Il Forum del Governo Locale - destinazione violazioni cds - 208
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 destinazione violazioni cds - 208
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piscino

716 Posts

Scritto - 15/01/2008 :  23:25:33  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Con il parere n. 110930 del 5 dicembre 2007 il ministero dei trasporti, ha fornito indicazioni riguardanti la materia delle sanzioni elevate dai corpi di polizia degli enti locali per violazioni al codice della strada.
Partendo dall’obbligo degli enti locali di comunicare annualmente al ministero dei lavori pubblici la destinazione dei proventi delle multe stradali, il ministero nella nota menzionata ha precisato che tale onere non ricade sui comuni minori ed in caso di mancato rispetto di tale adempimento da parte degli enti più grandi, non sono comunque previste sanzioni, fatto salvo il caso di eventuali responsabilità contabili accertate dalla Corte dei conti. Inoltre non sono previste disposizioni di legge che puniscano direttamente quegli enti che non applicano un’idonea regolamentazione del traffico stradale anche mediante l’uso improprio di strumentazioni automatiche per il rilievo delle infrazioni.
Si sintetizzano di seguito i punti salienti contenuti nel parere.
· I proventi derivanti dalle multe stradali possono essere utilizzati dagli enti locali solo rispettando le finalità indicate dall’art. 208 del codice della strada.
· Il comune può legittimamente noleggiare sistemi autovelox e photored affidando a ditte private una parte delle procedure amministrative, purchè venga riservata alla polizia l’attività di accertamento, cioè la convalida e la sottoscrizione dei verbali. Possono essere pertanto affidate a terzi le attività puramente manuali quali la rimozione e sostituzione dei rullini, le procedure di notifica o le operazioni di riscossione degli importi, sempre salvaguardando le normi sulla tutella della privacy.
· Il periodo di accensione della luce semaforica gialla deve essere calcolato da tecnici specializzati ma in ogni caso non può mai essere inferiore a tre secondi.
· Il ministero sovrintende alla regolarità di queste procedure ma in caso di accertate violazioni di legge non può attivare il potere sostitutivo per mancanza di risorse finanziarie, avendo di fatto, solo poteri di diffida e sostituzione.


eugenio@piscino.it
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