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silviac
20 Posts |
Scritto - 09/01/2008 : 11:31:43
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Salve, vorrei sapere come interpretate i limiti (se ci sono ) per le nuove assunzioni e/o stabilizzazioni nel 2008 per una pubblica amministrazione (siamo un consorzio volontario formato da enti pubblici) che non è soggetta al patto di stabilità. Grazie
silvia |
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giuseppeporpora
27 Posts |
Scritto - 10/01/2008 : 20:54:25
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Per le nuove assunzioni e per le stabilizzazioni negli enti pubblici, la finanziaria 2008 in linea generale ha confermato le disposizioni già previste nella finanziaria 2007. Anzi, l'art. 3, comma 121, della finanziaria 2008 ha ulteriormente allargato le possibilità di spesa per il personale inserendo specifiche deroghe alle prescrizioni esistenti, cioè alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Infatti, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, le deroghe possono essere autorizzate in presenza contemporanea delle seguenti due condizioni: se il volume della spesa per il personale non è superiore a quello previsto per l’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%, e se il rapporto medio tra dipendenti e popolazione non supera quello previsto per gli enti dissestati ridotto del 20%. Anche per le stabilizzazioni si possono riscontrare alcune disposizioni che consentono con maggiore efficacia la stabilizzazione del personale precario. La nuova normativa continua a perseguire l’obiettivo del progressivo e definitivo assorbimento del precariato, ribadisce in via prioritaria il principio inviolabile dell’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale e consente l'avvio delle procedure anche per il persoanle che ha raggiunto i requisiti necessari al 29.09.2007 (con la finanziaria 2007 la stabilizzazione era possibile in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006; oppure non più in servizio ma che avesse maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge). La nuova normativa mantiene ferme la procedura ed i requisiti richiesti, cosi’ come previsti nella vecchia finanziaria, ma estende l’ambito di utilizzazione dell’istituto della stabilizzazione. Bisogna rilevare, altresì, che con la nuova finanziaria, a differenza di quanto disponeva la precedente, sarà possibile stabilizzare anche i collaboratori coordinati e continuativi che risultano in servizio alla data del 1 gennaio 2008 e che a tale data avranno maturata l’anzianità, come sopra determinata, di almeno tre anni presso lo stesso ente. Rimangono esclusi, invece, dalla possibilità di essere stabilizzati i co.co.co. che collaborano con gli organi politici, cioè quelli assunti con incarico fiduciario negli uffici di staff e di assistenza agli organi istituzionali.
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silviac
20 Posts |
Scritto - 11/01/2008 : 09:51:14
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La ringrazio molto, è stato chiaro ed esaustivo. Buona giornata |
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