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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 23/12/2013 : 21:46:01
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http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do è l'indirizzo a cui è rinvenibile la sentenza citata. Che Olivieri abbia una fantasia ricostruttiva delle sentenze della Corte non ho dubbi in merito. Ma nei contenuti la sentenza citata affronta il problema della carriera diplomatica, ontologicamente diversa da progressioni effettuate per concorso pubblico (a prescindere dal suo posizionamento nella parte di riserva). D'altra parte non si vede per quale motivo in caso di avanzamento non possa essere conservato il trattamento in godimento (C5 che passa al D1 con relativa riduzione della retribuzione - parere ARAN), mentre viene penalizzato chi invece vince un concorso pubblico che essendo C1 non può ricevere la retribuzione di un D1. Non si comprende, inoltre, come sia possibile e per quale magia se un dipendente pubblico fa un concorso in un altro comune, qui acquista il grado e lo stipendio, mentre nella propria amministrazione tale stipendio gli viene negato, restando sempre dipendente pubblico nell'uno e nell'altro caso. Buon Natale |
Edited by - vgiannotti on 23/12/2013 21:48:51 |
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VENTURA
53 Posts |
Scritto - 14/01/2014 : 15:34:35
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Salve...! un saluto a tutti gli utenti del Forum... e ancora Buon Anno!
Chiedo scusa a vgiannotti per la mia assenza e per la conseguente mancata risposta al suo ultimo post e... nel merito del quale... vorrei fare alcune precisazioni: la citazione del collega Olivieri non voleva essere "certificazione" della corretta interpretazione della norma,....ma piuttosto un ulteriore prova che..(anche altri colleghi) hanno visto in quella sentenza una ulteriore conferma che l'art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 (logica e punti di vista morali a parte)è pienamente applicabile anche alle progressioni di carriera effettuate mediante concorso con riserva interna. Vorrei inoltre precisare che questa sentenza l'ho citata perché è direttamente scaturita dall'udienza del 5 Novembre (da me citata nei post precedenti nel tentativo di dirimere la questione della posizione dello Stato da te sollevata con il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), e nella quale (ti ricordo)...l'avvocato dello Stato, nelle cause iscritte ai nn. 1 e 2 del ruolo, afferma (ribattendo ai ricorrenti), che il “mero adeguamento o la retribuzione per il passaggio a qualifica superiore, soggiacciono al medesimo principio di fondo, che è il temporaneo blocco degli automatismi stipendiali , il quale è applicabile a prescindere dalla ragione giuridica della progressione della retribuzione,…..non cambiando il quadro a cui si deve fare riferimento”.
Detto questo,....permettimi di dubitare della reale valenza delle tue conclusioni "D'altra parte non si vede per quale motivo in caso di avanzamento non possa essere conservato il trattamento in godimento ....., mentre viene penalizzato chi invece vince un concorso pubblico che essendo C1 non può ricevere la retribuzione di un D1. Non si comprende, inoltre, come sia possibile e per quale magia se un dipendente pubblico fa un concorso in un altro comune, qui acquista il grado e lo stipendio, mentre nella propria amministrazione tale stipendio gli viene negato, restando sempre dipendente pubblico nell'uno e nell'altro caso"...infatti...a mio avviso la tua "provocazione" non regge per i seguenti motivi: -primo perché...(ricordando che è una previsione temporanea e non definitiva)...sono norme "volte a perseguire specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione e la riduzione della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni; riduzione che rappresenta ormai un obiettivo primario di finanza pubblica cui concorrono tutti gli Enti locali, sottoposti o meno al Patto di stabilità.".. ed entrambi le situazioni vanno in tale direzione. - secondo perché ”L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.",... escludendo di conseguenza l'assimilabilità del concorso nell'amministrazione di appartenenza da quella in un altro ente.
Per completezza di informazione ricordo inoltre che la corte costituzionale con la sentenza n. 310 del 17 dicembre 2013 ha ritenuto Costituzionalmente legittimo il blocco delle progressioni economiche e di carriera, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2013 e prorogato al 31 dicembre 2014 dal dpr 122/2013.
La consulta ha dunque rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata da una serie di TAR, riguardo l’articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/201°, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 della Costituzione.
Le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati, ricercatori, nei confronti, nel complesso, delle rispettive università degli studi, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione del proprio trattamento economico senza l’applicazione delle misure di blocco previste dall’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.
La norma contestata (come ormai risaputo), impedisce gli incrementi economici dei dipendenti pubblici sia per progressioni di carriera sia per avanzamenti di grado.
La Corte ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale che si basavano sulla violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori e dell’equo trattamento economico, in quanto la disciplina degli stipendi pubblici può essere soggetta agli interventi del legislatore mirati a contenere la spesa pubblica.
Questa in sostanza continua ad essere la mia convinzione, che a differenza di qualche tempo fa, mi sembra essere maggiormente supportata da valide argomentazioni, pareri e sentenze a vari livelli.
Colgo l'occasione per salutarti e.. come sempre.. ringraziarti per la tua competente disponibilità. D.V. |
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