Il Forum del Governo Locale - Ricongiunzione onerosa
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 Ricongiunzione onerosa
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Giulia Donà

56 Posts

Scritto - 11/08/2010 :  08:34:01  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Ciao a tutti,
sto esaminando con calma la L. 122/2010.
Voi come avete interpretato l'art. 12 septies?
Tutte le ricongiunzioni sono diventate onerose??
Anche quelle dall'INPS all'INPDAP?

Grazie
Giulia

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 11/08/2010 :  10:26:44  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Per quel che ne ho capito non dovrebbe riguardare i trasferimenti da Inps ad Inpdap che erano e sono regolati dall'art.2 della Legge 29/79 e non dall'art.1 modificato dalla legge 122/2010 art.12 speties che dice " A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29,si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo,quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184"

Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 11/08/2010 :  11:02:43  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ovvero leggendo con molta attenzione : Modifica all’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29
Il comma 12-decies apporta modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all’articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).

Ne consegue che alle ricongiunzioni cui all'art.1 della L.29/79 si applicheranno i coefficenti ( nelle casistiche ricorrenti) previsti con le succitate modifiche dall'art.2 della stessa legge.


o no ?

Paolo
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Giulia Donà

56 Posts

Scritto - 11/08/2010 :  11:43:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ecco Paolo come l'ho intesa io:

A decorrere dal 01/07/2010 le ricongiunzioni di cui all’art. 1 Legge 29/1979 (passaggio dall’INPDAP all’INPS) diventano onerose, al pari di un riscatto di laurea.

Mentre dal 31/07/2010 scatta l’onerosità anche per le ricongiunzioni ex art. 2 Legge 29/1979 (dall’INPS all’INPDAP).

Ho fatto delle ricerche in Internet e quello che mi sembra strano è che non diano tanta importanza a questi articoli della manovra in quanto per me risultano MOLTO svantaggiosi!!!
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 11/08/2010 :  11:47:20  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ho scritto sull'argomento anche su http://entilocali.umforumgratis.com

Plaudo la tua attenzione al problema e condivido che il tutto ( a prescindere dall'interpretazione) sia passato in sordina tra i media .
Approfondiamo.
Buon lavoro

Paolo
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pietrore

34 Posts

Scritto - 12/08/2010 :  10:38:59  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Se ti interessa puoi guardare anche in:
INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Nota divulgativa 3/8/2010 Prot. n.10560
Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Interventi in materia previdenziale

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Giulia Donà

56 Posts

Scritto - 12/08/2010 :  11:01:51  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Infatti... è proprio leggendo la nota operativa dell'INPDAP che mi ha fatto sorgere il dubbio....
Ecco cosa ci dice l'INPDAP...
E per fortuna che io ho presentato la mia domanda di ricongiunzione prima della 122!!! ;)

Modifica all’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 29/1979 le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5 della medesima legge. L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997. Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo confermate le previgenti disposizioni per le istanze presentate antecedentemente a tale data.

Modifica all’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Il comma 12-decies apporta modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all’articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).
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