L'ente locale può assumere iniziative per l'adozione di sistemi di rilevazione delle presenze e delle assenze del segretario comunale. L'Aran, con il parere n. 34 del 24 ottobre 2013, ha precisato che un Comune ha la piena facoltà di dotare il proprio segretario comunale del tesserino per la rilevazione di assenze e presenze. Secondo quanto previsto dal CCNL del 16 maggio 2001 (ex art. 19), per il segretario comunale, non è prevista alcuna quantificazione dell'orario di lavoro, tuttavia, l'Aran pur riconoscendo che l'organizzazione della prestazione lavorativa si fonda su un sistema di "autoresponsabilizzazione", l'ente locale può sempre adottare dei sistemi di rilevazione delle presenze e delle assenze del segretario. Il sistema di rilevazione in questione è legittimo ai fini della valutazione annuale del segretario, dell'erogazione della retribuzione di risultato e per la gestione degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro, quali, ad esempio, ferie o malattia. FONTE: ITALIA OGGI |