Il Forum del Governo Locale - Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis
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 Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis
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VENTURA

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Scritto - 09/03/2014 :  11:12:56  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Visto l'orientamento della Corte dei Conti sez. Lombardia deliberazione n. 374 del 16/9/2013, che ammette l'incremento del predetto fondo in caso di nuove assunzioni, si chiede una valutazione sul modo con cui s'intende operare:
- ai fini del calcolo del personale in servizio, nell'anno 2013, si effettua la media aritmetica tra quello presente al 1/1/2013 e al 31/12/2013 comprendente in tale computo sia i cessati che i nuovi assunti;
- se al numero di assunzioni corrisponde un identico numero di cessazioni, il valore sia in termini % che economici lo si considera invariato
- per le cessazioni oltre il numero di assunzioni, invece, una volta individuata la percentuale di riduzione e il corrispettivo economico, si procede alla proporzionale riduzione del fondo con il metodo c.d. pro-rata sulla base del periodo di permanenza del personale cessato nel 2013.
Si ritiene corretto questo modo di operare?
Grazie.
D.V.

vgiannotti

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Scritto - 09/03/2014 :  12:16:27  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Le risposte alle tue domande sono contenute nel file excel dell'ARAN all'indirizzo http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/5849-foglio-excel-per-la-gestione-delle-risorse-decentrate-del-fondo-per-la-contrattazione-integrativa-del-comparto-regioni-ed-autonomie-locali inserito il 28/02/2014 (con un errore che ho fatto correggere all'ARAN e adesso le formule corrispondono). L'ARAN e la RGS (vedi le circolari sul conto annuale) hanno riformulato il fondo in modo identico (con qualche piccola differenza), ma lo ritengo particolarmente utile per il rispetto del limite previsto. Restano ancora due dubbi non risolti da nessuno: a) il personale a tempo determinato (pur fruitore del salario accessorio) se lo stesso vada contato nel numero di presenti all'01/01 e al 31/12; b) il personale part time se vada contato per testa o per pro quota. La RGS e l'ARAN non considerano i pro quota delle presenze, difficile da effettuare con precisione, io abbandonerei detta impostazione. Attenzione alle verifiche in atto della RGS sulle tabelle 15 dell'anno 2012 (stanno controllando i valori avendo a disposizione i numeri del conto annuale) e del nuovo art.4 del D.L. enti locali (leggilo è molto interessante sulle conseguenze e la sanatoria in esso compiuta sulla ripetizione dell'indebito). Saluti

Edited by - vgiannotti on 09/03/2014 12:17:40
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VENTURA

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Scritto - 09/03/2014 :  13:18:08  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
..grazie vgiannotti.!!!
..si.!, avevo visto il file xls dell'aran (..l'errore era nel non inserire nel totale della Riga C26 la riga C24),..e proprio da li che sono iniziate le mie preoccupazioni... (non dall'errore...ma dal file...)
Infatti, già dal 2011, ...ho sempre usato il metodo della pro-rata, perché (avendo le cessazioni dei dipendenti quasi sempre a fine anno) sembrava a quel momento (vista la possibilità aperta dalle C.C. lombardia), la cosa più equa; e così sono andato avanti fino al 2013(vedi anche la C.C. Emilia-Romagna 223/2013).
Ora sinceramente, questo file mi spiazza un pò.... .
Cercherò in questi giorni di verificare, il più possibile, la possibilità di conciliare le indicazioni Aran-RGS, con il principio secondo il quale, fino a qualche tempo fa, sembrava lasciare agli enti la scelta su quale metodologia usare.
Ovviamente è inutile che ti dica che, se hai dei suggerimenti in merito, sono senza dubbio ben accetti..!!!

....inoltre (approfitto)...perché non inserire nelle "Risorse variabili NON soggette al limite" del file xls, anche i compensi ISTAT e le pratiche Condono Edilizio..???
Grazie e a presto.
D.V.

Edited by - VENTURA on 09/03/2014 18:30:18
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vgiannotti

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Scritto - 09/03/2014 :  18:55:51  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
I compensi ISTAT vanno inseriti nei compensi da terzi esclusi (mi riferisco al censimento in quanto non ordinari ma staordinari), mentre i compensi da condono rientrano tra le risorse incluse lett. k). I compensi ISTAT ordinariamente pagati entrano nella parte dei compensi da terzi soggetti al limite, proprio perchè pagati anche nel 2010 e negli anni successivi (ordinariamente).

