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 Esenzione TARSU per cessazione attività comm.le ?
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Aurelio De Sarno

5 Posts

Scritto - 26/06/2012 :  15:07:18  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Salve a tutti, vorrei porre una semplice domanda alla quale nessuno riesce a rispondermi con certezza assoluta :

Nel mio comune risulta in vigore il regolamento TARSU degli anni 90.

Il regolamento parla di esclusione dalla tassa per I locali e aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.

Poi si aggiunge : presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo ........Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua,luce).

Nel mio caso il problema sussite grazie a quest'ultima precisazione.

Abbiamo chiuso la nostra attività commerciale ( generi alimentari ) l'anno scorso, e di conseguenza entro la fine dell'anno abbiamo depositato la licenza al comune e sospeso tutte le forniture di utenze.
Nel locale ( ormai abbandonato ) sono rimasti scaffali e frigoriferi vuoti, che certamente non possiamo buttare e non abbiamo altri spazi dove collocarli.

Gli impiegati dell'ufficio tributi del mio comune hanno insistito sul fatto che fino a quando esisteranno queste attrezzature nel locale dovremo sempre pagare anche se (le attrezzature) sono in stato di inutilizzabilità e non possono produrre rifiuti.

Secondo voi , la cessazione di un'attività commerciale ( quindi senza licenza e utenze ) è sufficiente a dimostrare la condizione di non utilizzabilità per dunque usufruire dell'esenzione ?
Esiste qualche caso analogo al mio, magari con una sentenza specifica ?

Grazie di qualsiasi aiuto possiate darmi.

Aurelio De Sarno

5 Posts

Scritto - 26/06/2012 :  16:05:06  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Salve ancora,
Ho appena letto che i comuni ( dal 2010 ) non possono più applicare questa tassa poichè illeggittima . C'è dunque aria di rimborso per tutti ?
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85st

648 Posts

Scritto - 28/06/2012 :  22:52:27  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nessun rimborso. La tarsu si può legittimamente ancora applicare. Circa la richieseta precedente ritengo che non è dovuta la tarsu, in quanto hai cessato le utenze e consegnato la licenza.

Valeriana
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danbuc

12 Posts

Scritto - 29/06/2012 :  08:17:22  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
ritengo che la tassa sia dovuta in quanto di fatto utilizzi i locali come magazzino o deposito e pertanto dovrebbe essere assoggettata a tassa con la tariffa equivalente. Sono del parere che per non pagare la tassa i locale devono essere sgombri.
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Aurelio De Sarno

5 Posts

Scritto - 29/06/2012 :  10:27:11  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Anche il mio avvocato la pensa come "85st", ma i dipendenti comunali no.
Se ci fosse un caso precedente sarebbe perfetto.
Sul web c'è una sentenza riguardante un oleificio, ma non parla del caso di licenza consegnata.
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Aurelio De Sarno

5 Posts

Scritto - 01/07/2012 :  16:41:27  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ecco la risposta dell'illustre Dott. Bruno Battagliola ....

Secondo costante giurisprudenza della Cassazione per
l'assoggettamento al corrispettivo del servizio rifiuti basta
l'utilizzabilità dei locali e non anche l'effettiva utilizzazione. Ora, nel
caso di deposito della autorizzazione commerciale o di rinuncia, si è in
presenza di inutilizzabilità giuridica, così che ne è precluso
l'assoggettamento come negozio. Da tale data, permanendo nei locali
l'arredamento dovrà essere applicata la tariffa prevista per i depositi.

In conclusione, nel caso descritto con il deposito della autorizzazione
commerciale l'assoggettamento non potrà avvenire con la tariffa della
attività commerciale, ma se i locali rimangono utilizzati come deposito va
applicata la tariffa corrispondente.

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danbuc

12 Posts

Scritto - 02/07/2012 :  09:29:54  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
SONO CONTENTO CHE IL PROF. BATTAGLIOLA LA PENSI COME ME
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