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vgiannotti
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Scritto - 24/03/2014 : 20:21:07
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..quindi Tu sommeresti i presenti in Tab.1, con quelli presenti in Tab.2A...???... ho capito bene... ? ...nel caso,... se da questa sommatoria, si scopre che nel 2010 il personale a T.D. presente al 31/12 è di una unità inferiore di quello presente alla stessa data del 2011...(ma con una cessazione nel personale a T.I.)... cosa sarebbe dovuto accadere ???... si sarebbe dovuta mantenere invariata la media (o %) di riduzione del fondo... ???
Il calcolo è effettuato sulla semisomma del personale al 01/01 e al 31/12. Se è così non capisco perchè tenere invariato il fondo? Così se ad esempio il personale a T.I è pari a 10 all'01/01/10 e 9 al 31/12/10, la media è pari a 8,5, stesso discorso va fatto per il personale a T.D.. La media del personale a T.I. + la media del personale a T.D. nel 2010 si confronta con le medie avute nel 2011 (sempre come somma del personale a T.I. e T.D) e si applica la percentuale di riduzione. Sul part time e il calcolo che ti ho detto ho inviato specifico quesito all'ARAN affinchè trovi una soluzione con le tabelle del SICO. Da un'analidi della sezione delle Autonomie del 21/03/2014 (sito Corte dei Conti) per l'audizione al D.L.16/2014, veniva evidenziata la sanatoria dei contratti decentrati, con le condizioni previste nel citato art.4 comma 3, e la Corte evidenziava come da un'analisi della RGS circa il 40% dei Comuni ha sopravvalutato i fondi per una spesa in eccesso pari a circa 76 Milioni di Euro. Ecco perchè oggi cercano di porre rimedio a tale situazione, con un controllo a tappeto dei fondi decentrati. |
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VENTURA
53 Posts |
Scritto - 26/03/2014 : 10:50:42
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..."Il calcolo è effettuato sulla semisomma del personale al 01/01 e al 31/12. Se è così non capisco perchè tenere invariato il fondo?.."
...invariato perché,... secondo il Tuo ragionamento,se ad una cessazione di un dipendente a T.I. corrisponde un aumento dei presenti in servizio del personale a T.D. (nella medesima % o media aritmetica), il fondo non dovrebbe subire alcuna riduzione...
Ora la domanda che mi pongo (e Ti pongo) è questa: dando per assodato che in caso di assunzione di personale a T.I., io possa incrementare il fondo (sempre nel limite 2010)..., nel caso invece di assunzione di personale a T.D., non mi risulta che si possa avere la stessa possibilità...., quindi mi parrebbe alquanto strana (o quantomeno non opportuna) una direttiva che vada in tal senso..., ossia di conteggiare nel calcolo dei presenti nell'anno x, anche il personale a T.D. e per il quale non sono legittimato ad applicare (in caso di aumento) nessun incremento, ma per il quale , al contempo, mi si chiede di applicare (in caso di decremento) una riduzione.
E' questa la considerazione che faccio e che non mi permette di essere in linea con la Tua... (c'è qualcosa che non sto considerando...???)
