Autore |
Topic  |
|
mazzil
53 Posts |
Scritto - 31/10/2013 : 15:21:43
|
L’art. 9 comma 21 del D.L.78/2010 prevedeva che le progressioni di carriera disposte negli anni 2011-2012 e 2013 avessero effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici e, quindi, la progressione sarebbe stata pagata a decorrere dal 01.01.2014.
Vi risulta che questo termine sia stato ulteriormente prorogato oppure dal 1-1-2014 le progressioni fatte dai dipendenti negli anni 2011-2013 dovranno quindi essere pagate?
Grazie a chi risponde
|
|
alessandro_manzoni
128 Posts |
Scritto - 21/11/2013 : 21:51:22
|
http://www.ilnuovogiornaledeimilitari.it/upload/documenti/dpr-blocco-contratti1.pdf questo è il link dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, che ha ottenuto parere favorevole dal Consiglio di Stato il 17 aprile 2013, recante "Applicazione articolo 16, commi 1,2, e 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Con questo decreto si proroga fino al 31 dicembre 2014 il blocco delle progressioni orizzontali dal punto di vista economico e non solo. Di seguito l’art. 16 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Art. 16 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta: a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime; c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; ….
|
 |
|
|
Topic  |
|
|
|