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 Condono dei tributi locali
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tpa

390 Posts

Scritto - 06/09/2012 :  22:06:03  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic


Il potere dei comuni di deliberare condoni sui tributi propri è esercitabile entro precisi limiti temporali, ossia solo per obblighi tributari sorti fino al 31 dicembre 2002).


La sentenza n. 12679 del 30 magio 2012, depositata in cancelleria il 20 luglio 2012 ha ad oggetto una controversia instaurata dal comune di Roma contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello proposto da una società avverso la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado. La società contribuente aveva, infatti, impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con il quale il comune aveva richiesto il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, conseguente ad

affissioni dirette su impianti fissi, effettuate nell'anno 2001.
La sentenza ha una notevole importanza non tanto per i profili, pure interessanti, riguardanti l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, ma soprattutto perché per la prima volta la Corte di Cassazione si pronuncia sull’esercizio - da parte dei comuni - del potere di deliberare condoni sui tributi di propria competenza.
La Corte è intervenuta a seguito della richiesta la sospensione del giudizio e del rinvio della causa a nuovo della parte resistente, in considerazione di quanto stabilito dalla delibera comunale di condono, e cioè che la presentazione dell'istanza di definizione della lite, in via transattiva - mediante il pagamento di una somma il cui ammontare è determinato in ragione del valore della controversia - comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale in corso, in qualunque stato e grado esso sia pendente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto tale pretesa infondata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 289 del 2002 che disciplina il condono in questione.

Il comma 1 dell’art. 13, infatti, consente la definizione in via amministrativa dei tributi propri del Comune - ossia quelli la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti al comune - mediante la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse dovute all'ente medesimo, nonché dei relativi interessi e sanzioni, in relazione a quelle situazioni pendenti che non abbiano dato luogo all'emissione di atti impositivi o a controversie in sede giurisdizionale. Inoltre, lo stesso comma 1 dell'art. 13 stabilisce che nel termine fissato da ciascun ente, "i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti".
Il comma 2 della norma consente, poi, al comune di stabilire le stesse agevolazioni previste dal comma 1 anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.

In tali ipotesi, il contribuente può chiedere, una volta presentata l'istanza di definizione, anche la sospensione del procedimento giurisdizionale in corso, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

Ad avviso della Corte, quindi, le disposizioni consentono al contribuente di conseguire la sospensione del giudizio in corso, a condizione che sussistano due presupposti, ossia :

1) che si tratti di obblighi tributari precedenti l'entrata in vigore della legge sul condono;
2) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, le procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.

Nel caso trattato nel ricorso non sussiste nessuno dei due presupposti, perché si tratta di imposta sulla pubblicità per l'anno 2003, quindi concernente un’annualità successiva all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 e perché il relativo contenzioso è stato instaurato nell’anno 2004. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, la delibera comunale sul condono è illegittima, in quanto adottata in violazione dell’art. 13 della legge n. 289 del 2009, che delimitava temporalmente il potere dei Comuni di stabilire condoni sui tributi propri.

I Supremi giudici, quindi, per la prima volta si sono pronunciati sulla legittimità dei condoni adottati dalle amministrazioni comunali, affermando che tale potere non è esercitabile sine die dai comuni in quanto le potestà concesse dalla legge alle amministrazioni locali in materia di tributi, siano esse relative all'imposizione fiscale, o all'esenzione o alla riduzione del carico tributario gravante sui contribuenti, non possono che essere esercitate nei limiti, anche temporali, imposti dalla norma primaria alle amministrazioni stesse.

Di conseguenza, “una volta che sia spirato il termine, previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo, e la conseguente disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dell'atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata nonostante il decorso del termine”.

La posizione assunta dalla Corte di Cassazione comporta, dunque, una drastica riduzione dell’autonomia e della potestà regolamentare dei comuni i quali, in via generale, hanno attribuito all’art. 13 un significato diverso adottando le delibere di condono anche negli anni successivi. D’altronde tale interpretazione non sembra del tutto forzata dal momento che nell’art. 13 non vi è alcuna indicazione sui termini, sulle modalità e sulle forme di definizione adottabili, per cui la sua formulazione generica ha spinto i comuni a deliberare forme di condono ben oltre i termini ravvisati dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento.

Amedeo

tpa

390 Posts

Scritto - 10/09/2012 :  21:43:27  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La Suprema Corte di Cassazione ha affrmato che il potere dei comuni di stabilire condoni è soggetto a limiti temporali e precisamente a quelli fissati dall'articolo 13 della Legge n. 289/2002.

Con alcune recenti sentenze (dalla n. 12675 alla n. 12679), depositate lo scorso 20 luglio, la Corte di Cassazione civile - Sez. V ha affermato l'illegittimità dei condoni dei tributi locali stabiliti dai comuni dopo l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2003 perché con essa il legislatore ha fissato limiti temporali all'esercizio del potere dei comuni di stabilire condoni (annualità precedenti al 2003).

Si tratta di una tesi non condivisibile. L'articolo 13 della Legge n. 289/2002, infatti, nel fissare le regole per i condoni dei tributi locali impone ai comuni di rispettare tre condizioni: che la sanatoria riguardi tributi propri, che sia adottato uno specifico regolamento; che il tempo intercorrente tra la pubblicazione del regolamento e l'attivazione della procedura non sia inferiore a 60 giorni. Non viene quindi stabilito alcun limite temporale (che invece viene fissato per i tributi erariali).

Inoltre, con nota n. 2195/2004, il Ministero delle Finanze aveva affermato la validità temporale illimitata per il condono dei tributi locali.

Se questo rimane l'orientamento prevalente, tutte le procedure già avviate rischiano di essere compromesse, con conseguenze rilevanti sia per i comuni (che potrebbero essere chiamati a rispondere di danno erariale) che per i cittadini (che potrebbero perdere i benefici del condono).

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Amedeo
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