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 26/03/2014 : 12:51:41
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Un aumento e una diminuzione mi sterilizzano e va bene, ma non avevo capito la domanda perchè mi parlavi di due diminuzioni e non di un aumento (-1 a T.D. e -1 a T.I. per cessazione). Detto questo, secondo quando previsto dalla tabella excel dell'ARAN dovrebbe essere così. Si parla, infatti, di personale a carico del fondo, e ci rientra pure il personale a tempo determinato. Non so i controlli che sta facendo la RGS, ma per dire a mente della sezione Autonomie che quasi la metà dei comuni non ha proceduto alla decurtazione del fondo, penso che gli unici dati a disposizione siano quelli del conto annuale (tabella 15, informativa 2, tabella 1 e tabella 2/a)e i calcolo li hanno fatti sulla base della circolare n.12/2012. Ergo, i controlli sono questi e l'art.4 del D.L.16/2014 si riferisce a tale depassamento, sempre stimato dalla RGS in circa 76 MEuro. Sulla correttezza dell'inserimento del personale atempo determinao, così pure per i part-time non si mai espressa nè la Corte dei Conti, nè l'ARAN nè la RGS, e pertanto l'inserimento dei dati in questa tabella elaborata dall'ARAN hanno carattere sospetto. In ogni caso, mancherebbe il part time, ma questo uscirà presto e sarà in una puntata. A distanza di 4 anni ancora oggi si discute con tagliole e trucchetti della RGS per recuperare risorse nella P.A., ma sarebbe importante che lo dicano apertamente che oltre al taglio degli stipendi si voglia procedere con il taglio di altre risorse. |
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VENTURA
53 Posts |
Scritto - 03/04/2014 : 19:18:42
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Carissimo vgiannotti, ... vorrei conoscere il Tuo parere in merito alla seguente casistica: Come ti comporteresti se all'interno del Tuo fondo fossero presenti in parte stabile somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15 c. 1 lett. l) o dall'art. 15 c. 5 (con finanziamento esterno es.: personale ex E.T.I., Monopoli di Stato, funzioni delegate dalla Regione o personale civile ex Basi Nato),... e nello specifico, in caso di cessazione di personale (trasferito e non...), quale iter seguiresti per la riduzione proporzionale del Tuo fondo...???
Fammi sapere... Saluti D.V. |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 03/04/2014 : 20:23:51
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Tecnicamente una volta consolidate le risorse, le stesse non sono più riducibili, per il principio della conservazione delle risorse fisse. In considerazione della cessione del personale che all'epoca aveva finanziato le citate spese (sia come trasferimento da Stato o Regioni di servizi, sia per incremento della dotazione organica), in caso di riduzione dovute a cessazioni si applica esclusivamente la disposizione di cui all'art.9 comma 2-bis D.L.78/10 di cui abbiamo discusso. Ora, la tabella 15 prevede la possibilità di inserire la citata riduzione sia nelle risorse stabili, sia in quella variabili. Il caso che tu hai prospettato rientra precisamente nella riduzione delle risorse stabili. In altri termini, in mancanza della citata disposizione di legge, anche in caso di cessazione del personale, non avresti potuto ridurre le risorse in quanto consolidate. |
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VENTURA
53 Posts |
Scritto - 04/04/2014 : 09:58:27
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... i colleghi delle amministrazioni interessate,... mi spiegavano che il trasferimento delle risorse è avvenuto, per alcuni, prima dell'entrata in vigore del citato art. 9 c. 2-bis, e per altri successivamente... Secondo Te,... questo, cambia qualcosa in merito alla costituzione o, come detto,... all'eventuale riduzione del fondo per cessazione di personale (trasferito e non...) ? O meglio... possono, queste amministrazioni, conteggiare (complessivamente) nella media dei presenti dell'anno,... sia i dipendenti trasferiti che... quelli precedentemente assunti ? Inoltre (altra particolarità che ho riscontrato),... in alcuni casi il personale trasferito (o meglio... ricollocato) è stato inserito all'interno della propria dotazione organica,... in altri, invece, è rimasto fuori da tale dotazione... Concludendo,... le domande che mi sono posto, e che vorrei condividere con Te, sono le seguenti: 1) può un'amministrazione, che ha inserito il sopracitato personale all'interno della propria dotazione organica, considerare tale personale (e le relative risorse ) parte integrante del fondo ? ... e per questo motivo procedere ad eventuali riduzioni, considerandolo nella media dei presenti dell'anno ? (a mio avviso... Si!) 2) la riduzione per personale cessato, nel caso appena citato, può subire una distinzione a seconda che la cessazione avvenuta riguardi il personale trasferito o quello precedentemente assunto ? ( a mio avviso questa distinzione non è necessaria se la percentuale di incremento è stata calcolata con rapporto al costo medio di un dipendente sul fondo;) 2) può fare altrettanto,... l'amministrazione che ha lasciato questo personale fuori dalla propria dotazione organica... ? ( ho dei dubbi...) 