TAR Lazio, Roma, sez. I – Sentenza 18 ottobre 2011, n. 8014: diritto all’accesso ai documenti amministrativi da parte delle organizzazioni sindacali
Fermo che l’interesse sotteso all’actio ad exibendum è strumentalmente preordinato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e, come è noto, deve essere diretto, concreto ed attuale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 27.2.2008, n. 721), per quanto concerne la posizione delle organizzazioni sindacali, la sussistenza del diritto ad esercitare il diritto di accesso va senz’altro affermata ove venga in considerazione la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione. Rileva, a tale riguardo, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazi oni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata.
Tale sfera di legittimazione non può, peraltro, tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro (sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro), come del resto espressamente sancito all’art. 24, comma 3 della legge 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 16 della legge 15/2005), in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Ne consegue che la domanda di accesso, ancorché esplicata nell’esercizio dell a prerogative dell’organizzazione sindacale, nondimeno soggiace al filtro dell’esistenza - ed immanenza - di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6.3.2009, n. 1351 e 11.1.2010, n. 24). |