L'Ente ha stipulato nel mese di gennaio 2010 un contratto decentrato per il personale di qualifica dirigenziale che prevedeva la determinazione di una fascia di posizione standard di € 40.000 e una fascia di ingresso per i neo assunti della durata di 18 mesi di € 28.000 ( applicata a 2 dirigenti assunti con decorrenza 30/12/2009 da corrispondere quindi fino a luglio 2011 ). Essendo nel frattempo intervenuto il divieto previsto dall'art 9 comma 1 del dl 78/2010 all'aumento per il triennio 2011/2013 ( prorogato al 31/12/2014 )del trattamento ordinariamente spettante al personale dipendente, si chiede se abbia agito correttamente l'Amministarzione che ha erogato ai dirigenti interessati la maggiore indennità di € 40.000 da luglio del 2011 ( come previsto dal predetto accordo sindacale ) ad invarianza di funzioni. Grazie per il prezioso aiuto.
La fonte contrattuale, ossia l'accordo decentrato non può derogare alle disposizioni di legge primarie che prevedono ad invarianza di funzioni il mantenimento di quanto percepito nell'anno 2010. Ciò è possibile riscontrarlo sia sulla retribuzione individuale (inderogabilità in melius) sia nel fondo delle risorse decentrate le quali non possono aumentare. L'incremento disposto dall'amministrazione farebbe lievitare in ogni caso il fondo integrativo con immediata evidenza nella tabella 15 del conto annuale e della scheda informativa 2. Per il principio di correttezza e buona fede, non avendo il regolamento integrativo forza di legge alla quale evidentemente applicare il principio del tempus regit actum, allora per il principio di buona fede e correttezza, dovrà essere cambiato dalla delegazione trattante, con impulso da parte del presidente, di una rivisitazione a fronte dell'intervento legislativo. Va, altresì precisato che se l'accordo è intervenuto successivamente alle disposizioni di cui al D.L.78/10 lo stesso perde di efficacia in quanto elusivo delle disposizioni legislative.