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formaria71

13 Posts

Scritto - 20/02/2014 :  08:42:06  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
in comune soggetto al patto di stabilita dal 2013 ha assunto 3 dipendenti part time nel 2013 nonostante il parere negativo del revisore.
Infatti la spesa del personale anno 2013 (ex art. 1 comma 557) risultava maggiore di quella del 2012.
Tuttavia alcune settimane fa il ragioniere del comune ha rifatto il calcolo poichè si è accorto di avere erroneamente liquidato nel mese di dicembre 2013 la retribuzione ad un dipendente in malattia che aveva superato, proprio nel mese in questione il periodo di comporto.
Pertanto la retribuzione liquidata per errore è stata portata in detrazione dal calcolo della spesa del personale anno 2013 che è così risultata inferiore a quella del 2012.
Supponendo che il ragioniere abbia ragione, le costo dei nuovi assunti supera il 40% della spesa delle cessazioni intervenute l'anno precedente.
Vorrei sapere se la retribuzione liquidata erroneamente a 12/2013 è dasottrarre alla spesa del personale ai fini del calcolo dell'art. 1 comma 557 visto che solo a 02/2014 il Comune si è accorto dell'errore e cosa comporta avere assunto personale senza avere rispettato il limite del 40% della spesa dei cessati l'anno precedente.
Dimenticavo un altro particolare, il comune doveva assumere a 12/2013 ma gli Unilav sono stati inviati il 31/12/2013 e la decorenza delle assunzioni è dal 02/01/2014.
A questo punto, sembrerebbe che tutti i calcoli non siano validi poichè prendevano come esercizio di raffronto il 2012. A questo punto, vista la decorrenza delle assunzioni dovevano prendere come base di confronto il 2013. Cosa impossibile, vista la mancanza di dati certi.
Ho urgenza di risposte
Grazie

Maria Forciniti

vgiannotti

186 Posts

Scritto - 20/02/2014 :  19:44:41  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La rettifica del calcolo è corretta, in quanto quello che conta è il conto consuntivo e non il bilancio di previsione. In questo caso il ragioniere eliminerà l'impegno dell'anno 2013. In merito alla decorrenza dell'assunzione quello che conta è la sottoscrizione del contratto con i vincitori del concorso. Non viene invece rispettata la percentuale del limite assunzionale pari al 40% delle cessazioni. Poichè valgono ancora i resti assunzionali, che possono essere portati a nuovo, vanno verificate le cessazioni avute negli anni precedenti al fine di verificare se i resti con le cessazioni dell'anno 2012 coprono la citata percentuale.
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matacena_antonio

20 Posts

Scritto - 21/02/2014 :  12:18:54  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
I requisiti necessari per effettuare nuove assunzioni negli enti locali sono i seguenti:
Rispetto patto di stabilità
Rapporto spesa corrente spesa personale compreso tra il 35% ed il 50%
Assunzione nei limiti del 40% dei cessati
Possibilità di sostituzione integrale del turn over dei vigili cessati, nei comuni soggetti al patto di stabilità, esclusivamente nel caso in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente sia inferiore al 35%.
Riduzione spesa del personale (art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 -legge finanziaria per il 2007), totalmente riscritto dall’articolo 14, comma 7 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30.07.2010, n. 122.

Nel caso in esame il mancato rispetto del limite assunzionale pari 40% delle cessazioni non è derogabile, pertanto non si poteva procedere, pur verificando la possibilità dei resti assunzionali degli anni precedenti rimane il problema dell’aumento correlato del costo del personale .
Infatti una ulteriore limitazione alla possibilità di effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato è determinata dal parere della sezione autonomie della Corte dei Conti nel parere n. 27/2013 che ha stabilito che la programmazione del fabbisogno non determina la maturazione di alcun effetto prenotativo sulla spesa del personale ai fini del suo raffronto con quella dell’anno successivo.
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matacena_antonio

20 Posts

Scritto - 21/02/2014 :  12:28:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta

Ultimo concetto:“l’assunzione di nuovo personale, alla luce del quadro normativo vigente, non può prescindere dal rispetto dei limiti del turnover parziale, fermo restando l’obbligo di graduale riduzione della spesa”.
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formaria71

13 Posts

Scritto - 21/02/2014 :  15:09:48  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Posso utilizzare i resti assunzionali regli anni precedenti anche se le regole del patto di stabilita per il comune decorrono solo dal 01/01/2013?
Le assunzioni fatte nel 2012 erano assoggettate al comma 562 cosi come il turn over.
Aspetto risposta
Grazie

Maria Forciniti
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 21/02/2014 :  15:21:04  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Al fine di evitare confusioni o fraintendimenti, posto che con il conto consuntivo l'eliminazione della posta in eccesso ricondurrebbe nella pienezza l'importo delle assunzioni, evitando in tal modo il cosi detto "effetto prenotativo", ossia non intaccando minimamente il problema sollevato dalla funzione della nomofilachia, resta da verificare le potenzialità assunzionali in termini di percentuali assentite. Ora se esistono resti e cessazioni che facciano rientrare nei parametri le assunzioni disposte dall'amministrazione, la Giunta Comunale, una volta approvato il consuntivo (entro il mese di aprile 2014) e con esso la programmazione triennale del personale, verificate tutte le condizioni di legittimità in tema di nuove assunzioni, avrebbe pur sempre la facoltà di sanare ora per allora le assunzioni fatte. Tale attività sanatoria, discende direttamente dalle disposizioni della Legge 241/90 - Art. 21-nonies comma 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. In questo caso nessun effetto si avrebbe in termini di attività sanzionatoria, con salvezza degli atti compiuti. Tale è la ragione per la quale è importante verificare le capacità assunzionali, anche in termini di resti, altrimenti nessuna attività di convalida ex tunc sarebbe possibile effettuate da parte dell'amministrazione.

