La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha risposto ad una richiesta di parere concernente la corretta interpretazione dell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. E' opportuno ricordare, innanzitutto, che il comma 4 dell'articolo 6 del decreto spending review impone agli enti locali di allegare al rendiconto una nota informativa (asseverata dai revisori dei conti) con la verifica dei crediti e debiti con le proprie società partecipate (ad esclusione quindi di ASP, associazioni e fondazioni). Se le scritture contabili risultano difformi da quelle societarie, l'ente deve adottare subito, o entro il termine dell'esercizio in corso, i provvedimenti necessari per riconciliare debiti e crediti. In merito, spiega la Sezione di controllo per la Lombardia, con la norma in questione il legislatore ha inteso arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio, allo scopo di offrire dati certi sui rapporti finanziari tra lo stesso ente e la società partecipata. Chiarita in tali termini la ratio della norma, l'applicazione del comma 4 non può essere limitata alle sole partecipazioni di primo grado, ma deve ricomprendere anche tutti i rapporti finanziari, economici e patrimoniali indiretti; pertanto, vi rientrano anche le società in cui l'ente ha partecipazioni minimali. Il parere n. 479/2013, però, trascura un aspetto importante della questione, ovvero la diversa tempistica dell'approvazione dei bilanci di ente e società. Infatti, la conciliazione di partite contabili potrebbe risultare difficile nel caso in cui i bilanci delle società partecipate non fossero approvati entro il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali. FONTE: IL SOLE 24 ORE |