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MASSIMO

65 Posts

Scritto - 07/10/2008 :  11:08:04  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Se qualcuno ha letto l'art. a pag. 18 di Venerdì 19 Settembre di "ITALIA OGGI" vi è un parere della Corte dei Conti della Lombardia sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Ci si chiede... secondo Voi:
1) Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente Locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
Ma questa norma rigetta la decisione del fatto che sono finanziabili con ricorso a mutuo SOLO i debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti maturati anteriormente all'8/11/2001 (In tal senso Circolare Cassa Depositi e Presiti n. 1251 del 27/5/2003) o possono gli Enti ricorrere a mutuo anche con la data successiva al 8/11/2001.
Grazie a presto!!!

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 07/10/2008 :  13:40:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A mio avviso no , infatti La disciplina della facoltà, per gli enti locali, di ricorrere a mutui per il finanziamento di spese correnti è affrontata anche nell’articolo 41, comma 4 sempre della Legge 448/2001, che si riferisce, in generale, al ripiano dei debiti fuori bilancio stabilendo che: “Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’art. 194 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
La norma in esame interviene a precisare, nel contesto dei nuovi vincoli costituzionali, il regime di applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 in materia dei debiti fuori bilancio. In particolare, si prevede che l’ente locale possa ricorrere alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese correnti derivanti dalla copertura dei debiti fuori bilancio, limitatamente a quelli maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Pertanto, il finanziamento dei debiti fuori bilancio è possibile solo nei seguenti casi:
a) sempre, se riguardano spese in conto capitale;
b) solo per quelli maturati entro l’8 novembre 2001, se relativo a spese di parte corrente.
La disposizione in esame, così come quella introdotta dal comma 14 dell’articolo 27 relativa al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, introducono disposizioni che mirano a risolvere alcune problematiche specifiche sorte in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, laddove si afferma che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Tale affermazione comporterebbe, infatti, che per il finanziamento degli oneri relativi a contratti di servizio del trasporto pubblico locale oppure per far fronte ai debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla riforma costituzionale l’ente locale non possa far ricorso a mutui bensì ricorrere ad entrate di parte corrente.
La possibilità per gli enti locali di ripianare tali debiti attraverso la contrazione di mutui è introdotta, tuttavia, in termini che sembrano coerenti con il dettato costituzionale.

Se l’art. 119 della Costituzione ha introdotto un limite giuridico alla facoltà di contrarre mutui per il finanziamento di spese diverse da quelle di investimento, l’art. 30, comma 15 della Finanziaria 2003 prevede la capacità di sanzionare chi contravviene tale obbligo.
La sanzione è di due ordini:
1. sono considerati nulli gli atti ed i contratti di mutui stipulati in violazione di tale limite giuridico;
2. agli amministratori che contravvengono tale divieto può essere irrogata una sanzione pecuniaria, da parte dal magistrato contabile, che va da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione.

Paolo
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MASSIMO

65 Posts

Scritto - 07/10/2008 :  15:44:48  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie Paolo... di questo ne ero convinto anch'io, solo che volevo il parere di altri colleghi in merito proprio all'articolo apparso sul Giornale.
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MARIELLA

301 Posts

Scritto - 07/10/2008 :  16:14:08  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
quote:
Originally posted by MASSIMO

Grazie Paolo... di questo ne ero convinto anch'io, solo che volevo il parere di altri colleghi in merito proprio all'articolo apparso sul Giornale.


A PARER MIO BISOGNA METTERE IN RELAZIONE QUANTO HAI SCRITTO CON L'ART. 26 DEL D. LGS 170/2006 LADDOVE RECITA CHE ".... PUO' ESSERE FATTO RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO CORRELATI A SPESE DI INVESTIMENTO .....".
OVVIAMENTE BIDOGNA VERIFICARE SE TALE NORMA HA SUBITO NEL TEMPO MODIFICHE O DEROGHE, PERCHE' NON NE SONO A CONOSCENZA.
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