Edited by - vgiannotti on 21/02/2014 15:27:10
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 21/02/2014 :  15:31:54  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In merito ai resti assunzionali per gli enti che siano entrati nel patto di stabilità 2013 sono conservati quelli in essere al 31.12.2012, che per gli enti non inseriti all'epoca nel patto di stabilità avrebbero dovuto confrontarsi con la situazione al 2008. D'altra parte sull'argomento dell'utilizzo dei resti per gli enti non soggetti al patto è interventuta la Corte dei Conti SS.RR. Tali resti erano pari al 50% delle cessazioni avuto riguardo all'anno 2008.
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formaria71

13 Posts

Scritto - 21/02/2014 :  15:54:53  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
nel calcolo della spesa del personale ex comma 557 relativa all'anno 2013, da raffrontare con il 2012, devo inserire anche il costo dei neo assunti, considerando tale costo per l'intero anno 01/01/2013 31/12/2013, nonostante il nuovo rapporto di lavoro decorra dal 31/12/2013?
grazie per la grande disponibilità

Maria Forciniti
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 21/02/2014 :  16:36:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il problema riguarda il costo pieno del personale a regime. In questo caso se la spesa del personale nell'anno 2014 è inferiore a quella del 2013, non ci dovrebbero essere problemi, altrimenti è necessario verificare se siano possibili altre riduzioni,come ad esempio contratto decentrato (non inserendo ad esempio l'art.15 comma 2 o comma 5 se esistenti), eventuali contratti a tempo determinato in caso di riduzione, ecc. La spesa dell'anno 2013 sarebbe in questo caso imputata per il solo giorno di presenza nel 2013 ovvero nulla. Se anche attraverso la citata manovra non si riesce a compensare il maggiore costo si ha il superamento del vincolo con l'inibizione per l'anno successivo a qualsiasi tipo di assunzione, salvo il personale quota d'obbligo (categorie protette. E' necessario, pertanto, verificare tutti gli ambiti di manovra delle spese del personale. In merito alla riduzione del fondo ai sensi dell'art.9 comma 2-bis D.L.78/10, va verificato se il citato personale risulti iscritto al 31/12/2013 e come tale computato per la semisomma, con obbligo di riduzione della spesa in caso di cessazioni superiori avute nell'anno.

Edited by - vgiannotti on 21/02/2014 16:39:48
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formaria71

13 Posts

Scritto - 25/02/2014 :  18:20:35  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
NEL CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI DEVO CONSIDERARE LE CESSAZIONI DI PERSONALE VERIFICATESI DAL 2010 IN AVANTI O POSSO ANCHE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE CESSAZIONI AVVENUTE PRECEDENTEMENTE AL 2010?
VI RICORDO CHE IL COMUNE DAL 2013 E' SOGGETTO AL PATTO DI STABILITA'
URGE RISPOSTA
GRAZIE

Maria Forciniti
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 25/02/2014 :  23:19:14  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nella deliberazione n. 52/CONTR/2010 dell'11 novembre 2010 delle Sezioni riunite della Corte dei conti il comma 562 consente agli enti non soggetti al patto di stabilità interno di effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di quello cessato non solo nell'anno immediatamente precedente a quello delle assunzioni, ma anche in quelli anteriori a partire dal primo anno di efficacia (2007) della legge 296/2006. Pertanto, l'ente che nel 2013 è entrato nel patto di stabilità può usufruire dei resti non utilizzati negli anni precedenti a partire dal 2007
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formaria71

13 Posts

Scritto - 26/02/2014 :  10:33:57  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
SE E' COSI' MI DOMANDO SE DAI RESTI ASSUNZIONALI CALCOLATI DAL 2007 IN POI DEVO DETRARRE IL COSTO DELLE ASSUNZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2012 , ANCHE SE TALI ULTIME ASSUNZIONI SONO STATE FATTE QUANDO IL COMUNE NON ERA SOGGETTO AL PATTO E CON TURN OVER PER TESTA E NON PER SPESA.
ED INOLTRE I RESTI ASSUNZIONALI PRECEDENTI AL 2012 VANNO CALCOLATI AL 20% O ANCHE AL 40% ?
DA CIO DIPENDE LA LEGGITTIMITA DELLE ASSUNZIONI FATTE DAL COMUNE NELL'ANNO 2013.

Maria Forciniti

Edited by - formaria71 on 26/02/2014 11:13:06
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 26/02/2014 :  16:11:14  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Pensavo di essermi spiegato bene, ma a quanto vedo vi è un pò di confusione. Si hanno i resti solo ed esclusivamente se alle cessazioni non corrispondono nuove assunzioni, se ho assunto evidentemente non ho i resti. Passando al 2013, non essendo il comune nel 2012 e anni precedenti soggeto al turn over si applicheranno, solo se esistente le assunzioni non fatte. Così se nel 2011 ho avuto una cessazione senza nessuna assunzione nel 2012, il costo della relativa assunzione mi rappresenta, unitamente ad altre cessazioni del 2012 ma solo per il 40%, di avre il mio ambito assunzionale per il 2013. L'esempio del 2011 è uguale a quello degli anni precedenti fino al 2007.
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