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 Dichiarazione IMU al 4 febbraio
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tpa

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Scritto - 28/11/2012 :  21:37:36  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
L’art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.

Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.

Amedeo

tpa

390 Posts

Scritto - 29/11/2012 :  21:56:17  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il calendario dell'Imu rimane confermato, non prevede nessuna proroga per il saldo dell'imposta mentre sui termini per presentare la dichiarazione la convulsa discussione parlamentare sulla conversione del decreto enti locali non porta sorprese. Dunque: il saldo è da versare entro il 17 dicembre e la dichiarazione va presentata entro il 4 di febbraio, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del provvedimento con i modelli di dichiarazione (i modelli sono stampati sulla Gazzetta del 5 novembre, i 90 giorni scadrebbero il 3 febbraio che però cade di domenica).

A chiudere ogni residua chance di cambiamenti nelle scadenze dell'imposta è intervenuto ieri direttamente il ministero dell'Economia, con due comunicati distinti e riferiti alla dichiarazione il primo e al saldo il secondo.

Sul primo versante, la data è contenuta nella versione originaria del decreto enti locali, che ha prorogato la vecchia scadenza del 30 novembre perché era troppo vicina al varo ufficiale dei modelli e delle istruzioni per la loro compilazione. L'obbligo riguarda un'articolata platea di contribuenti, a partire dai proprietari di immobili locati (con contratto precedente al 1° luglio 2010) nei Comuni in cui a questa categoria è riservata un'aliquota più bassa rispetto all'aliquota «ordinaria» applicata per esempio alle case sfitte.

Lo stesso criterio dell'aliquota "agevolata" obbliga alla dichiarazione anche i soggetti Ires proprietari di immobili, perché anche a loro il Comune può offrire un trattamento migliore rispetto a quello generale. In questi casi, di conseguenza, per capire se si è obbligati o meno occorre guardare il quadro delle aliquote comunali, che potrebbero infatti essere uguali per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e quindi escludere queste categorie dagli obblighi dichiarativi.

Sempre tenute a presentare il modello sono invece altre categorie, come chi ha acquistato aree fabbricabili, chi possiede un immobile storico oppure i coltivatori diretti e le imprese agricole che possiedono e conducono il terreno.

Si tratta di regole che meritano un'attenzione particolare, perché la dichiarazione è tutt'altro che un dettaglio: chi è obbligato e non la presenta rischia una sanzione che può arrivare al 200% dell'imposta dovuta.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Amedeo
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