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 Tassa di concessione governativa su cellulari
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tpa

390 Posts

Scritto - 29/11/2012 :  21:52:54  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
L'Amministrazione Provinciale di Frosinone ha ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone contro l'Agenzia delle Entrate per l'indebita corresponsione di somme relative al contratto di abbonamento con Telecom Mobile a titolo di concessione governativa per gli anni ricorrenti dal 2008 al 2011, adducendo a sostegno del ricorso che la tassa in questione non è più dovuta: "L'art. 218 del DLgs 259/03 ha abrogato l'art. 318 del DPR 156/1973, il quale fondava il regime concessiorio in materia di telefonia mobile e la conseguente imposizione della tassa su ogni contratto. Inoltre l'art. 3 del citato DLgs ha disposto che "la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica che è preminente interesse generale, è libera".

La Commissione Tributaria, nell'accogliere il ricorso dell'amministrazione provinciale, ripercorre, a causa della farraginosità della normativa e dell'inesistenza di una giurisprudenza di merito consolidata, il quadro normativo e giurisprudenziale che ha interessato la tassa.

I giudici si soffermano in particolare sulla dubbia equiparazione Stato-Enti Locali, operata dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del Lazio con la nota 44461 del 17 luglio 2001 dove arriva a sostenere che "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a loro equiparati agli effetti fiscali siano da ritenere non assoggettabili al pagamento delle tasse sulle concessioni governative, in considerazione della identità tra soggetto emanante l'atto amministrativo e soggetto destinatario dell'atto stesso". In base all'articolo 1, comma 2, Testo unico 165/2011, invece i Comuni e le Province e gli enti collegati sono dotati di autonomia politica, amministrativa e finanziaria e quindi distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato. Inoltre la normativa della tassa di concessioni governativa (DPR 641/72) individua in modo diretto i casi di esenzione all'art.13 bis ed indica i casi nei quali la tassa è dovuta.

Inoltre, ricordano i giudici, "la questione della debenza della tassa di concessione governativa da parte degli enti locali è vincolata alla sostenibilità dell'abrogazione, ad opera del DLgs 259/03 dell'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/72. L'interpretazione letterale della norma fa ritenere che la tassa non è più dovuta essendo venuto meno il riferimento letterale all'art. 318 del DPR 1/56/1973".

Amedeo
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