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1029 Posts

Scritto - 11/09/2012 :  19:26:10  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Lunedì prossimo scade il termine per il pagamento della seconda rata di acconto Imu relativa all'abitazione principale. Per il primo anno di applicazione dell'imposta, infatti, è prevista la facoltà dei contribuenti di scegliere il pagamento in due o tre rate. Anche la seconda rata deve essere calcolata, in linea di principio, con le medesime regole della prima e dovrebbe quindi coincidere con l'importo della prima.

Questo significa che occorre effettuare i calcoli con l'aliquota di base dello 0,4% e la detrazione di 200 euro, eventualmente maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente nell'abitazione.

Va però ricordato che la circolare n. 3 del 2012 delle Finanze ha riconosciuto la facoltà dei contribuenti di applicare da subito le eventuali maggiori agevolazioni deliberate dai Comuni. Può trattarsi, ad esempio, della detrazione maggiorata o di una aliquota più bassa dello 0,4 per cento. O ancora della possibilità di equiparare all'abitazione principale, con regolamento comunale, gli immobili non locati degli anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e dei cittadini italiani residenti all'estero. Va detto peraltro che i Comuni, in teoria, hanno tempo sino alla fine di ottobre per deliberare in materia di Imu, anche se nella maggior parte dei casi i giochi sono già fatti.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale non è mai dovuta la quota di imposta erariale, anche in caso di assimilazione regolamentare. L'intero importo è quindi versato con il codice del comune. Si ricorda inoltre che il pagamento deve essere eseguito solo con il modello F24. Il bollettino di conto corrente postale, infatti, potrà essere utilizzato solo in occasione del saldo del 17 dicembre. In linea di principio, l'imposta non deve essere versata se l'importo annuo non supera 12 euro. Al riguardo, occorre però verificare i singoli regolamenti comunali.

Vale infine segnalare che l'ambito dell'abitazione principale dell'Imu è più ristretto rispetto a quello dell'Ici. Così, per esempio, la casa concessa in uso gratuito ai parenti non può mai essere equiparata ad essa.

Ai fini della individuazione delle pertinenze, inoltre, i comuni non hanno alcun potere regolamentare, poiché l'intera materia è disciplinata dalla legge. Sono pertanto ammesse al massimo tre unità immobiliari, purché aventi categoria catastale diversa e rientranti nelle tipologie C2, C6 e C7. Sul punto, si evidenzia l'apertura contenuta nella circolare n. 3/2012. Secondo le Finanze, infatti, se il contribuente possiede due unità immobiliari della medesima categoria, accatastate unitariamente all'abitazione principale, lo stesso può applicare le agevolazioni all'intero complesso immobiliare.
In caso di errori dovuti alla complessità della normativa, le Finanze hanno ribadito che non vi sarà applicazione di sanzioni. La totale omissione di pagamento, invece, non potrà essere tollerata dai Comuni, se non previo ravvedimento.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

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