliberazioni, Determinazioni, liquidazioni".

Io credo che in realtà fino ad oggi, ci sia sempre sfuggito qualcosa (con l'apprezzamento di tutti ovviamente,... soprattutto degli amministrativi di cui qui si parla), detto questo rimane altrettanto ovvio che, come hai giustamente precisato anche Tu, la ripartizione dell'incentivo avviene con le "modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione".

Rimanendo in attesa di ulteriori aggiornamenti, vorrei ringraziarti per la possibilità di confronto, ma soprattutto per la qualificata competenza delle tue risposte sempre puntuali e piene di spunti di riflessione.
Saluti
D.V.
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 28/11/2013 :  23:09:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ripeto se il regolamento recita e precisa la corresponsione anche al personale amministrativo che abbia partecipato (redazione del bando, allegati al bando ed altre attività attinenti) va remunerato. Se non si paga e si considera illegittimo un contratto stipulato tra datore di lavoro e parti sindacali (contrattazione)va cambiato con il consenso di tutti. Il responsabile del personale che riceve dal dirigente dei lavori pubblici la ripartizione dell'incentivo coerente con il regolamento deve pagare e se non paga può essere oggetto di condanna da parte del giiudice del lavoro. Point c'est tout.

Edited by - vgiannotti on 29/11/2013 12:14:28
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VENTURA

53 Posts

Scritto - 29/11/2013 :  10:18:42  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Beh!!...se la mettiamo in questi termini,...concordo con te!
E' come dici, bisognerebbe avere le idee chiare (valutando pro e contro), prima di firmare un contratto, o redigere un regolamento.
Un vecchio proverbio medico recita: "Un punto dato in tempo ne risparmia nove"..!.
In conclusione comunque non mi è chiaro se Tu,... alla luce di quello che qui abbiamo detto,.. ti assumeresti la responsabilità di redigere e approvare un regolamento nel quale attribuire al "personale amministrativo".. (che redige atti es: Deliberazioni, Determinazioni, Liquidazioni, non rientranti nelle cosi dette "attività di progettazione"), una percentuale dell'incentivo?

"Ab actu ad posse valet illatio"
Grazie e saluti
D.V.
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