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matacena_antonio
20 Posts |
Scritto - 18/01/2014 : 12:08:10
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La Corte dei Conti, sez. Autonomie con delibera n. 27/2013 interpreta il comma 557 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 come obbligo , inderogabile, di ridurre la spesa del personale rispetto all’anno precedente (al di là di ogni evidenza letterale e sistematica). Ciò implica una enorme penalizzazione per gli Enti, che in alcuni caso, seguendo tale lettura, non riescono neanche a coprire il turn over del precedente anno nei termini consentiti dalla legge, ossia nei limiti del 40%, ai sensi dell’art. 76, comma 7 dl 112/2008. Un esempio potrà meglio chiarire quanto evidenziato: se un Ente ha subito 5 cessazioni a gennaio del 2013, in tale annualità avrà registrato un consistente calo della spesa. Per effetto di quanto sostenuto dalla Corte, nel 2014 lo stesso ente non potrà neppure coprire il turn over al 40%, ossia effettuare le n. 2 assunzioni consentite, perché questo produrrebbe un temporaneo incremento della spesa nel 2014 rispetto al 2013. Se invece si guarda alla dinamica complessiva, evidentemente nell’ambito del triennio, la mera applicazione del limite del 40% produce un considerevole abbattimento delle spese. Vorrei conoscere eventuali paeri in merito. |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 18/01/2014 : 12:30:41
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La Corte della nomofilachia non ha detto questo, ma ha precisato che invenzioni di tipo contabile come l"effetto prenotativo" della spesa non è contabilimente valido in punto di diritto. Ciò comporta che a fronte delle citate 5 cessazioni dell'anno 2013, la copertura dei posti dovrà essere effettuata nei termini temporali previsti nell'anno di riferimento (rectius 2014). Eventuali procedure attivate ma non terminate nell'anno 2014 (perchè ad esempio concluse nel mese di gennaio 2015) non sono valide. Ciò conforta il parere della Corte dei Conti toscana che aveva considerato il parere della RGS come parere reso "contra legem" in quanto l'effetto prenotativo della spesa non è previsto dalla legge e rappresenta una posizione di finzione giuridica e pertanto solo virtuale. Le conseguenze sono immediate, nel senso che non potrò effettuare l'assunzione nel mese di gennaio 2015 poichè depasserò i limiti di cui all'art.1 comma 557 Legge finanziaria 2007. A meno che l'amministrazione non procede alla riduzione di altre spese del personale equivalenti (contrattazione integrativa, contratti a tempo determinato ecc.). Risulta invece ancora valida perchè ad oggi non smentita, quella relativa al riporto delle facoltà assunzionali non effettuate. Ciò va nella riduzione delle spese del personale ma non nella soppressione della posizione non assunta. Anzi con il citato parere dovrebbe essere rafforzata la condizione del riporto delle percentuali assunzionali non effettuate nell'anno o negli anni precedenti, purchè si rispettino i limiti della riduzione progressiva delle spese del personale. |
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matacena_antonio
20 Posts |
Scritto - 18/01/2014 : 13:01:00
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Il riporto delle percentuali assunzionali non effettuate nell'anno o negli anni precedenti contrasta in ogni caso con i limiti della riduzione progressiva delle spese del personale. Infatti se non sono utilizzate le percentuali assunzionali nell’anno di riferimento rappresentano i fatto una riduzione della spesa del personale. Un esempio potrà meglio chiarire quanto evidenziato: se un Ente ha subito 2 cessazioni a luglio del 2012, in tale annualità avrà registrato un calo della spesa. Nel 2013 a febbraio ha subito una ulteriore cessazione, in tale annualità avrà registrato un ulteriore calo della spesa Come potrà conciliare l’utilizzo delle percentuali assunzionali e la riduzione della spesa del personale?
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 18/01/2014 : 13:56:32
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Ho già evidenziato alcuni esempi di riduzione delle spese del personale, ma possiamo entrare nello specifico. Riduzione delle spese da contrattazione integrativa, oltre a quella prevista delle riduzione proporzionale ai sensi del D.L.78/10, si potrà procedere ad altre riduzioni (esempio art.15 comma 5 e comma 2 qualora presenti e per i dirigenti l'art.26 comma 3 parte variabile). Riduzione dei rapporti a tempo determinato in scadenza, riassetto delle figure dirigenziali con diminuzione delle stesse (oltre al fondo si risparmia lo stipendio tabellare), riduzione degli art.90, riduzione delle co.co.co. qualora presenti ecc. Tutto ciò fa diminuire le spese del personale, e nulla hanno a che vedere con le possibilità assunzionali.Così nell'esempio fatto, se una assunzione non riesco a farla nell'anno di competenza, mi si riduce la spesa del personale, ma non perdo i "resti" che posso continuare a fare l'assunzione anche nell'anno successivo se riduco le altre spese. L'ANCI è interventuta sulla questione evidenziando con una nota la grande criticità per gli enti piccoli (da 1.000 a 5.000 abitanti)che non hanno tali capacità alternative di recuperare le somme ormai perse. La Corte ha a tal fine evidenziato che per tali enti vi è obbligo delle funzioni associate e tale situazione ne obbliga ancora di più la necessità a procedere. |
Edited by - vgiannotti on 18/01/2014 14:58:18 |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 18/01/2014 : 21:08:00
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Volevo evidenziare una non corretta lettura dell'ANCI, anche di tipo matematico e come la stessa non abbia nulla a che vedere con le conclusioni della funzione nomofilattica. Prendiamo l'esempio fatto dall'ANCI sulle 5 cessazioni nel mese di gennaio 2013, supponendo che non vi sia stata nessuna assunzione nell'anno 2013. A prescindere dalla posizione della sezione delle Autonomie, se nell'anno 2014 non ho alcuna cessazione, non potrò fare neanche una assunzione. I limiti del legislatore sono due, uno legato alla percentuale assunzionale del 40% (ossia due assunzioni) e l'altra legata ai vincoli di cui all'art.1 comma 557 legge finanziaria 2007. In questa situazione il comune non potrà effettuare alcuna assunzione. Al contrario dell'esempio dell'ANCI se nel 2013 ho avuto 5 cessazioni tutte alla fine dell'anno, non solo posso fare le due assunzioni consentite (ossia 2) ma potrò procedere anche a nuove assunzioni qualora vi siano resti non utilizzati negli anni precedenti (2011 e 2012). La sezione delle autonomia ha solo detto che qualora attivo le due assunzioni (perchè ho gli spazi finanziari necessari) ma non risco a portarle a termine entro il 31.12.13 non posso prenotare la spesa in quest'anno. Ma la colpa è del comune che non rispetta i principi contabili e non della corte dei conti che ha solo evidenziato che per la contabilità posso assumere la spesa solo qualora abbia stipulato il contratto nell'anno. |
Edited by - vgiannotti on 18/01/2014 21:09:44 |
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