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vincenti

1029 Posts

Scritto - 11/09/2012 :  19:24:52  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Gli immobili locati e quelli posseduti dai soggetti Ires, le tipologie che godono di riduzioni d'imposta (dagli inagibili agli immobili di interesse storico) oltre a molte abitazioni principali. L'imposta municipale sugli immobili chiama a raccolta milioni di italiani per la dichiarazione: il modello e il regolamento con la disciplina del nuovo obbligo stanno per essere varati: il termine è il 1° ottobre (perché il 30 settembre, previsto dalla legge, cade di domenica), ma potrebbe slittare in avanti per il poco tempo che intercorrerà fra il varo definitivo del provvedimento e la scadenza.
Al momento non esiste una posizione ufficiale dell'Economia sul tema, ma la decisione sarà presa nei prossimi giorni, anche perché il testo è ormai vicinissimo al traguardo finale.

Obbligo ampio
Il principio fissato dall'articolo 13 del decreto «Salva-Italia» che ha introdotto l'Imu (Dl 201/2011) prevede la validità delle vecchie dichiarazioni Ici «in quanto compatibili» con la nuova disciplina.
Come prevedibile, però, le novità previste dalla nuova imposta sono parecchie, e insieme all'articolato sistema di agevolazioni e normative speciali per diverse tipologie di immobili moltiplicano il numero dei proprietari chiamati a rimettere mano alla dichiarazione. Il provvedimento, però, «salva» dall'adempimento gli immobili per cui è stato utilizzato il Mui (modello unico informatico), come quelli che sono stati ogetto di compravendita, anche se la norma primaria si era dimenticata di richiamare questo strumento.

Abitazione principale
È una delle poche categorie per cui non scatta un obbligo generalizzato, anche grazie al fatto che le informazioni anagrafiche permettono al Comune di conoscere l'abitazione e l'eventuale presenza di figli fino a 26 anni che danno diritto alla detrazione da 50 euro. Quando si esce dalla situazione più semplice, costituita dalla famiglia o dal singolo proprietario di un solo immobile, puntuale si presenta l'obbligo di dichiarazione.

È il caso, per esempio, dei nuclei famigliari con due abitazioni situate nello stesso Comune, per i quali l'Imu prevede la possibilità di una sola abitazione principale in cui coincidano la residenza e la dimora abituale del proprietario. Niente obbligo, invece, per chi ha due case in due Comuni diversi, dal momento che l'esigenza di tutelare chi si trasferisce per lavoro ha spinto il legislatore a concedere la possibilità della "doppia" abitazione principale per lo stesso nucleo famigliare.

Attenzione, però, perché l'esigenza di presentare il modello al Comune può riguardare anche molti altri: l'Imu, infatti, concede una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2 (magazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), per cui per esempio chi con l'Ici considerava pertienziali due garage o due cantine deve scegliere quale mantenere e quale invece sottoporre all'aliquota prevista per gli altri immobili, e naturalmente dichiarare il tutto.

Negozi e imprese
Lontano dall'abitazione principale, secondo la bozza gli obblighi di dichiarazione diventano ancora più fitti, in base al principio per cui l'adempimento scatta quando l'immobile incontra o può incontrare agevolazioni d'imposta.
La platea più ampia, in questo caso, è rappresentata dai proprietari di immobili locati o affittati, per i quali l'aliquota in base alla legge può scendere fino al 4 per mille: in assenza di dichiarazione, l'agevolazione potrebbe essere perduta.

La effettive comunali, sintetizzate dalle aliquote decise dai capoluoghi raccontano una realtà opposta in cui il conto per le seconde case, vuote o affittate, tende a salire rispetto all'aliquota standard. Basta però la possibilità teorica di agevolazioni, in base alla bozza di provvedimento, a imporre l'obbligo di dichiarazione. Lo stesso meccanismo, quindi, mette in campo la dichiarazione per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, vale a dire quelli relativi a imprese commerciali e i beni strumentali all'esercizio di arti e professioni (articolo 43, comma 2 del Tuir).
Un discorso identico vale in tutti i casi in cui il proprietario sia un soggetto Ires, oltre che per i «beni merce». Per i fabbricati inagibili o inabitabili, invece, la dichiarazione è obbligatoria solo per chi perde il diritto allo sconto.

Terreni agricoli
Il legame tra normativa "di favore" e obbligo di dichiarazione si stringe anche sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli che hanno la qualifica Iap (imprenditore agricolo professionale), grazie agli sconti introdotti con il decreto sulle «semplificazioni fiscali» (Dl 16/2012), oltre ai terreni incolti che tornano sotto l'ambito dell'imposta.

