Il Forum del Governo Locale - Note di debito.... contributi anni '50/60!
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 Note di debito.... contributi anni '50/60!
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Otis

66 Posts

Scritto - 13/09/2010 :  09:57:55  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Buongiorno,
abbiamo ricevuto dall'INPDAP una nota di debito in cui ci chiede il pagamento di contributi per una posizione relativa agli anni dal 58 al 1963.

Pensavo che questi contributi fossero PRESCRITTI, invece l'INPDAP mi ha detto che il termine per la prescrizione decorre dal momento in cui loro (inpdap) vengono a conoscenza della posizione.

Roma ha emesso un ruolo nel 2004, e l'ha notificato all'inpdap provinciale nel 2009, quindi secondo loro sono in regola perchè il termine per la prescrizione parte dal 2009.

Ma vi sembra possibile una cosa del genere? Loro si svegliano adesso a guardare posizioni degli anni 60 e sono in tempo/in regola???

Secondo me è solo unmodo per fare cassa facilmente, sfido un qualsiasi ente a riuscire a verificare in archivio posizioni così vecchie.

Grazie

Otis

66 Posts

Scritto - 14/09/2010 :  16:37:39  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nessuno sa darmi informazioni in merito alla prescrizione dei contributi? Grazie
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 14/09/2010 :  18:46:41  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'Inpdap viene a conoscenza di una posizione !!!!! ma che caspita dicono ?
Ad ogni modo il termine di prescrizione e' quinquennale per cui ( a nulla rilevando che l'Inpdap di Roma lo renda noto all'Inpdap provinciale ...e questo e' un loro problema) se a chi avrebbe dovuto versare ( il comune) l'addebito non viene notificato ( a meno che esistano atti interruttivi notificati al comune nel contempo anche se avrebbero dovuto essere parecchi) entro il termine di cinque anni dal mancato pagamento.
Cio' che l'Inpdap "ha detto" che lo scrivesse e sul giusto diniego del comune che emettano atto esecutivo ( che non faranno) su cui il comune ricorrera'.

Paolo
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Otis

66 Posts

Scritto - 15/09/2010 :  09:13:47  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
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Originally posted by PaoloGros1958

L'Inpdap viene a conoscenza di una posizione !!!!! ma che caspita dicono ?
Ad ogni modo il termine di prescrizione e' quinquennale per cui ( a nulla rilevando che l'Inpdap di Roma lo renda noto all'Inpdap provinciale ...e questo e' un loro problema) se a chi avrebbe dovuto versare ( il comune) l'addebito non viene notificato ( a meno che esistano atti interruttivi notificati al comune nel contempo anche se avrebbero dovuto essere parecchi) entro il termine di cinque anni dal mancato pagamento.
Cio' che l'Inpdap "ha detto" che lo scrivesse e sul giusto diniego del comune che emettano atto esecutivo ( che non faranno) su cui il comune ricorrera'.



Grazie mille Paolo, io ho trovato questi riferimenti:
comma 9 dell’art. 3 della Legge 335/1995
in cui è chiaro che il termine di prescrizione è quinquennale.
Ora risponderemo (tra l'altro non mi sono arresa e per gli anni 60 ho trovato i ruoli in cui quel dipendente è inserito, quindi contributi versati di sicuro) citando la legge, vedremo cosa avranno da ridire, per ISCRITTO e che riferimenti NORMATIVI citeranno.
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Otis

66 Posts

Scritto - 23/09/2010 :  13:51:06  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'INPDAP mi risponde:

si fa presente che la norma a cui fare riferimento è la L. 335/95, benché limitatamente ai debiti contributivi insorti dal 1996 in poi, mentre per il periodo anteriore vige il principio dell’imperscrittibilità.

