Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell’art.5 del CCNL dei segretari comunali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del 7.3.2008 e dell’art.4 del CCNL sottoscritto nella medesima data, per il successivo biennio economico 2004-2005, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:
art. 5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003
Tale clausola contrattuale si è limitata a disporre solo che le risorse destinate, presso ciascun ente ,al finanziamento della retribuzione di risultato dei segretari, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001. La chiara formulazione della disciplina contrattuale, che consente solo un incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non si presta in alcun modo ad essere interpretata nel senso anche di una modifica del limite massimo stabilito per tale specifica voce retributiva dall’art.42, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, secondo il quale, infatti, essa non può essere superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento. Con riferimento agli specifici profili applicativi, si ritiene che la clausola in esame non presenta particolari problemi. Infatti, l’ente procederà alla determinazione dell’incremento delle risorse destinate al segretario per la retribuzione di risultato nell’anno 2003, calcolando, semplicemente, la percentuale dello 0,5% sul monte salari del segretario relativo all’anno 2001 (come risultante dai dati inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale). A tal fine, peraltro, si deve evidenziare anche che la disciplina contrattuale in esame, attraverso il chiaro ed espresso riferimento al monte salari 2001, non prevede e non legittima alcuna operazione di ricalcolo del monte salari, per tenere conto anche degli incrementi stipendiali corrisposti con decorrenza dall’1.1.2002 e dall’1.1.2003 e degli eventuali effetti di ricaduta di tali incrementi su altre voci retributive. Ad ulteriore sostegno di tale opzione si evidenzia anche che, secondo le regole generali, gli oneri di una tale operazione, avrebbe dovuto trovare una adeguata copertura finanziaria nelle risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale, per i quali, invece, manca ogni previsione nella relazione tecnico finanziaria al CCNL per la certificazione della Corte dei Conti. Questa ricostruzione porta ad escludere, pertanto, in modo assoluto, ogni possibilità di procedere ad una rideterminazione dello stesso ammontare della retribuzione di risultato già a suo tempo corrisposto al segretario, relativamente all’anno 2003. L’unico aumento legittimo delle risorse destinate a tale voce retributiva, per il suddetto anno, infatti, è solo quello derivante dall’applicazione dell’art.5 del CCNL del 7.3.2008. L’importo derivante dall’applicazione della percentuale prevista dello 0,5% sul monte salari dell’anno 2001 (si tratta di una misura fissa) andrà ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato del segretario, nella misura autonomamente determinata dagli enti ai sensi dell’art.42 del CCNL del 16.5.2001 e corrisposta nel rispetto delle altre regole ivi previste, relativamente all’anno 2003. Poiché, come anticipato, non è stato modificato il tetto massimo della retribuzione di risultato, pari al 10% del monte salari del segretario nell’anno di riferimento, se questi, nell’anno 2003, ha già percepito un importo della retribuzione di risultato pari a tale tetto massimo, le risorse derivanti dall’applicazione dello 0,5% non potranno comunque consentire l’erogazione allo stesso di alcun ulteriore incremento della suddetta retribuzione di risultato. L’ammontare delle risorse corrispondente all’incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, resta confermato anche negli anni successivi, trattandosi di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell’ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale.
art. 4 del CCNL per il biennio economico 2004-2005
In termini sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti, si procede anche per l’applicazione di questa ulteriore clausola contrattuale. Essa, infatti, prevede con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, un incremento delle risorse destinate presso ciascun ente al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario in una misura pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003. Per la determinazione di quest’ultimo, saranno considerati i dati già inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, relativamente al suddetto anno 2003. Conseguentemente, anche in questo caso, non essendosi modificata la base di calcolo, non si deve procedere ad alcuna rivalutazione del valore della retribuzione di risultato già erogata nel 2003 (entro il tetto del 10%, ai sensi dell’art.42 del CCNL del 16.5.2001). Sulla base della disciplina contrattuale (“a valere per l’anno 2006”), l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato nella misura da questa disposta, sarà possibile solo a far data dall’anno 2006. L’ammontare delle risorse corrispondente all’incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, resta confermato anche negli anni successivi, trattandosi di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell’ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale. Tale incremento si somma a quello, precedente, derivante dall’applicazione dell’art.5 del CCNL del 7.3.2008 relativo al quadriennio 2002-2005. Anche in questo caso, se il segretario ha già percepito nell’anno 2006, un importo della retribuzione di risultato pari al tetto massimo del 10%, le risorse aggiuntive previste dal rinnovo contrattuale non potranno consentire l’erogazione di alcun ulteriore incremento, dato che questo, inevitabilmente, si tradurrebbe nel superamento del suddetto limite . Il ricalcolo del monte salari sarà possibile solo relativamente all’anno 2008, a seguito dell’applicazione a regime delle previsioni dei CCNL del 7.3.2008, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario relativa a tale anno. In tale ricalcolo, si dovrà tenere conto della retribuzione di risultato relativa all’anno precedente, se corrisposta nel corso del 2008. |