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vincenti

1029 Posts

Scritto - 19/03/2012 :  14:25:30  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito civicasrl.it

Definite le modalità e i criteri per poter far parte dell'elenco dei revisori legali degli enti locali, come previsto dalla manovra di Ferragosto 2011. Gli enti locali saranno suddivisi in tre fasce demografiche e i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti in base alla consistenza della popolazione. Mentre la richiesta di inserimento dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica al Mininterno.

È quanto messo nero su bianco sul decreto del Viminale 15.2.2012 (non ancora pubblicato in G.U.), pubblicato ieri sul sito del dipartimento della finanza locale, dando il via alle previsioni contenute nella manovra bis di Ferragosto dello scorso anno. Come noto, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, i revisori dei conti degli enti locali devono essere scelti mediante estrazione da un apposito elenco tenuto presso il Viminale, nel quale possono essere inseriti chi ne fa esplicita richiesta ma in possesso di determinati requisiti oggi evidenziati proprio dal dm in esame.

L'inserimento avverrà su base regionale, in relazione alla residenza anagrafica del richiedente. L'iscrizione nell'elenco avviene (solo telematicamente) in relazione alla fascia demografica degli enti locali.

La prima fascia è quella che comprende i comuni fino a 4.999 abitanti, la seconda, quelli da 5.000 a 14.999 abitanti, la terza i comuni con più di 15.000 e le province. Nulla vieta che ciascun richiedente possa chiedere l'iscrizione in più fasce di enti locali. Il termine per l'iscrizione sarà reso noto attraverso apposito avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 del dm prevede che possono essere inseriti nella prima fascia chi, da almeno due anni, è iscritto nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili e ha conseguito (nel periodo 1° gennaio-30 novembre dell'anno precedente), almeno dieci crediti formativi.

Nella seconda fascia, l'iscrizione al registro o all'ordine sale ad almeno cinque anni, viene altresì richiesto di aver svolto, per almeno tre anni, un incarico di revisore dei conti presso un ente locale, in più, è sempre richiesto il possesso di almeno dieci crediti formativi. Infine, in terza fascia, l'asticella dell'iscrizione al registro o all'ordine sale a dieci anni, i precedenti incarichi presso enti locali salgono ad almeno due, fermo restando il conseguimento di almeno dieci crediti formativi.

Su questo punto, il dm precisa che il Viminale organizzerà corsi e seminari di contabilità pubblica e gestione degli enti locali che consentono ai partecipanti il conseguimento dei dieci crediti formativi. Tuttavia, in sede di prima applicazione, per la prima fascia di enti, fermo restando l'iscrizione al registro o all'ordine almeno biennale, sarà sufficiente «l'aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda di svolgere la funzione di revisore degli enti locali» e il possesso (nel biennio 2009-2011) di almeno 15 crediti.

Per le restanti fasce, fermo restando i requisiti di iscrizione, occorrerà il possesso di almeno 15 crediti formativi conseguiti dal 2009 al 2011. La scelta avverrà, come specificato all'articolo 5, mediante estrazione a sorte dall'elenco una volta formatosi. Gli enti locali dovranno informare la competente prefettura della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione contabile, almeno 15 giorni prima dell'avvio del nuovo procedimento.

Se il revisore in carica dovesse dimettersi, l'ente locale è tenuto alla predetta comunicazione non oltre il terzo giorno dalla cessazione. Non appena terminata la fase dell'individuazione delle sedi «da coprire», la prefettura dovrà comunicare agli enti interessati il giorno in cui (nei locali della stessa prefettura), si procederà alla scelta dei revisori.

Estrazione che avverrà con un sistema «random» informatico. Ne saranno estratti tre. Il primo nominativo sarà quello effettivo, gli altri due, in rigoroso ordine, subentrano in caso di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico. Una volta definite tutte le nomine, la Prefettura darà notizia ai rispettivi enti locali affinché provvedano alle delibere di nomina.

FONTE: ITALIA OGGI

g.vincenti

tpa

390 Posts

Scritto - 21/03/2012 :  20:33:38  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo scorso è stato pubblicato l'atteso decreto n. 23/2012 del Ministero dell'Interno che attua la riforma delle modalità di nomina dei revisori degli enti locali.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento è istituito, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente, nonché alla tipologia ed alla dimensione demografica degli enti locali, fermo restando il possesso di specifici requisiti in capo agli stessi richiedenti.

Dalla lettura delle norme emerge una doppia scadenza per la presentazione delle istanze: i "debuttanti", che possono diventare revisori solo negli enti fino a 5mila abitanti, devono aver già fatto domanda ad un ente locale (in qualsiasi forma in base alle indicazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) entro la data di entrata in vigore del decreto in questione, mentre tutti gli altri dovranno attendere che sia fissata la nuova procedura per richiedere l'inserimento nell'elenco in forma telematica, così come previsto dalla riforma.

Il provvedimento entrerà in vigore il 4 aprile prossimo, ma l'applicazione effettiva della riforma è stata rinviata a fine settembre dal decreto milleproroghe.


FONTE: IL SOLE 24 ORE

Amedeo
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 25/03/2012 :  17:33:38  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 67 il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria".

In base a quanto previsto dal decreto, tale elenco è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - e l'inserimento all' interno di esso avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente ed in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonchè province.

Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti che variano in relazione a ciascun raggruppamento (per la loro individuazione si rimanda all'art. 3 del decreto). Per quanto riguarda i criteri della scelta, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della Provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso. Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.

g.vincenti
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 10/04/2012 :  10:52:34  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L’articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali. A decorrere, infatti, dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il 20 marzo 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Regolamento, previsto dalla norma, che definisce i criteri per l'inserimento degli interessati in tale elenco. A tal proposito, il Ministero dell’interno ha emanato una circolare con la finalità di fornire le prime indicazioni per uniformare le procedure applicative sul territorio nazionale.

g.vincenti
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marcoviti

47 Posts

Scritto - 20/04/2012 :  00:02:24  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Chieso scusa ma è possibile che un revisore dei conti che ha già svolto due mandati consecutivi presso un ente e lo ha interrotto per un altro mandato essere rieletto nello stesso ente? Ho letto di qualcosa che vieterebbe a vita la nuova nomina presso lo stesso ente dove in passato lo ha già svolto per due mandati consecutivi..... Nell'uno o nell'altro caso mi potreste fornire un riferimento normativo a giustificazione della elezione o dell'escusione? E' urgente dovremo procedere a fare la nomina......

Grato......

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