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VENTURA
53 Posts |
Scritto - 07/03/2014 : 11:28:23
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I lavoratori autonomi già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere all’1/1/2008, e che alla stessa data abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione..possono essere stabilizzati...? ...se la risposta è positiva...quali sono le modalità corrette per poterle effettuare... e a quali...vincoli, finanziari e non, bisogna far riferimento...??? ...inoltre all'art. 4 comma 6-quater D.L. 101/2013 si legge: "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560,della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo [...] procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni." ...cosa significa...? ...se questo personale alla data di uscita della Legge 296/2006 sopra citata, risultava già assunta mediante proroga di contratto cococo scaturente da selezione pubblica per soli titoli, può comunque aspirare...a domanda,...all'assunzione a tempo indeterminato...??? Grazie e saluti. D.V. |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 07/03/2014 : 19:39:56
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Si tratta degli ex co.co.co. che a fronte della Circolare della RGS era possibile medio termine, tramite selezione pubblica (con riserva non inferiore al 60%) convertire in contratti di lavoro a tempo determinato. Ma facendo questo, se ti ricordi bene, il decreto Brunetta cambiò in corso la normativa prevedendo che per il periodo 2010-2012 era possibile stabilizzare il personale solo con riserva o con punteggio ad hoc per il periodo di precariato. Qualche comune (vedi Cremona e la sentenza Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia sentenza n. 177 del 10 luglio 2013) ha osato stabilizzare con le vecchie regole, effettuando una nuova selezione interamente riservata, applicando la vecchia normativa. Ma non tutti sono andati in questa direzione e quindi questa norma permette a quei comuni che non hanno convertito i contratti ex co.co.co passati a T.D.. di farlo adesso, su semplice domanda. Avrei qualche dubbio sulla selezione fatta per soli titoli, mentre per titoli ed esami o solo esami era la procedura più corretta. E' chiaro, per quanto sopra detto, che il ridetto personale abbia priorità assoluta rispetto agli altri, proprio perchè hanno già fatto una selezione per passare da cococo a T.D., e ora è possibile stabilizzarli a semplice domanda. |
Edited by - vgiannotti on 07/03/2014 19:44:25 |
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VENTURA
53 Posts |
Scritto - 09/03/2014 : 11:10:11
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..ti ringrazio..!!! ..in proposito vorrei esporti il caso concreto, e mi piacerebbe conoscere il tuo parere in merito: - 3 dipendenti che per 5 anni continuativi (prima del 2007) si sono visti rinnovare il proprio contratto Cococo, per ultimo come detto grazie ad una selezione per soli titoli; - ha fine 2008 si è proceduto a selezione pubblica che ha portato all'assunzione a tempo determinato (dal 2009) del medesimo personale, e con successiva proroga si è arrivati fino al 2011; - nel 2012 è stata indetta una nuova selezione pubblica (sempre a T.D.)che ha portato all'assunzione di solo 2 dei dipendenti di cui si parla e che ovviamente sono tutt'ora in servizio (il contratto scadrà nel 2015); ..ora,secondo Te: 1) possono i due dipendenti, che risultano tutt'ora assunti (stante la loro storia all'interno dell'amministrazione che li vede idonei almeno dal punto di vista dei requisiti di tempo, sia come Cococo che come dipendenti a T.D.), aspirare, a domanda, alla stabilizzazione grazie al periodo da Cococo (art.4 c. 6-quater D.L. 101/2013); 2) oppure possono rientrare nell'applicazione dell'art. 4 c. 6 D.L. 101/2013 (visto che hanno comunque sostenuto delle prove selettive pubbliche; prima per soli titoli, ma successivamente nel 2008 per titoli ed esami); 3) o ancora... nelle modalità di reclutamento speciale a regime (articolo 35, comma 3-bis, lettera a del Dlgs 165/2001), che riconosce la possibilità di indire un concorso pubblico con riserva, nel limite del 40% dei posti banditi; 4) o nel reclutamento speciale a regime (articolo 35, comma 3-bis, lettera b del Dlgs 165/2001)che se non sbaglio..prevede il concorso per titoli ed esami, in cui si può valorizzare l'esperienza maturata dai dipendenti a tempo determinato che abbiano svolto almeno tre anni presso l'ente che seleziona e che nella stessa sede, prevede la possibilità di attribuire un punteggio all'attività prestata dai Co.co.co., e per i quali vige il medesimo limite minimo di durata;
In attesa di un Tuo parere, ti saluto e ti ringrazio. D.V. |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 09/03/2014 : 12:21:05
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Chi ha i requisiti lo fa a semplice domanda ai sensi del D.L.101 e della circolare n.5/2013 della Funzioen Pubblica. Pur facoltativo per l'amministrazione allo scorrimento della graduatoria va pur sempre riservato almento il 50% delle assunzioni, nel limite della capacità assunzionali. Se non lo fa l'amministrazione finisce che, con un semplice ricorso ex art.700 c.p.c., il giudice del lavoro lo faccia a livello sostitutivo. |
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