Edited by - vgiannotti on 09/03/2014 18:58:33
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VENTURA

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Scritto - 09/03/2014 :  21:26:40  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
...scusami! aiutami a capire bene..!,
...quindi anche secondo Te vanno inseriti nelle risorse variabili non soggette al limite ???
se la risposta è positiva,....parlando del file xls,...in quale delle opzioni presenti li faresti rientrare esattamente..???
Provo a spiegarmi meglio:
- quando Tu dici "I compensi ISTAT vanno inseriti nei compensi da terzi esclusi"..vuol dire che li inseriresti alla voce "SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)" che nella Tab. 15 del Conto Annuale veniva identificata con la voce "Entrate conto terzi o utenza o sponsorizz. (art. 43 L. 449/1997)"?
- "mentre i compensi da condono rientrano tra le risorse incluse lett. k)"..intendevi alla stregua della progettazione (e quindi fuori dal limite),...o al contrario in quelle poste derivanti da "SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K)"..incluse nel limite?
...se a Tuo giudizio, l'incentivo da attività istruttorie per il condono edilizio, è da considerare all'interno del limite... Ti chiedo di darmi qualche riferimento,... perché io ritenevo il parere della C.C Veneto n. 31/2013 abbastanza esaustivo e logico nella disamina che porta ad una "NON" inclusione nel limite al fondo 2010.
Ti prego di farmi sapere...
Saluti e grazie.
D.V.
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vgiannotti

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Scritto - 10/03/2014 :  08:29:40  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'ARAN si è adeguata alle indicazioni della RGS, pertanto nella voce sposorizzazioni e entrate conto terzi, vanno inclusi i Compensi ISTAT, divisi in due parti: tra le risorse non incluse dali limiti di cui all'art.9 comma 2-bis i compensi relativi al censimento (entrata straordinaria) e tra le risorse incluse nei limiti i compensi ISTAT normalmente pagati per le attività statistiche (ordinariamente).
In merito al condono, appare prevaloente la loro inclusione tra i compensi inclusi dai limiti (delibere Corte dei Conti Piemonte n. 211/2012, Umbria n. 105/2012, Campania n. 166/2012. Tali compensi, pertanto, dovrebbero rientrare tra "SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -ART. 15 C. 1 lett. K).

Edited by - vgiannotti on 10/03/2014 09:22:35
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VENTURA

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Scritto - 11/03/2014 :  12:18:35  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
...caro vgiannotti,
Ti propongo una riflessione,...sulla quale avrei piacere di sentire un tuo parere....:
- sappiamo che la C.C. SS.RR., nella valutazione delle 4 tipologie di incentivi presi in esame dalla delibera (non si è fatto espresso riferimento alle pratiche di condono edilizio) ha riscontrato su tutte un tratto comune,... ossia... sono risorse “etero finanziate”, come la stessa delibera le definisce,... perché basate su fondi che si auto-alimentano;
- sappiamo anche, che la corte individua come "la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico";
- inoltre, continua la corte... "Tra quelle individuate dalla Sezione regionale rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.
... e ancora..
"Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica.

Quindi, riepilogando... (stante la pacifica inclusione nelle SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 15 C. 1 lett. K)) dei compensi per condono, la discriminante per l'inclusione o meno, dei vari incentivi, all'interno del limite ex art. 9 c. 2-bis dovrebbero essere:
1)auto-alimentazione (compensi condono "SI")
2)acquisibili anche attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (...istruttorie pratiche condono edilizio "SI")
3)destinati a remunerare prestazioni professionali, tipiche di soggetti individuati e individuabili (... "SI"..in quanto "proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria destinati a specifici progetti riguardanti la relativa attività di disbrigo delle pratiche, da svolgersi oltre l’ordinario (e straordinario orario di lavoro)" C.C. Veneto 31/2013)
4)...come conseguenza del punto precedente,... incentivi non destinabili "alla generalità del personale".
Su questo punto faccio presente che anche la stessa ARAN, vedi l'orientamento applicativo n.1342, ha riconosciuto che:
"le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’erogazione di compensi a favore di professionisti o di dipendenti addetti allo svolgimento di specifiche attività (ad es. legge n.109/1994; art.3, comma 57, della legge n.662/1996 ed art.59, comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1997 per il recupero evasione ICI; art.32, comma 40, della legge n.326/2003 per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria), ad avviso della scrivente Agenzia, possono essere utilizzate solo per l’erogazione di tali compensi al personale espressamente individuato dal legislatore"
5)... il principio "discriminante" secondo cui, alcune delle voci elencate al punto precedente (tra le quali quella che qui esaminiamo)... possano essere “potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”,... credo riguardi più le varie storture presenti nei CDI dei singoli Enti,... e che, invece, nulla abbiano a che fare con la natura stessa dell'incentivo;... e nel caso le stesse storture potrebbero facilmente essere riscontrate anche per quegli incentivi che invece la Corte stessa ritiene esclusi alla portata dell'art. 9 c. 2-bis.