3)In entrambi i casi, l'eventuali riduzioni da apportare al fondo, devono seguire la formula indicata dalla RGS,... considerando però, nel limite 2010, anche quelle risorse trasferite ? ([u]secondo me Sì!) Cosa ne pensi...?!? Saluti D.V. |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 04/04/2014 : 21:02:03
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In merito al calcolo del personale trasferito (obbligo) la Corte dei Conti della Sardegna è interventua con due deliberazioni la prima deliberazione n.82 del 26/11/2013 e la successiva deliberazione n.12 depositata in data 10/02/2014. Le conclusioni sono state le seguenti:
- La prima condizione riguarda il trasferimento del personale nell’esercizio in corso. In questo caso viene evidenziato come la citata spesa entri a far parte della spesa del personale comunale a seguito dell’obbligo di assorbimento del citato personale precedentemente impiegato nel servizio trasferito, tale trasferimento di personale ha, inoltre, quale contropartita per il comune il finanziamento della relativa spesa a carico dell’ente cedente (Regione). Risulta evidente per i giudici contabili, come in questo caso la spesa del personale transitato nell’esercizio, a seguito del citato obbligo, vada esclusa sia in merito al rapporto tra spesa del personale complessiva e spesa corrente (dell’art.76, comma 7 del D.L. 112/2008, il quale dispone che “….è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”), sia in merito al limite previsto del non superamento della spesa del personale rispetto a quella dell’esercizio precedente (art.1 comma 557 Legge finanziaria 2007, per gli enti soggetti al patto di stabilità, e comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità); - La seconda condizione si realizza, invece, quando l’amministrazione pur ricevendo il citato finanziamento regionale, decida in modo autonomo di procedere ad assunzioni sul servizio trasferito. In questo caso, precisano i giudici contabili, l’ente non potrà non rispettare tutti i parametri di contenimento della spesa del personale, esclusi nella prima condizione, poiché negli esercizi successivi è venuto a mutare, per via delle predette assunzioni, sia l’insieme delle funzioni ordinariamente esercitate da parte dell’Amministrazione in conseguenza del trasferimento delle funzioni, sia l’aggregato complessivo “spesa di personale” ai fini del confronto storico operato dalle norme e comunque ai fini del rispetto della normativa che ha come obiettivo il contenimento della spesa.
Precisato quanto sopra, le regole sulle limitazioni valgono anche per il salario accessorio. In altri termini se il transito è avvenuto nell'anno di riferimento, la relativa spesa si consolida in entrata e con il numero di personale. Negli anni successivi il calcolo segue normalmente, con il calcolo relativo alle cessazioni prima aumentate. Appare difficile la collocazione della spese nelle risorse di cui all'art.15 comma 5, in quanto vi sarebbe dovuto essere un incremento della dotazione organica complessiva e in più coperta. Appare invece più opportuno l'inserimento nelle risorse fisse di cui alla citata lettera l). Precisato ciò è possibile verificare come l'incremento del salario accessorio che i dipendenti si sono portati dietro ed inseriti nella citata lettera l) possa influenzare anche il numero di personale che aumenti in misura correlata. Il problema si potrebbe porre in caso di transito avvenuto dopo l'anno 2010, in quanto se effettuato fino al 2010 la spesa e il numero di personale sarebbe correttamente inserito. Nel primo caso al fine di non rendere la norma elusiva, incremento delle risorse fisse ed incremento del personale, andrebbe verificato extracontabilmente se il salario medio del fondo per dipendente sia o meno superiore al salario medio inserito per il personale transistato. Qualora il citato valore dovesse superare quello relativo al 2010 allora dovrà essere inserito nella riduzione tra le risorse fisse ai sensi dell'art.9 comma 2-bis, altrimenti si consolida senza problema.
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Edited by - vgiannotti on 04/04/2014 21:05:08 |
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