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Giulia Donà
56 Posts |
Scritto - 15/06/2010 : 10:49:49
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Buona giornata a tutti, vi spiego il mio ragionamento per poter far andare in pensione i colleghi che hanno 40 anni di contributi senza dover attendere 1 anno! Poi ditemi che ne pensate... Ho cercato qualche parere sui 200 quesiti del Sole 24 ore ma non ho trovato nulla in tal senso...
Ecco qui...
Possibilità per tutti quei dipendenti che vogliono andare in pensione con i 40 anni di contributi e che hanno già aperta la finestra per la pensione di anzianità (quote).
Presentare le dimissioni dicendo di andare in pensione con l'anzianità (quote) fare l'anno prescritto dal D.L. 78/2010 fino a che non si raggiunge la data in cui si maturano i 40 anni di contributi.
Alla fine anche se vai in pensione con l'anzianità effettivamente hai maturato i 40 anni prescritti dalla legge e quindi non serve restare un ulteriore anno in più!
Questo però lo possiamo fare solo per i colleghi che hanno già aperta la finestra per la pensione di anzianità!
Che ne pensate? |
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mario2127
45 Posts |
Scritto - 15/06/2010 : 14:54:00
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Riepilogo quello che ho capito dal D.L. 78: il dipendente che raggiunge i requisiti dei 40 anni o di vecchiaia al 31.12.2010 va in pensione con le precedenti 4 finestre;con l'anzianità dei 35 anni più l'età al 31.12.2010 va in pensione con le due finestre. Chi possiede i requisiti dal 01.01.2011 aspetta un anno in più dal raggiungimento dei requisiti di entrambe le anzianità o di vecchiaia. Mi è sfuggito qualcosa? Saluti. |
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abal60
93 Posts |
Scritto - 15/06/2010 : 20:16:52
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Cara Giulia, vediamo cosa ho capito con un esempio. Il dipendente tizio è nato il 25/11/1947 per cui compie 63 anni 25/11/2010. Supponiamo che lo stesso compia il 40esimo anno di servizio il 31/10/2011. Oggi il medesimo ha già acquisito il diritto alla pensione di anzianità con le finestre ante DL 78/2010. Nel caso in esame si segnala che al 31/12/2007 l'interessato vanta contribuzione maggiore di 35 anni ed età maggiore di 57 anni. Pertanto la cessazione avviene senza l'obbligo delle finestre, in quanto già acquisite già dal 01/01/2008. Per cessare dal servizio dal 01/11/2011 (con istanza di dimissioni volontarie) NON dimenticare che la domanda non può essere presentata prima di 12 mesi dalla data di accesso alla pensione (in questo caso 01/11/2011)in quanto vige a tutt'oggi quanto previsto dall'articolo 59 c.21 della legge 449/1997. Ad ogni buon fine appare palesamente chiaro di agire in tal modo, chiarendo inoltre, che al soggetto per quanto concerne il TFS NON VANNO APPLICATE LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 140/97. Saluti |
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Giulia Donà
56 Posts |
Scritto - 16/06/2010 : 08:32:37
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Grazie per la risposta!
A dire il vero i miei colleghi avrebbero maturato il diritto alle quote dopo 01/01/2008 e quindi sono soggetti alle finestre. Ed è proprio per questo motivo che riesco a fare il famoso gioco dell'anno per arrivare ai 40 anni!
Ho chiesto all'INPDAP la settimana scorsa e mi hanno detto che loro non sapevano nulla del D.L. e che aspettavano la circolare... chissà se ora mi sanno dire qualcosina in più!
Grazie anche per il riferimento della L. 449/97 anche questa mi è tornata utile in quanto i miei colleghi (che ne pensano una più del diavolo...) avevano anche pensato già di darmi il preavviso (visto che il D.L. salva chi al 30/06 ha in corso il periodo di preavviso) anche di un anno e mezzo giusto per andare in pensione con la finestra già prevista! |
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mario2127
45 Posts |
Scritto - 16/06/2010 : 10:10:19
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la collega Giulia dice:Possibilità per tutti quei dipendenti che vogliono andare in pensione con i 40 anni di contributi e che hanno già aperta la finestra per la pensione di anzianità (quote).Poi ribadisce:A dire il vero i miei colleghi avrebbero maturato il diritto alle quote dopo 01/01/2008 e quindi sono soggetti alle finestre. Pertanto se hanno raggiunto i 40 anni entro il 31.12.2010 hanno già i requisiti e pertanto non devono osservare il D.L. 78 ma le precedenti quattro finestre. Paolo, per favore, sarebbe gradito un tuo intervento!
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Giulia Donà
56 Posts |
Scritto - 16/06/2010 : 11:10:33
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Per essere più chiara vi faccio un esempio pratico con i dati reali che ho in mano:
QUOTA 95 DI CUI 59 ETA': 38 anni servizio il 22/01/2010 59 anni età il 29/09/2010 40 ANNI DI SERVIZIO IL 07/01/2012
Finestre con l'attuale D.L.: 01/10/2011 con anzianità 01/02/2013 con vecchiaia.
Io dico facciamolo andare in pensione con il requisito dell'anzianità mettiamo faccia domanda a gennaio 2011 fa l'anno prescritto dalla legge e dal mese di febbraio 2012 può andare in pensione. Visto che i 40 anni di servizio li fa il 07/01/2012 ci siamo! |
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mario2127
45 Posts |
Scritto - 16/06/2010 : 20:01:28
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finalmente ho capito il tuo ragionamento; tuttavia non credo che tu possa agirare il 78; infatti per il dipendente in questione già sarebbe aperta la finestra per l'anzianità normale, invece per i 40 anni, secondo come interpreto il DL, bisogna avere 40 anni di servizio o 65 anni e poi aspettare un anno per andare in pensione (il mese dopo. Tremonti prima di fare il ministro era la crema dei commercialisti con parcelle adeguate, vedi dichiarazioni redditi; pertanto siamo perdenti. |
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Giulia Donà
56 Posts |
Scritto - 17/06/2010 : 08:08:08
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Ma metti che a me non interessa fargli maturare i 40 anni e poi fare la domanda, visto che ha già i requisiti gli faccio fare prima la domanda. Aspetta l'anno prescritto e poi via comunque! Con il pieno di contributi!
Lo so che Tremonti era un commercialista ma mettiamo che proprio tutte non le può pensare!!! ;) E che è Mandrake??!!! |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 11:25:29
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E' una bella idea ma quale data inserirai nell'S7 quale data di presentazione della domanda ? Secondo me li' casca l'asino .... che ne dici? |
Paolo |
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Giulia Donà
56 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 11:38:44
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Mah ... ti dico che qui a Treviso l'INPDAP mi ha detto (per un altro caso) che la data di presentazione della domanda si può anche non mettere... Poi rileggendo la nota divulgativa n. 10560 del 03/08/2010 in calce a pagina 3 e all'inizio di pagina 4 è riportato il seguente periodo:
"Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.
Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, ma qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011."
SEMBRA quasi che mi diano ragione... |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 11:43:22
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Che strana Italia. Pensa che l'Inpdap Torino in assenza della data della domanda e se non acquisiscono anche la copiacartacea della domanda[u] non danno il via alla pratica. Era questo che mi lasciava interdetto e null'altro. Bah, sara' una sorta di federalismo previdenziale !! |
Paolo |
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