L'esenzione Imu per i fabbricati merce delle imprese di costruzione non copre l'imposta dovuta sino al 30 giugno. L'assimilazione all'abitazione principale degli immobili delle cooperative edilizia a proprietà indivisa come pure quella relativa ai fabbricati degli appartenenti alle forze armate opera dal 1° luglio scorso. Ai fini del pagamento della seconda rata, inoltre, i comuni possono assimilare all'abitazione principale il fabbricato concesso un uso gratuito a parenti entro il primo grado. È ricco il menu delle novità in materia di Imu apportate in sede di conversione del Dl 102. Non manca, infine, l'ennesima disposizione interpretativa in materia di fabbricati rurali. Nel decreto legge si era disposto che per i fabbricati merce delle imprese costruttrici la seconda rata non era dovuta. Ora si precisa che l'imposta resta dovuta fino al 30 giugno 2013. La conseguenza è che in sede di saldo si dovrebbero versare i conguagli tra quanto pagato a giugno, con l'aliquota dell'anno precedente, e quanto da liquidare con l'aliquota dell'anno in corso. Tanto, limitatamente al periodo di possesso fino al 30 giugno 2013. Sempre con il decreto 102 si era disposta l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Viene ora stabilito che tale assimilazione opera dal 1° luglio scorso. Questo dovrebbe servire ad applicare in via automatica le agevolazioni per l'abitazione principale che sono in via di approvazione con riferimento alla seconda rata di dicembre. Lo stesso ragionamento vale per le modifiche apportate a proposito del fabbricato degli appartenenti alle forze armate, che si considera abitazione principale anche se non vi è né residenza anagrafica né dimora abituale. Si precisa, in proposito, che l'equiparazione all'abitazione principale non vale per gli immobili di lusso, cioè di categoria A/1, A/8 e A/9. Un'altra novità consiste nella previsione dell'obbligo di presentare una denuncia con la richiesta di applicazione delle nuove agevolazioni disposte nel Dl 102, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2014, termine ordinario di presentazione della dichiarazione Imu. Ritorna inoltre l'assimilazione all'abitazione principale delle case concesse in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori e figli), purché non "di lusso". L'assimilazione dipende da una delibera comunale e vale solo per la seconda rata. I comuni possono condizionare il beneficio al possesso di determinati requisiti reddituali, legati anche all'Isee. L'assimilazione può riguardare una sola unità immobiliare. Compare un'ulteriore disposizione interpretativa (la terza) in materia di fabbricati rurali. Questa volta si tratta dell'efficacia delle domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 14 bis, Dl 201/2011. In via interpretativa, le Finanze avevano sostenuto che queste producevano effetti dal quinto anno precedente. I comuni hanno contestato questa interpretazione, rilevando che, in mancanza di una norma espressa, le variazioni catastali operano solo per il futuro. Oggi si recepisce l'orientamento delle Finanze e si dispone per l'appunto che gli effetti delle variazioni decorrano dal quinto anno precedente. Si conferma infine che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2013 è il 30 novembre prossimo ma si stabilisce, altresì, che le delibere Imu devono essere pubblicate sul sito del comune entro il 9 dicembre 2013. In mancanza di pubblicazione, si applicano le aliquote dell'anno precedente. In materia di sfratti, invece, viene disposta l'emanazione di un decreto delle finanze che dovrà fissare i criteri per l'accesso ai fondi da parte degli inquilini morosi incolpevoli. Nelle more della adozione di tali criteri, le prefetture prenderanno misure per graduare gli interventi della forza pubblica nelle procedure di sfratto. FONTE: IL SOLE 24 ORE |