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vincenti
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Scritto - 31/10/2012 : 18:59:34
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dal sito www.publika.it
La Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, con la deliberazione n. 31/PAR/2012 del 7 marzo 2012, conferma la propria precedente n. 5/PAR/2012, e relativamente a quanto in oggetto, ritiene:
"... il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, in analogia con quanto affermato dalle SSRR con riferimento alla fattispecie del segretario comunale titolare di sede di segreteria convenzionata, effettua spostamenti tra il Comune convenzionato e quello di cui è dipendente, che possono configurarsi quali 'spostamenti tra le varie sedi istituzionali' secondo quanto prevedono le Sezioni riunite nella deliberazione 9/CONTR/2011 citata. Di conseguenza, in quanto estranee al campo di applicazione dell'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, trovano applicazione le norme di CCNL che prevedono il rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dall'art. 41, commi 2 e 4, del CCNL del 14 settembre 2000, richiamato dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004.
Tuttavia il Collegio ritiene doveroso precisare che, al fine di assicurare la compatibilità del sistema con i principi di risparmio di spesa fissati dalla manovra del DL 78/2010 è necessario prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il comune di provenienza e la sede dell'Ufficio associato attraverso una rigorosa pianificazione delle attività ed una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti".
hwww.publika.it/data2/file/534_31.10.2012_P.parere%20giovinazzo%2031-par-2012.doc" target="_blank">ttp://www.publika.it/data2/file/534_31.10.2012_P.parere%20giovinazzo%2031-par-2012.doc |
g.vincenti |
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