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DANIELA
3 Posts |
Scritto - 22/09/2010 : 10:30:43
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Con riferimento all’art.3, comma 3, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” - Adempimenti delle stazioni appaltanti si chiede se, tale articolo, debba applicarsi anche le spese economali.
“L’art. 3 della legge n. 136/2010 prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.”
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MARIELLA
301 Posts |
Scritto - 22/09/2010 : 11:10:26
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IO HO INTERPRETATO LA NORMA COME STRETTAMENTE RIFERITA ALLA GESTIONE ECONOMALE DEGLI APPALTATORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI INDICATI AL COMMA 1 PER GLI INTERVENTI IVI DESCRITTI. NON SO SE LA STRADA E' GIUSTA, MA UNA INTERPRETAZIONE DIVERSA CI IMPORREBBE TROPPI CAMBIAMENTI (ES. CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE DELL'ECONOMO E QUANT'ALTRO). CERTO LA SITUAZIONE NON E' CHIARA, MA ATTENDENDO ULTERIORI RAGGUAGLI E, PERCHE' NO, LA DISCUSSA SOSPENSIONE DELL'ATTO, MI SEMBRA LA STRADA PIU' FACILMENTE PERCORRIBILE. LA LEGGE, SEPPURE INDIRETTAMENTE, CI IMPORREBBE DI VARIARE IL REGOLAMENTO ECONOMALE, E QUANTOMENO CI SI ASPETTEREBBE UNA PIU' ESPLICITA INDICAZIONE. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 22/09/2010 : 12:30:00
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| Concordo appieno con l'interpretazione di Mariella |
Paolo |
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