L'Amministrazione Provinciale di Frosinone ha ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone contro l'Agenzia delle Entrate per l'indebita corresponsione di somme relative al contratto di abbonamento con Telecom Mobile a titolo di concessione governativa per gli anni ricorrenti dal 2008 al 2011, adducendo a sostegno del ricorso che la tassa in questione non è più dovuta: "L'art. 218 del DLgs 259/03 ha abrogato l'art. 318 del DPR 156/1973, il quale fondava il regime concessiorio in materia di telefonia mobile e la conseguente imposizione della tassa su ogni contratto. Inoltre l'art. 3 del citato DLgs ha disposto che "la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica che è preminente interesse generale, è libera".
La Commissione Tributaria, nell'accogliere il ricorso dell'amministrazione provinciale, ripercorre, a causa della farraginosità della normativa e dell'inesistenza di una giurisprudenza di merito consolidata, il quadro normativo e giurisprudenziale che ha interessato la tassa.
I giudici si soffermano in particolare sulla dubbia equiparazione Stato-Enti Locali, operata dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del Lazio con la nota 44461 del 17 luglio 2001 dove arriva a sostenere che "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a loro equiparati agli effetti fiscali siano da ritenere non assoggettabili al pagamento delle tasse sulle concessioni governative, in considerazione della identità tra soggetto emanante l'atto amministrativo e soggetto destinatario dell'atto stesso". In base all'articolo 1, comma 2, Testo unico 165/2011, invece i Comuni e le Province e gli enti collegati sono dotati di autonomia politica, amministrativa e finanziaria e quindi distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato. Inoltre la normativa della tassa di concessioni governativa (DPR 641/72) individua in modo diretto i casi di esenzione all'art.13 bis ed indica i casi nei quali la tassa è dovuta.
Inoltre, ricordano i giudici, "la questione della debenza della tassa di concessione governativa da parte degli enti locali è vincolata alla sostenibilità dell'abrogazione, ad opera del DLgs 259/03 dell'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/72. L'interpretazione letterale della norma fa ritenere che la tassa non è più dovuta essendo venuto meno il riferimento letterale all'art. 318 del DPR 1/56/1973". |