In conclusione, oltre a chiedere un Tuo prezioso parere, mi puoi indicare (se c'è) un documento (circolare o altro...) dove la RGS stabilisca chiaramente che i proventi da condono non fanno parte di quelle poste non soggette al limite, ma anzi... al contrario... rientrano chiaramente tra quelle soggette?....e che non si basi semplicemente sull'assunto che tale incentivo non sia espressamente escluso?
Te lo chiedo perché, come sai, nella delibera delle SS.RR. non si fa riferimento a tale incentivo, ne in un senso ne nell'altro, e perciò ho ancora una remota speranza che l'esclusione di tale incentivo dal limite, non sia una possibilità così peregrina (vedi C.Conti Veneto 31/2013)
In attesa di un Tuo riscontro,... ti ringrazio e ti saluto.
D.V.

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vgiannotti

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Scritto - 11/03/2014 :  13:16:57  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In considerazione del contrasto tra Corte dei Conti, fin tanto che la questione non viene rimessa alla Sezione delle Autonomie, mi sentirei libero di interpretare le codizioni poste dalle norma in aderenza alle conclusioni anche di una sola Corte dei Conti, specie se ciò possa comportare il depassamento dei vincoli legislativi. D'altra parte sul punto non si è espressa né l'ARAN né la RGS, pertanto, qualora dovessero essere fatte osservazioni si potrà controdedurre la posizione della Corte Veneta.
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VENTURA

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Scritto - 11/03/2014 :  15:23:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
...è.. quindi.. come pensavo!
anche per Te,..al momento.., ci si può sentire legittimati a lasciarli fuori dal limite...
Ti ringrazio.
Saluti
D.V.
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vgiannotti

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Scritto - 11/03/2014 :  19:13:53  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Con comunicazione del 06/03/2013 (vista solo oggi) l'ARAN ha aggiornato la tabella excel, inserendo due novità:
la prima di cui parlavamo riguarda i compensi ISTAT legati la censimento 2011 tra le componenti escluse
la seconda, molto più importante, riguarda il numero di persone beneficiarie del trattamento accessorio. COn questa mossa l'ARAN ha inserito anche il personale a tempo determinato, escludendo quindi il solo personale di cui all'art.90 TUEL il cui salario è pagato in modo forfettario.
La mossa, astuta, incide sul fondo del salario accessorio, in quanto il numero di teste, a fronte della diminuzione del personale a tempo determinato, determina un ulteriore abbassamento degli importi. Non sono convinto di tale impostazione, in quanto l'assunzione di personale a tempo determinato non determina un incremento delle risorse nè di parte fissa nè di parte variabile.
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VENTURA

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Scritto - 12/03/2014 :  12:05:21  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
...anch'io non avevo visto la nuova versione..,
comunque questi continui aggiornamenti (su segnalazione) dimostrano che ...i lavori...sono ancora in corso.
Per quanto riguarda l'aspetto più importante, ossia l'inclusione del personale a T.D. (..."mossa astuta"..), al punto 8 si legge "Va indicata la consistenza di personale non dirigente, il cui trattamento accessorio è a carico del presente fondo";...letta così...verrebbe quasi facile obiettare.. che quindi è pacifico che nel caso l'ente non abbia voluto o potuto inserire delle somme ulteriori all'interno del fondo, il problema non si pone...,...anche perché al contrario... si dovrebbe rivedere anche la reale consistenza del fondo 2010, che (almeno nel ns caso) non comprende personale a T.D..
Cosa ne pensi...???
D.V.
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vgiannotti

