Su quanto in oggetto ha reso parere il Ministero dell'Interno in data 22 novembre 2012. Riguardo agli aspetti sollecitati all'esame da parte del Comune istante, il Ministero evidenzia che:
- deve essere rispettato il rapporto percentuale (25%) di rapporti di lavoro a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva, come previsto dall'art. 4, comma 2, del CCNL 14.09.2000; detta percentuale è elevabile (fino al massimo del 10%) alle condizioni previste dal successivo comma 11 del medesimo articolo;
- è nella potestà organizzatoria dell'ente procedere alla rideterminazione o modifica della dotazione organica ivi compresa la trasformazione di posti (da full time a part time), in presenza di nuove esigenze, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;
- sull'applicabilità agli enti locali dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezioni Riunite di controllo, con la deliberazione n. 3/CONTR/2011;
- fermo restando quanto sopra, l'assunzione di personale a tempo parziale deve rispettare il vincolo della spesa complessiva di personale previsto, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità, dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006;
- in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2013 anche i piccoli enti saranno soggetti al patto di stabilità e alla normativa di spesa di personale ed assunzionale di cui ai commi 557 e seguenti del citato art. 1, legge n. 296/2006 ed art. 76, comma 7, della legge n. 133/2008.
http://www.publika.it/data2/file/573_11.01.2013_Parere%20Mininterno%2022112012.doc |