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 Riscossione novita' 2013
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 04/01/2013 :  17:00:05  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), confermando una tendenza oramai costante degli ultimi anni, introduce importanti novità in tema di riscossione dei tributi.

Trascurando le previsioni che investono esclusivamente il rapporto con le società concessionarie del servizio di riscossione, si possono segnalare quattro novità.

La prima (articolo 1, comma 527) è una riedizione della rottamazione dei ruoli e prevede che, allo scadere dei sei mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi il 30 giugno 2013), i crediti di importo fino a duemila euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni), iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, vadano annullati.

L'effetto è automatico, nel senso che si realizzerà allo scadere del termine, indipendentemente da un'istanza in tal senso del contribuente. Soprattutto, indipendentemente dallo stadio eventualmente raggiunto nella procedura esecutiva, che, seppur prossima alla conclusione, andrà arrestata. Tale effetto, peraltro, è oramai (salvo ripensamenti legislativi) improcrastinabile, dal momento che il decreto del ministero delle Finanze, da approvare, dovrà solo definire le conseguenze sulle scritture degli enti creditori, nonché il rimborso delle spese agli agenti della riscossione, di un'estinzione del credito comunque determinatasi.

La seconda novità attiene all'istituendo Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo (commi 531-535). A parte le perplessità di una tale denominazione, dal momento che, a seguito dell'introduzione dell'accertamento esecutivo (Dl 78/2010), la riscossione in base a ruolo non è più l'unica a disposizione di Equitalia, la previsione di un simile Comitato ha il sapore del commissariamento.

Compito di tale Comitato, composto di sette membri in rappresentanza dei diversi soggetti cui Equitalia deve rispondere (Mef, A.E, Inps, nonché altri enti che si avvolgono delle società del Gruppo), è quello di fornire le linee di indirizzo dell'azione di Equitalia (su quali crediti concentrare il recupero, con quali modalità, ecc.), nonché verificarne l'attuazione, con ciò formalizzando la dipendenza, la natura solo operativa (anche in termini di responsabilità) della medesima rispetto agli enti per cui opera.

La terza novità introdotta dalla Legge di stabilità coinvolge invece non solo Equitalia, ma tutti i soggetti incaricati della riscossione coattiva dei tributi, indistintamente denominati concessionari della riscossione. Si è così stabilito che (commi 537-543), a far data dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2013), i soggetti incaricati della riscossione coattiva (non solo di tributi) debbano arrestare, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate (è il caso degli accertamenti esecutivi), a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una vicenda (estinzione del credito, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, inesigibilità del credito ecc.) idonea a rendere l'esecuzione coattiva (anche solo temporaneamente) illegittima.

Accanto all'effetto immediato di arrestare l'esecuzione, la dichiarazione del contribuente è però (e soprattutto) idonea a realizzare un secondo, rivoluzionario, effetto: l'estinzione del credito in riscossione a seguito dell'inerzia dell'ente impositore a comunicare per tempo (220 giorni dalla presentazione della dichiarazione), al contribuente e al concessionario, l'infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione. Ed anche questo è un effetto automatico.

L'ultima novità (comma 544), in verità, è la semplice rivisitazione della comunicazione preliminare prevista per la riscossione dei crediti di minore importo dall'articolo 7, co. 2, lettera gg-quinquies del Dl 70/2011 (contestualmente abrogato). È stato ridotto l'ammontare dei crediti per cui è prescritta la comunicazione (da 2.000 a 1.000 euro), il numero di comunicazioni (una invece di due), ma al contempo è stato introdotto un termine d'improcedibilità (120 giorni) per l'azione esecutiva e cautelare. Sennonché, nonostante le modifiche, quest'ultima misura continua a mostrare l'originaria criticità di rendere più onerosa la riscossione dei crediti di minore ammontare.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

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