Gli altri casi
Obbligo di dichiarazione, ovviamente, anche in tutti i casi in cui il Comune non abbia tutte le informazioni che servono per vigilare sul corretto pagamento dell'imposta, come accade per esempio con le aree fabbricabili nate da terreni agricoli o aree tornate a essere edificabili dopo la demolizione dei vecchi immobili (mancano i dati sul valore).

FONTE: IL SOLE 24 ORE

g.vincenti

85st

648 Posts

Scritto - 18/09/2012 :  18:02:47  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Scaduti i termini per il pagamento delle prime due rate dell'Imu si apre la possibilità di rimediare ad errori ed omissioni attraverso il ravvedimento. Ma l'ampia casistica che si va scoprendo nell'applicazione pratica dell'imposta suscita sempre nuovi dubbi. Va peraltro ricordato che per il primo anno di applicazione del l'imposta, la circolare n. 3 del 2012 delle Finanze, nel richiamare la disciplina dell'Imu, ha raccomandato ai comuni una ampia esimente da sanzioni. Tanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 212/2000, quando si ravvisino obiettive incertezze sull'ambito di applicazione delle disposizioni di legge.

È peraltro da escludere l'esonero da sanzioni in caso di totale omissione degli obblighi di pagamento del tributo. Ugualmente, non pare proprio scusabile il contribuente che decida di sua iniziativa di pagare per intero l'imposta dovuta in sede di saldo, a dicembre.
Se non si vogliono correre rischi, la procedura per regolarizzare le omissioni è quella ordinaria di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa prevede un termine breve di trenta giorni dalla violazione, e un termine lungo. Se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni, la sanzione è pari a un decimo di quella base, oltre gli interessi legali. Quest'ultima a sua volta è pari al 2% del l'importo pagato in ritardo, per ciascun giorno fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine. A partire dal sedicesimo giorno di ritardo la sanzione base diventa il 30% dell'imposta da regolarizzare.

Il termine lungo per la regolarizzazione è un anno dalla violazione. In tale eventualità, la sanzione ridotta diventa il 3,75 per cento. Al riguardo, non si concorda con quanto affermato nella bozza delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu. Secondo le Finanze, anche nell'Imu il termine lungo coinciderebbe con la dichiarazione dell'anno al quale si riferisce la violazione. Senonché, è del tutto evidente che non esiste la dichiarazione dell'anno 2012, poiché la denuncia va presentata entro novanta giorni dall'evento da dichiarare. Non si tratta quindi di una dichiarazione periodica ma di una denuncia puntuale.

Tra le novità della bozza delle istruzioni ministeriali, si segnala quella relativa alla casa assegnata in sede di separazione e divorzio. In proposito, si ricorda che ai fini dell'Imu la casa si considera in diritto di abitazione del coniuge assegnatario. Ciò significa che l'immobile deve essere tassato per intero in capo all'assegnatario, a prescindere dalla titolarità formale. La bozza precisa in proposito che l'assegnatario dovrà presentare la dichiarazione entro il primo ottobre prossimo solo in caso di separazione legale. Questo perché il divorzio risulta annotato agli atti dell'anagrafe comunale.

In proposito, si rileva che l'incrocio dei dati anagrafici con quelli catastali da parte del comune non sarà agevole. Dagli atti dell'anagrafe infatti non si desume l'avvenuta assegnazione del l'immobile. Non è chiaro inoltre come comportarsi in tutti i casi in cui l'immobile assegnato non sia in proprietà dei coniugi ma di terzi. Si pensi ad esempio all'immobile detenuto in locazione o in comodato dai due coniugi. Si ritiene che in questo caso il titolo di utilizzo dell'immobile non possa essere ricercato nel provvedimento del giudice ma nello specifico contratto posto in essere. Di conseguenza, in tali situazioni dovrebbero tornare applicabili le regole ordinarie Imu che danno rilievo alla titolarità formale del bene. Se ciò è corretto, nessun obbligo di pagamento sorgerebbe in capo al coniuge assegnatario.

Un caso particolare si verifica se il giudice assegna al coniuge separato un immobile diverso, in proprietà dell'altro coniuge. In tale situazione, potrebbe obiettarsi che non vi è assegnazione dell'ex casa coniugale, poiché il bene attribuito è per l'appunto un altro. Ragioni di carattere sistematico, invece, indurrebbero a non trattare in modo diverso fattispecie sostanzialmente equiparabili.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Valeriana
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