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matacena_antonio
20 Posts |
Scritto - 30/09/2013 : 09:04:26
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Previa convenzione il sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ha affidato una delle posizioni organizzative a dipendente di altro Comune, rimuovendo il dipendete dell’Ente che percepiva una indennità di posizione di 6.000,00 euro annui e una indennità di risultato al 25% . La convenzione prevede che la P.O. presti attività lavorativa per 18 ore settimanali e le restanti 18 nel Comune di provenienza, percependo una indennità di posizione di 16.000 euro annui e , una indennità di risultato al 30%.. Per l’ente in questione al 50% pari ad € 8.000,00 annui + 30% di indennità di risultato pari ad € 2.400,OO, oltre allo stipendio tabellare di categoria economica D5 al 50%. Alla base delle motivazioni riportate nella delibera di Consiglio venivano evidenziate una ottimizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, che di fatto, come sopra riportato, non si sono concretizzate. Alla luce di quanto sopra si chiede un parere di regolarità sui seguenti quesiti: • la gestione associata di un servizio o funzione ai sensi dell'articolo 30 del DLgs n. 267/2000 non deve avere quale presupposto il contenimento della spesa per la gestione del servizio, atteso che per il servizio così come era strutturato in precedenza non veniva evidenziato alcuna carenza?
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 04/10/2013 : 16:24:31
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Essendo un comune superiore a 5.000 abitanti, per essere legittima la riduzione della posizione organizzativa in part time, è necessario preventivamente stabilire le motivazioni ed i criteri di tale riduzione. Successivamente è possibile stabilire tra comuni dei servizi in convenzione, feromo restando che la retribuzione di posizione va riproporzionata al 50% di quella precedente. Non sembra possibile il contrario, ossia attivare la convenzione e successivamente distribuire il personale tra i due comuni. Chi ha dato il parere nella deliberazione di Consiglio Comunale? In quanto da tale atto ne discendono le conseguenze finanziarie e di legittimità della proposta. Vedi parere ARAN in ARAN informa settembre 2013 |
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