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 Copertura posto: corretto iter
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VENTURA

53 Posts

Scritto - 25/02/2014 :  19:32:28  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Avrei necessità che mi aiutaste a chiarire quale sia il corretto iter che una amministrazione deve seguire per la copertura di un posto resosi vacante per collocamento a riposo del dipendente cessato.
In particolare vorrei capire se prima di indire un concorso (Istruttore direttivo - D1 o collaboratore prof.le B1) dobbiamo nell'ordine:
1) verificare presenza graduatorie valide all'interno dell'ente; (solo vincitore o anche scorrimento..?)
2) verificare presenza graduatorie valide di altre amministrazioni;(solo vincitore o anche scorrimento..?)
3) mobilità art. 34bis 165/2001
4) mobilità art. 30 165/2001
Nel caso il posto da ricoprire appartenga alla categoria giuridica di entrata B1 o D1 ma il dipendente cessato aveva una posizione economica superiore (es: B4, B5 o D4, D5), si può comunque attingere da una graduatoria che prevedeva come categoria d'accesso quella D3 o B3 (con ovvio consenso del dipendente da assumere) visto che l'ente si ritroverebbe ad avere personale indubbiamente qualificato, ad un costo identico o comunque inferiore..?????

Inoltre vorrei chiedere se cambia qualcosa quando questa ipotesi si dovesse verificare con personale facente parte della polizia municipale.

Sperando di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione del quesito, vi saluto e vi ringrazio
D.V.

vgiannotti

186 Posts

Scritto - 25/02/2014 :  22:46:53  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Secondo il mio modesto avviso con la cessazione di un solo dipendente si può coprire solo il 40% con nuova assunzione, almeno che non vi siano resti da utilizzare (60% mancante). Risolto il problema dei resti, resta da conteggiare ai fini dell'art.1 comma 557 Legge 296/06 il costo della cessazione e quello dell'assunzione. Ora secondo la Corte dei Conti Emilia Romagna, il costo della cessazione comprende la spesa effettivamente sostenuta (categoria, PEO, RIA ad personam ed altro) con tale spesa si può coprire (essendo la cessazione di un D4) anche una Categoria D3 se inserita correttamente in D.O. ed esistente quale graduatoria ancora valida o per concorso pubblico. Risolto il problema dell'equivalenza della spesa, si può procedere, prioritariamente, alla mobilità per ricollocazione, ma non essendo disponibile ancora presso la Funzione pubblica l'elenco, essa si realizza attraverso l'art.34-bis che vale anche come mobilità obbligatoria (scrivendo alla Funzione Pubblica per conoscenza ed inviando la richiesta alla Regione territorialmente competente oltre che al centro per l'impiego). Passati 60 giorni o prima in caso di risposta negativa, si attiva la mobilità volontaria e, in caso di esito negativo, prelevando dalla graduatoria esistente ovvero, a seguito di accordo con altra amministrazione, nella graduatoria esistente presso quest'ultima. In caso di personale di polizia locale, oltre al turn over del 100% in caso di cessazione di un appartenente al corpo, qualora il rapporto spesa del personale spesa corrente sia inferiore al 35%, è possibile, in mancanza del citato turn-over sostitutivo o in caso di rapporto superiore al citato 35%, calcolare la spesa limitatamente al 50% della categoria che si intende assumere (in questo caso non sarebbe possibile assumere un B3).Penso di non avere dimeticato nulla.

Edited by - vgiannotti on 25/02/2014 22:51:46
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VENTURA

53 Posts

Scritto - 26/02/2014 :  09:38:03  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
..grazie vgiannotti.!!!
credo anch'io che Tu non abbia dimenticato nulla..!

Vista la tua consueta disponibilità,..rilancio con la richiesta di alcuni chiarimenti:
1) la mobilità (x ricollocazione, obbligatoria o volontaria), è da preferire solo x posti di nuova istituzione o trasformati successivamente alla redazione della graduatoria ancora valida,...o anche per gli stessi posti (ai quali la graduatoria fa riferimento) che si sono resi vacanti successivamente..???
2)Quando dici "il costo della cessazione comprende la spesa effettivamente sostenuta (categoria, PEO, RIA ad personam ed altro) con tale spesa si può coprire (essendo la cessazione di un D4) anche una Categoria D3 se inserita correttamente in D.O"....intendi che l'amministrazione deve provvedere alla trasformazione in D.O. dell'iniziale posto in cat. D1 con uno in cat. D3 per poi procedere ad eventuale scorrimento di graduatoria ancora valida..???
3)Infine se voglio ricoprire un posto vacante con mobilità,...e se i paletti finanziari me lo permettono.., è sempre e comunque necessario passare prima da quella per ricollocazione o (vista l'indisponibilità dell'elenco) da quella obbligatoria (art. 34bis) prima di quella volontaria..???

Grazie e saluti
D.V.
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 26/02/2014 :  21:53:02  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La mobilità per ricollocazione di cui al D.L.95/12 è prioritaria su tutto e va fatta a seguito di domanda pervenuta, ovvero in mancanza attivado preliminarmente quella di cui all'art.34-bis. Terminata questa dovrei attivare la mobilità volontaria. Tuttavia la circolare n.5/2013 della Funzione Pubblica la esclude (quella volontaria) in caso di stabilizzazioni e per scorrimento delle graduatorie esistenti. Sul punto la stessa funzione pubblica ha nel tempo cambiato opinione, anche perchè smentita da alcune sentenze del consiglio di stato. Nel 2008 a firma dell'allora Dirigente Generale Verbaro, si disse che la mobilità volontaria non andava effettuata in caso di scorrimento della graduatoria, in quanto già fatta prima del concorso pubblico. Nel 2010 il nuovo direttore Generale Naddeo ha cambiato opinione evidenziando che anche in caso di nuova assunzione la stessa andava in ogni caso effettuata. Sul punto alcune sentenze recenti del Consiglio di Stato hanno aderito alle indicazioni precedenti del 2008.
Infine nella gerarchia delle mobilità, recessiva quella volontaria, il problema delle priorità tra mobilità volontaria e per ricollocazione riconosce a quest'ultima priorità assoluta (vedi corte dei conti veneta sulla ricostruzione degli istituti), ma se decido di fare solo quella volontaria non sono obbligato a quella obbligatoria ai sensi dell'art.34-bis. Tuttavia, in mancanza degli elenchi presso la Funzione Pubblica, è necesario inviare alla sola Funzione Pubblica la richiesta esclusivamente per personale in ricollocazione, non essendo necessaria in questo caso la mobilità obbligatoria. La mobilità volontaria, infatti, si divide in due parti: la prima per mancanza di turn over assunzionali, la seconda in presenza di turn over assunzionali, si dice previa mobilità per il concorso pubblico. Nel primo caso in presenza di un esito negativo non si farà nessun successivo concorso pubblico, nel secondo caso l'esito negativo mi apre le porte per il concorso pubblico. La mobilità, inoltre, per essere neutra deve essere effettuata tra due comuni soggetti entrambi ai limiti assunzionali e che entrambi abbiano rispettato il patto di stabilità. L'ente ricevente deve, inoltre, rispettare gli altri vincoli previsti dalla legge che non sto qui ad elencare.

Edited by - vgiannotti on 26/02/2014 23:22:42
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VENTURA

53 Posts

Scritto - 07/03/2014 :  10:16:25  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
grazie!!!
D.V.
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