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Scritto - 12/03/2014 :  16:52:43  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Non è un problema di inserimento o meno dei rapporti a tempo determinato, quando ciò che è stato certificato nel conto annuale dove nelle due tabelle personale a tempo indeterminato, sono inclusi anche i rapporti di collaborazione dello staff del Sindaco, mentre nella successiva tabella sono individuati gli altri rapporti inclusi quelli a tempo determinato e CFL. In pratica i numeri andrebbero addizionati, e lo farà la RGS nella fase di controllo, per verificare se la percentuale inserita nell'informativa 2 di riduzione corrisponde a quanto da lei verificato sommando i dati. Bene l'unica giustificazione è che le sole categorie escluse dal D.Lgs.267/00 sono quelle di cui all'art.90 TUEL con pagamento del salario accessorio forfettario, in questo caso non rientrano nel calcolo del file excel, altrimenti se remunerati nel fondo vanno inclusi. Pertanto non è una scelta dell'ente ma una scelta del legislatore, se includere o meno nel fondo i rapporti a tempo dterminato, la cui sola eccezione è quella dei ridetti art.90.

Edited by - vgiannotti on 12/03/2014 16:53:38
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VENTURA

53 Posts

Scritto - 13/03/2014 :  13:15:12  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
...scusa,... fammi capire,
secondo Te (in base a quanto indicato nel File xls) si vorrebbero conteggiare nel calcolo della media fondo (pro-capite)... in caso di cessazione x una eventuale riduzione proporzionale... anche il personale a T.D. indicato in Tab.2 ???
... io credo di no ..!
In Tab. 1 oltre al personale a T.I. dell'amministrazione si deve indicare:
1) Collaboratori a tempo determinato art. 90 TUEL (...che, come a mio avviso sostieni giustamente anche Tu,... seguono una modalità di pagamento del trattamento accessorio forfetario)
2)Personale contrattista
personale a tempo indeterminato con contratto di lavoro del settore privato (ad esempio con contratto di lavoro dei chimici, metalmeccanici, operai del settore agricolo, ecc.)

...infine il personale dirigente.. ma che, come riportato anche nel file xls, non va indicato nella consistenza di personale..

In Tab. 2 invece:
1)... come prima cosa forse è utile precisare che non vanno considerati il personale dirigenziale, i segretari comunali ed il collaboratori a tempo determinato assunti ai sensi dell’art.90 del d.lgs 267/2000 poiché, qualora presenti, sono già rilevati in
tabella 1...;
2)Contratti di formazione e lavoro
... "nella tabella 2 vanno rilevati in termini di unità uomo/anno sino
alla data di assunzione a tempo indeterminato";... e nel "caso in cui nel corso dell’anno di rilevazione si sia avuta la trasformazione di tali contratti in assunzioni a tempo indeterminato, il personale interessato va rilevato in tabella 1 tra i presenti al 31.12"
3) Personale a tempo determinato
"Il personale a “tempo determinato” che nel 2012 è stato assunto a tempo indeterminato per eventuali code del processo di stabilizzazione, deve essere rilevato in tabella 1, colonna “Presenti al 31.12.2012” ed in tutte le altre tabelle che registrano le caratteristiche del personale presente al 31.12 o gli effetti della sua presenza nell’anno."

... saltando interinale e LSU..., sempre nella tabella 2 troviamo le unità di personale con modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa,... che però sono attinenti al solo personale a tempo indeterminato già rilevato in tabella 1, e pertanto ne costituiscono un “di cui”;..e.. vanno rilevate in termini di “unità”

