dal sito www.ancitel.it
DOMANDA: Questo Comune avrebbe intenzione di sospendere ad Equitalia la riscossione di alcune somme iscritte a ruolo, scegliendole magari con riferimento ai maggiori evasori, ed affidarle ad una società di recupero crediti, sperando in una attività di riscossione più incisiva. E' obbligatorio che la società di recupero crediti sia iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi per gli enti locali? In alternativa il Comune agirebbe convocando direttamente gli stessi debitori ed offrendo loro un pagamento rateale molto dilazionato e senza l'applicazione di interessi. E' possibile modificare il regolamento in questo modo oppure la mancata applicazione di interessi si configura nel danno erariale?
RISPOSTA: Gli Enti Locali possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità ai sensi dell'art. 76 della Legge 342/2000. L'Ente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, ma non risponde all'insolvenza del debitore: si tratta, dunque, di una cessione pro soluto, mentre la normativa non permette di attivare operazioni pro solvendo. Per questi motivi non si ritiene che sia necessaria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/97 in quanto non si tratta di affidare un'attività di riscossione. Se invece si vuole affidare la riscossione coattiva vera e propria ad un soggetto diverso da Equitalia è necessario che questo sia iscritto al citato albo e che nel regolamento delle entrate o in quelli dei singoli tributi sia prevista la possibilità di procedere a riscossione mediante ingiunzione in alternativa a quella mediante ruolo. Quanto prospettato in alternativa appare un vero e proprio condono che deve essere deliberato, con apposito provvedimento regolamentare, ai sensi dell'art. 13 della legge 289/2002. |