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 Contrattazione decentrata
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BARRASSI

42 Posts

Scritto - 07/02/2013 :  08:59:59  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Purtroppo nel mio comune è assente il contratto decentrato da due anni, il nostro ragioniere tarda o prende tanto tempo (7 mesi) per determinare il fondo salari accessori. Ho denunciato l'omissione agli organi competenti in qualità di RSU.
Premesso ciò, è ufficioso che saranno sospesi da questa busta paga i salari accessori, mentre l'Amministrazione è intenzionata a pagare l'indennità di posizione ai capi settori in assenza della costituzione del OIV.

Domande: è legittimo tale pagamento? Possiamo sospendere dalle attività quotidiane tutte le funzioni relative al salario accessorio (turni, notifiche, straordinari, reperibilità) ?

Grazie a tutti

vgiannotti

186 Posts

Scritto - 07/02/2013 :  09:33:32  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il contratto vieta il pagamento della retribuzione di posizione qualora non siano stati definiti ed accertati preventivamente gli obittivi dell'anno di riferimento e qualora ciò non sia certificato dal Nucleo o Organismo di valutazione. La costituzione del fondo è atto obbligatorio da parte del responsabile. Per quanto riguarda ill CCDI (non l'accordo annuale dell'utilizzo del fondo) se è stato sottoscritto dopo la legge Brunetta è valido e continua la sua attività anche nell'anno in corso, in quanto per il D.Lgs.141/11 avrebbe dovuto adeguarsi alla normative di cui al D.Lgs.150/09. Se invece l'approvazione riguarda l'accordo annuale e non la disciplina nella sua totalità del CCDI allora perde effetto dal 01.01.2013 e non è possibile pagare nessua prestazione accessoria.
Eventuali pagamenti disposti in violazione di legge sono considerati illegittimi e fonte di responsabilità erariale (Corte dei Conti)
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katia74kp@libero.it

165 Posts

Scritto - 07/02/2013 :  09:57:41  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
nella seconda ipotesi che ha individuato il salario accessorio potrà essere pagato dopo la sottoscrizione del CCDI adeguato alla legge brunetta, anche se questo avviene in corso dell'esercizio 2013?
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BARRASSI

42 Posts

Scritto - 07/02/2013 :  10:41:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie, ne prendo atto, e mi aggingerò a convocare una assemblea per sospendere tutte le prestazioni relative al salario accessorio, fina alla determinazione del fondo.
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 07/02/2013 :  11:25:02  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La questione è un po' complicata. Il D.Lgs.150/09 per gli enti locali, al fine di evitare l'ultrattività dei contratti decentrati integrativi ha disposto che gli stessi scadono, se non adeguati alla legge Brunetta il 31.12.2012, pertanto tutte le materie in esso contenute non possono essere applicate in mancanza di sottoscrizione. L'accordo annuale del fondo disciplina le risorse per l'anno di riferimento e non per quelli successivi. E' errore sovente da parte delle amministrazioni sottosrivere i contratti quasi a consuntivo. La regola invece corretta, per gli accordi annuali è quella di definire la costituzione immediatamente nell'anno sottoscrivere la preintesa, validare con la relazione tecnico economica il fondo costituito ed aspettare il parere dei revisori dei conti che di solito avviene ad approvazione del bilancio. Resta inteso che gliistituti del salario collegato alle risorse fisse non possa essere messo in discussione, mentre può esserlo quello relativo all'utilizzazione delle risorse variabili (esempio art.15 comma 2 e art.15 comma 5) sono questi possono essere azzerati in caso di riduzione delle risorse del bilancio, oltre alla riduzione prevista per quanto riguarda la riduzione del personale medio in servizio. In altri termini con la preintesa possono essere corrisposti tutti gli istituti contrattuali provenienti dalle risorse fisse, la cui contrapartita è l'utilizzazione della parte fissa (PEO, Comparto ecc.) a questa si aggiungono le risorse per il pagamenti di istituti che se istituiti vanno pagati (esempi turnazioni, disagio, indennità di cassa ecc.).
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85st

648 Posts

Scritto - 12/02/2013 :  21:32:33  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Integrativi a rischio nella maggioranza degli enti locali e delle Regioni, che non hanno adeguato le regole delle intese decentrate alle previsioni della riforma Brunetta.

Il tempo per adeguarsi al nuovo quadro delle competenze, che per esempio sottrae alla concertazione le materie che riguardano l'organizzazione degli uffici assegnandole alla competenza dirigenziale, è scaduto nel silenzio a fine dicembre del 2012. Complice il congelamento di tutta la contrattazione dettato dal Dl 78/2010, soprattutto nelle autonomie territoriali lo slancio nella revisione delle dinamiche contrattuali alla luce della riforma non è stato particolarmente intenso, e nella maggioranza degli enti ha lasciato le cose com'erano, in attesa di tempi migliori. La riforma, però, nonostante le consuete proroghe, non dava scelta: le intese decentrate andavano adeguate entro il 31 dicembre scorso (articolo 65, comma 4 del Dlgs 150/2009).

Negli ultimi giorni il problema è arrivato sui tavoli della Funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, che si sono chieste che cosa possa succedere nelle amministrazioni che hanno mantenuto inalterate le vecchie intese. I rischi principali riguardano la corresponsione delle indennità integrative, perché di fatto diventa illegittimo il contratto decentrato sulla base del quale sono erogate.
A ben vedere, sulla base di questa impostazione il problema potrebbe non toccare le voci che trovano la propria origine nei contratti nazionali, come accade per esempio per il turno o per l'indennità di lavoro notturno (ad esempio nella Polizia locale).

Il contratto nazionale, però, demanda integralmente alle intese decentrate altre indennità, come quelle di rischio e quelle legate a specifiche responsabilità. Per queste voci, le contestazioni potrebbero arrivare numerose, anche a causa dell'articolata griglia di controlli sui contratti decentrati introdotta dalla stessa riforma Brunetta nell'articolo 40-bis del testo unico del pubblico impiego (Dlgs 150/2001).

Proprio per questa ragione, nei giorni scorsi i sindacati hanno avviato i contatti con il Governo per cercare di mettere una pezza al problema evitando altri colpi al potere d'acquisto delle retribuzioni pubbliche. Non manca chi sostiene che l'illegittimità bollerebbe solo le parti dei contratti decentrati non in linea con la riforma, a partire da quelle che chiedono il confronto sindacale per le materie organizzative.

L'"illegittimità parziale", però, è disciplinata dall'articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001 solo per le intese che sono state riviste dopo la riforma, ma presentano ancora clausole difformi: in questo caso, l'illegittimità sarebbe selettiva, mentre se la revisione dell'intesa manca completamente potrebbe essere l'intero contratto decentrato a perdere il proprio valore. Vista la complessità della materia, e la concretezza delle responsabilità e delle conseguenze che ne potrebbero derivare, le istruzioni ufficiali sono particolarmente attese.

Così com'è atteso un altro provvedimento che manca all'appello, e che dovrebbe prorogare al 2013/2014 il blocco dei rinnovi contrattuali nazionali del pubblico impiego. Anche il «congelamento» introdotto nel Dl 78/2010 è scaduto a fine 2012, ed è decisamente improbabile un via libera alle contrattazioni: il Dpcm di proroga del blocco era del resto stato già annunciato dal Governo, ma poi si è perso per strada e difficilmente vedrà la luce prima del voto.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Valeriana
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