Ora, da una lettura di insieme di quello sopra riportato,.. a me viene da fare questo ragionamento:
il personale da indicare nella consistenza, è sempre e comunque quello (come ovvio).. a T.I.,.. o che comunque lo sono diventati (stabilizzazioni, trasformazione CFL, ecc..) in corso d'anno.
Diversamente opinando infatti, non si capirebbe, ad esempio, il motivo per il quale nelle istruzioni di compilazione, della stessa Tab.2, non si preveda la possibilità di indicare nella stessa tabella, quel personale a T.D. con modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa (Turno e Reperibilità) che inciderebbero (è parecchio...) nel Fondo risorse decentrate (basti pensare ai vigili di un comune turistico nella stagione estiva).
E' altrettanto vero che il Ral_1656 dell'ARAN del 10.02.2014 (tempistica sospetta)...è un pò ambiguo,... perché se da una parte apre alla possibilità di finanziamento extra fondo (e quindi bilancio) di quel personale a T.D. assunto a seguito di fonti legislative speciali sia nazionali che regionali,... dall'altra (vedi punto d) ci ricorda che già ora, nel fondo, è presente una quota relativa al personale a termine (mediante definizione di monte salari).
Però a questo punto, a mio avviso, andrebbe modificata la Tab. 2, prevedendo la distinzione tra quel personale a T.D. assunto mediante leggi speciali sia nazionali che regionali, da quello assunto diciamo così "direttamente".
Infatti, vista attualmente l'indicazione all'interno della stessa Tab.2, del personale a T.D. senza distinzione,...i numeri se addizionati, non porterebbero ad un risultato corretto.

Tu come la vedi..???... non sembra anche a Te un iter poco corretto se venisse applicato..?
Saluti
D.V.






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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 13/03/2014 :  13:35:25  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'inserimento fatto nella modifica della tabella è chiaro, vanno inseriti tutti i dipendenti a carico del fondo, sia pertanto a tempo dterminato che a tempo indeterminato (vale anche per i CFL) non certo per altri lavori flessibili. Tale è la dizione prevista nella tabella e penso tale è il calcolo che farà la RGS prelevando i dati dalle tabelle. Infatti, anche al personale a tempo dterminato si paga il salario accessorio (indennità di comparto, produttività ecc.) e come tale andrebbe addizionato a quello della Tabella 1 non riportato. Detto ciò mancherebbe un criterio relativo al personale a tempo parziale che, nella tabella è contato come intero (distinzione tra personale con ore inferiori o superiori a 18 ore). Ma per tale personale utilizzerò il fondo solo in proporzionale alle ore, e potrebbe essere elusivo se non calcolato con conversione a tempo pieno. Faccio un esempio se assumo due part-time a 18 ore non ho + 2 ma +1 in termini equivalenti, stessa cosa se cessano +2 part time a 18 ore, in questo caso il costo della cessazione è pari a +1.
Io sto procedendo al calcolo del numero del personale equivalente a tempo pieno, ivi incluso il personale a tempo dterminato, anche se finanziato con fondi comunitari o privato, qualora assorbe risorse dal fondo decentrato (poi lo stesso non rileverà ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge finanziaria 2007), ma questo è un altro discorso.
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vgiannotti

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Scritto - 23/03/2014 :  09:14:05  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Penso che il calcolo corretto dovrebbe essere il seguente (essendo l'unico di cui è possibile il riscontro da parte della RGS):
- Nella tabella T1 sono inseriti sia il personale a tempo indeterminato che i collaboratori a T.D. assunti ai sensi dell’art.90 Tuel (personale di staff). A tale totale vanno sottratti il seguente personale: a) il segretario comunale; b) i dirigenti a tempo determinato e indeterminato; c) i titolari di posizione organizzativa, negli enti privi di dirigenza, in quanto finanziati con fondo di bilancio; c) il personale di staff del Sindaco qualora finanziati, ai sensi del comma 3 Art.90 Tuel, con importi forfettari non a carico del fondo; d) il personale comandato, distaccato, fuori ruolo o per convenzioni (rilevato nella tabella T3) in quanto le risorse decentrate sono a carico dell’amministrazione ricevente; al contrario va sommato il personale esterno comandato, distaccato, fuori ruolo o con convenzioni presso l’amministrazione;
- Nella tabella T2A è inserita la consistenza del personale a tempo determinato presente al 31.12. Manca la possibilità di un riscontro per il personale a part-time e del personale assunto con contratto di formazione e lavoro.
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VENTURA

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Scritto - 24/03/2014 :  10:26:09  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
...quindi Tu sommeresti i presenti in Tab.1, con quelli presenti in Tab.2A...???... ho capito bene... ?
...nel caso,... se da questa sommatoria, si scopre che nel 2010 il personale a T.D. presente al 31/12 è di una unità inferiore di quello presente alla stessa data del 2011...(ma con una cessazione nel personale a T.I.)... cosa sarebbe dovuto accadere ???... si sarebbe dovuta mantenere invariata la media (o %) di riduzione del fondo... ???
D.V.

Edited by - VENTURA on 24/03/2014 12:11:47
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