Leggendo l'orientamento applicativo dell'Aran AII32, mi sembra di capire che qualora l'Ente intendesse procedere ad una rideterminazione del valore delle posizioni dirigenziali, queste non potranno risultare di valore inferiore a quello previgente( posta, direi, l'invarianza delle funzioni attribuite).Potranno aversi variazioni peggiorative o migliorative di valore solo in conseguenza di maggiori o minori funzioni esercitate.Qualcuno sa dirmi se ho interpretato bene l'indirizzo?Grazie
In effetti è esatto, almeno che l'amministrazione abbia determinato l'incremento di cui all'art.26 comma 3 e non intendesse confermarlo in tutto o in parte. La rideterminazione delle posizioni dirigenziali può avvenire solo a seguito di processi di riorganizzazione dell'ente.