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frangio

2 Posts

Scritto - 27/11/2012 :  00:53:55  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Gentili

Sono cittadino di un comune attualmente commissariato in cui non è chiara alla cittadinanza e agli stessi dipendenti comunali la reale situazione finanziaria dell'ente e se il dissesto non lo si puo' o non lo si vuole dichiarare (a parere di alcuni tecnici della materia i debiti dell'ente e delle partecipate sarebbero di svariati milioni di euro e le rendicontazioni non sembrano essere reali soprattutto per una dubbia gestione dei residui). Insieme ad un'associazione molto attiva di cui faccio parte abbiamo richiesto copia di alcune determine riguardanti la rendicontazione finanziaria 2011. Nella richiesta di accesso agli atti abbiamo specificato come MOTIVAZIONE alle richieste di estrazione copie di 2 determine e del conto di Tesoreria gestito da una societa' esterna: "Al fine di accertare e meglio comprendere il rendiconto dell’esercizio 2011 e conto di bilancio 2011 approvato con delibera n° 16 del 26/10/2012".

La risposta è stata negativa e il motivo specificato il seguente "Le sue istanze sono assolutamente carenti delle motivazioni prescritte dalla norma e, pertanto, non possono essere accolte, considerata anche giurisprudenza consolidata che sostanzialmente afferma che "... nel valutare la consistenza della richiesta di accesso non si puo' prescindere dall'esigenza di un bisogno, individuale e collettivo, che l'ordinamento riconosce e garantisce....e che la legittimazione all'accesso , per un verso, è strumentale all'acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti; e, per altro e correlato verso, che non implica alcun potere "esplorativo" e di "vigilanza", da intendersi come diritto all'acquisizione di atti o comportamenti..."

In merito a questa faccenda: Cosa ne pensate di questa motivazione? potreste aiutarci ad utilizzare una motivazione idonea al raggiungimento del nostro obiettivo evitando di impelagarci in minuzie burocratiche? Sarebbe opportuno contestare il diniego (nel mio comune non c'e' un difensore civico nonostante sia previsto dallo statuto).
Qualunque altro consiglio è ben accetto.

Vi saremmo molto grati se poteste offrirci un parere
Mi scuso per la lunghezza del post
Ringrazio anticipatamente

vincenti

1029 Posts

Scritto - 27/11/2012 :  20:09:54  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
DIRITTO ACCESSO: OCCORRE DIMOSTRAZIONE DI RIGIDA “NECESSITÀ” DEL DOCUMENTO - CONSIGLIO DI STATO 5936/2012


Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso occorre la dimostrazione di una rigida "necessità" e non mera "utilità" del documento" cui si chiede di accedere, è questo il principio affermato nella pronuncia in commento dai giudici del Consiglio di Stato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 24, c. 7, della l. n. 241 del 1990, per il quale l'accesso deve essere garantito se la conoscenza dei documenti sia "necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici", occorre la dimostrazione di una rigida "necessità" e non mera "utilità" del documento" cui si chiede di accedere, tanto più nei casi in cui l'accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo, non configurandosi, di conseguenza, la posizione legittimante quando "i documenti richiesti non sono necessari per la difesa in giudizio ma solo utili per articolare la difesa in giudizio secondo una particolare modalità, ossia per articolare una particolare censura", configurandosi altrimenti, la fattispecie del mero controllo generalizzato dell'attività amministrativa precluso dall'art. 24, c. 3, della l. n. 241 del 1990. -

g.vincenti
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