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 Imu per fondazioni bancarie
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Scritto - 17/01/2013 :  21:13:00  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Gli immobili posseduti dalle fondazioni bancarie sono soggetti al pagamento dell'Imu. Non possono infatti fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale prevista per gli enti non commerciali, a prescindere dalle attività esercitate. Lo ha precisato il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia con la risoluzione 1/2013.

Il dipartimento, oltre ad aver chiarito che gli enti non commerciali non sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu entro il prossimo 4 febbraio, per il cui adempimento bisogna attendere l'approvazione del relativo modello, in cui verrà indicato il termine di presentazione, ha anche ricordato che l'articolo 9, comma 6-quinquies, del dl «salva enti» (174/2012) stabilisce che, in ogni caso, l'esenzione Imu per gli enti non commerciali non si applica alle fondazioni bancarie. Nonostante questi enti siano persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di autonomia statutaria e gestionale, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Dunque, agli immobili delle fondazioni bancarie non si applica il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 1), lettera i) del decreto legislativo 504/1992, che riconosce l'esenzione per le attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, assistenziali, sanitarie e così via, svolte dagli enti non profit con modalità non commerciali. L'articolo 91 bis del dl liberalizzazioni (1/2012), in sede di conversione in legge (27/2012), ha però apportato delle modifiche alla disciplina delle agevolazioni Imu riconoscendo, in presenza di determinate condizioni, un'esenzione parziale.

FONTE: ITALIA OGGI

Valeriana
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