Tale posizione è stata diffusamente esposta dalla Direzione Centrale delle Entrate nella nota prot. 20781 dell’08/11/2007, che si trasmette in allegato

Mi spiace ma io non riesco ad allegarla qui. Mi sembra assurdo che una nota della Direzione Generale sia al di sopra della legge

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andrea valsecchi

36 Posts

Scritto - 13/10/2010 :  08:45:36  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Io non so se l'inpdap può considerarsi anche al di sopra dei pareri della Corte dei Conti. Nel parere 65/2009 della Corte dei Conti Lombaria si legge chiaramente: "Nel merito va distinto il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuti i contributi previdenziali per il periodo di prestazione del servizio, diritto indisponibile e pertanto non soggetto a prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art.2934 c.c., dal diritto di credito vantato dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro in ordine al pagamento dei contributi. Questo'ultimo diritto costituisce un normale diritto patrimoniale, come tale disponibile e quindi assoggettato a prescrizione. Peraltro la prescrivibilità è espressamente affermata dall'art.3, comma 9 lett.a) della legge n.335 del 1995, norma cha ha ridotto il termine di prescrizione da dieci a cinque anni ed ha pertanto riconosciuto la prescrittibilità del credito ANCHE PER I PERIODI ANTECEDENTI ALLA SUA EMANAZIONE."

andrea v.
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Otis

66 Posts

Scritto - 13/10/2010 :  12:48:44  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
quote:
Originally posted by andrea valsecchi

Io non so se l'inpdap pu� considerarsi anche al di sopra dei pareri della Corte dei Conti. Nel parere 65/2009 della Corte dei Conti Lombaria si legge chiaramente: "Nel merito va distinto il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuti i contributi previdenziali per il periodo di prestazione del servizio, diritto indisponibile e pertanto non soggetto a prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art.2934 c.c., dal diritto di credito vantato dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro in ordine al pagamento dei contributi. Questo'ultimo diritto costituisce un normale diritto patrimoniale, come tale disponibile e quindi assoggettato a prescrizione. Peraltro la prescrivibilit� � espressamente affermata dall'art.3, comma 9 lett.a) della legge n.335 del 1995, norma cha ha ridotto il termine di prescrizione da dieci a cinque anni ed ha pertanto riconosciuto la prescrittibilit� del credito ANCHE PER I PERIODI ANTECEDENTI ALLA SUA EMANAZIONE."




Grazie mille!
Secondo me ci hanno provato, perchè dopo ulteriore nostro scritto in cui ribadivato la prescrizione di tali somme ci han detto telefonicamente che ci avrebbero fatto sapere.

Tra l'altro, abbiamo sentito l'Inpdap di un altra provincia, che ci ha confermanto la prescrizione in 10 anni per i periodi antecentendi al 1996.
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Otis

66 Posts

Scritto - 26/10/2010 :  12:11:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Rieccomi.
L'Inpdap mi ha riscritto, dicendo che noi abbiamo inviato dietro loro richiesta, il modello 98.2 del soggetto nel 1999 pertanto i termini di prescrizione non sono decorsi.

Scusate ma a questo punto non so più cosa pensare!
Il termine di prescrizione non dovrebbe partire da quando sorge/termina il diritto al versamento dei contributi? Quindi contributi 1963 sono prescritti nel 1973.
Sto dando fuori di matto io?
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fiore

51 Posts

Scritto - 26/10/2010 :  16:49:57  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A questo punto sarebbe da rispondere all'INPDAP, quando ci chiedono un mod. 98.2 o PA04, che i dati vadano a cercarseli sui ruoli CPDEL che abbiamo sempre inviato regolarmente e che loro non sono stati in grado di gestire se non quando è ora di sanzionarci
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aidi

79 Posts

Scritto - 28/10/2010 :  10:52:50  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
non può essere questo il conteggio.
la prescrizione opera da quando è sorto l'obbligo: cioè dall'assunzione non da quando l'inpdap ha ricevuto il modello 98.
sono sempre più pazzi.
loro ci provano, io contesto sempre tutto.
penso che all'inpdap mi odino
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