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tpa

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Scritto - 17/12/2012 :  21:16:52  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Il ravvedimento operoso sull'Imu scalda i motori: eventuali versamenti effettuati da domani dovranno confrontarsi con la necessità di regolare il conto anche per sanzioni e interessi. Per porre rimedio a dimenticanze o errori, conviene suddividere il ragionamento tra saldo e acconto.

Acconto e saldo
Infatti, per quanto attiene le somme dovute nello scorso giugno (o giugno e settembre, in relazione alla prima casa e alle relative pertinenze), è sempre dovuta una sanzione pari al 3,75% (30% di misura standard, ridotta a 1/8 ai sensi delle indicazioni dell'articolo 13 del Dlgs 472/97); variano solo gli interessi, da computarsi al tasso annuo del 2,5% in relazione ai giorni di effettivo ritardo tra la scadenza originaria e quella di effettivo versamento.

Diversamente, per rimediare a errori relativi al versamento a saldo, si è ancora in tempo a utilizzare il cosiddetto ravvedimento sprint, in forza del quale la sanzione applicabile (e, quindi, quella ridotta connessa al ravvedimento) ha una misura variabile rispetto ai giorni di ritardo: si tratta del 2% per ogni giorno di ritardo, sino a un massimo di 14. Quindi, se il contribuente provvede con 3 giorni di ritardo, deve considerare una sanzione del 6% (2% x 3), che poi potrà ridurre a 1/10 (quindi versa lo 0,6%); se provvede con 14 giorni di ritardo, deve una sanzione del 2,8% (2% x 14:10).

Se il ritardo va dai 15 ai 30 giorni, la sanzione ridotta si assesta al 3%; oltre i 30 giorni, invece, si torna a una sanzione del 3,75%. In tutte queste situazioni, oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi, sempre calcolati al tasso annuo del 2,5% in relazione all'effettivo ritardo.

Per la compilazione del modello di versamento, sia la sanzione sia gli interessi si cumulano assieme al tributo dovuto, e va quindi utilizzato lo stesso codice; il fatto che si stia effettuando una correzione risulta dalla barratura della casella relativa al ravvedimento. Diversamente dal passato, non risulta dovuta alcuna specifica comunicazione al Comune, anche se potrà certo aiutare.

La ripartizione
Oltre agli errori o ai ritardi di versamento, numerose difficoltà potrebbero sorgere in relazione a una errata suddivisione delle somme a beneficio del Comune e a beneficio dell'Erario, risolvibili con le precisazioni della risoluzione 2/DF del 13 dicembre scorso, in forza della quale il contribuente è generalmente sollevato dall'obbligo di ripetere versamenti già effettuati, sia pure erroneamente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui sia stato complessivamente versato quanto dovuto, attribuendo però una maggiore quota all'Erario e una minore all'ente locale; la regolazione del dovuto verrà effettuata direttamente tra i beneficiari, mentre il contribuente non dovrà fare nulla, poiché non è possibile richiedere all'Agenzia tale correzione, in quanto si tratta di tributi comunali.

Ove, invece, fosse stato effettuato un versamento non dovuto allo Stato, il versamento a saldo al Comune potrà tenerne conto, con l'avvertenza di inviare un'istanza all'ente locale precisando la necessità di computare anche le somme erroneamente indirizzate. Nel caso in cui il versamento sia stato effettuato ma l'intermediario (banche, Poste, agente della riscossione) abbia erroneamente indicato il codice catastale del Comune, è necessario richiedere l'annullamento del modello F24 e provvedere a un nuovo invio per una corretta attribuzione; in tal caso, il ministero richiede al contribuente di informare il Comune dell'avvenuta operazione, al fine di una quadratura dei controlli.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Amedeo

tpa

390 Posts

Scritto - 15/01/2013 :  20:21:05  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Domani è l'ultimo giorno per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del saldo Imu con il pagamento di una mini sanzione del 3%. I contribuenti possono ancora avvalersi del ravvedimento breve, pagando il tributo dovuto entro 30 giorni dalla commissione della violazione. La scadenza del saldo Imu era infatti fissata per il 17 dicembre scorso.

Gli interessati non possono più fruire del ravvedimento sprint, che consentiva di regolarizzare la loro posizione pagando solo lo 0,2 per ogni giorno di ritardo, entro 14 giorni dalla scadenza. Tuttavia, se entro il 17 dicembre il contribuente non ha versato, ha versato parzialmente o oltre questo termine il saldo Imu, ha ancora la possibilità di rimediare all'errore pagando comunque una mini-sanzione entro il 16 gennaio. In questo caso deve versare il tributo, se dovuto, gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare.

Da giovedì prossimo, 17 gennaio, come ultima alternativa rimane il ravvedimento lungo entro un anno dalla commissione della violazione. In questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Va però precisato che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30%.

Peraltro, qualora sia il comune ad accertare la violazione, oltre alla sanzione ordinaria, gli interessi sono dovuti al tasso legale, a meno che l'amministrazione comunale non abbia deciso, con regolamento, di fissare un tasso diverso che può arrivare fino al 5,5 per cento. Il comune può infatti aumentare la misura degli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 165, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006).

Per perfezionare la sanatoria è richiesto che l'interessato provveda al pagamento del dovuto o integri quello tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi. Gli interessi devono essere computati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo. In effetti, il condono avviene nel momento in cui viene pagato l'intero debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi. L'Agenzia delle entrate (risoluzione 35E/2102), nell'istituire i codici tributo per il pagamento della nuova imposta locale, ha precisato che i contribuenti possono procedere alla sanatoria delle violazioni commesse pagando sanzioni e interessi unitamente all'imposta dovuta.
Occorre indicare l'oggetto d'imposta che si intende regolarizzare (fabbricati, aree edificabili) e l'ente al quale il versamento è diretto (stato, comune).

E' possibile però pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. A patto che l'ultimo versamento avvenga entro il termine assegnato.

Considerato che la legge fissa scadenze diverse (30 giorni o 1 anno) per mettersi in regola con il fisco, al fine di stabilire quale sanzione deve essere pagata, fa fede la data dell'ultimo versamento. Se questo è intervenuto oltre 30 giorni dalla data fissata dalla legge, si applica la disciplina della scadenza successiva e scatta la sanzione maggiorata. Quindi, chi non provvede a sanare la violazione entro il 16 gennaio, dal giorno successivo è tenuto a pagare la sanzione del 3,75%.

FONTE: ITALIA OGGI

Amedeo
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