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 Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis

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T O P I C    R E V I E W
VENTURA Posted - 09/03/2014 : 11:12:56
Visto l'orientamento della Corte dei Conti sez. Lombardia deliberazione n. 374 del 16/9/2013, che ammette l'incremento del predetto fondo in caso di nuove assunzioni, si chiede una valutazione sul modo con cui s'intende operare:
- ai fini del calcolo del personale in servizio, nell'anno 2013, si effettua la media aritmetica tra quello presente al 1/1/2013 e al 31/12/2013 comprendente in tale computo sia i cessati che i nuovi assunti;
- se al numero di assunzioni corrisponde un identico numero di cessazioni, il valore sia in termini % che economici lo si considera invariato
- per le cessazioni oltre il numero di assunzioni, invece, una volta individuata la percentuale di riduzione e il corrispettivo economico, si procede alla proporzionale riduzione del fondo con il metodo c.d. pro-rata sulla base del periodo di permanenza del personale cessato nel 2013.
Si ritiene corretto questo modo di operare?
Grazie.
D.V.
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
vgiannotti Posted - 04/04/2014 : 21:02:03
In merito al calcolo del personale trasferito (obbligo) la Corte dei Conti della Sardegna è interventua con due deliberazioni la prima deliberazione n.82 del 26/11/2013 e la successiva deliberazione n.12 depositata in data 10/02/2014. Le conclusioni sono state le seguenti:

- La prima condizione riguarda il trasferimento del personale nell’esercizio in corso. In questo caso viene evidenziato come la citata spesa entri a far parte della spesa del personale comunale a seguito dell’obbligo di assorbimento del citato personale precedentemente impiegato nel servizio trasferito, tale trasferimento di personale ha, inoltre, quale contropartita per il comune il finanziamento della relativa spesa a carico dell’ente cedente (Regione). Risulta evidente per i giudici contabili, come in questo caso la spesa del personale transitato nell’esercizio, a seguito del citato obbligo, vada esclusa sia in merito al rapporto tra spesa del personale complessiva e spesa corrente (dell’art.76, comma 7 del D.L. 112/2008, il quale dispone che “….è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”), sia in merito al limite previsto del non superamento della spesa del personale rispetto a quella dell’esercizio precedente (art.1 comma 557 Legge finanziaria 2007, per gli enti soggetti al patto di stabilità, e comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità);
- La seconda condizione si realizza, invece, quando l’amministrazione pur ricevendo il citato finanziamento regionale, decida in modo autonomo di procedere ad assunzioni sul servizio trasferito. In questo caso, precisano i giudici contabili, l’ente non potrà non rispettare tutti i parametri di contenimento della spesa del personale, esclusi nella prima condizione, poiché negli esercizi successivi è venuto a mutare, per via delle predette assunzioni, sia l’insieme delle funzioni ordinariamente esercitate da parte dell’Amministrazione in conseguenza del trasferimento delle funzioni, sia l’aggregato complessivo “spesa di personale” ai fini del confronto storico operato dalle norme e comunque ai fini del rispetto della normativa che ha come obiettivo il contenimento della spesa
.

Precisato quanto sopra, le regole sulle limitazioni valgono anche per il salario accessorio. In altri termini se il transito è avvenuto nell'anno di riferimento, la relativa spesa si consolida in entrata e con il numero di personale. Negli anni successivi il calcolo segue normalmente, con il calcolo relativo alle cessazioni prima aumentate. Appare difficile la collocazione della spese nelle risorse di cui all'art.15 comma 5, in quanto vi sarebbe dovuto essere un incremento della dotazione organica complessiva e in più coperta. Appare invece più opportuno l'inserimento nelle risorse fisse di cui alla citata lettera l).
Precisato ciò è possibile verificare come l'incremento del salario accessorio che i dipendenti si sono portati dietro ed inseriti nella citata lettera l) possa influenzare anche il numero di personale che aumenti in misura correlata. Il problema si potrebbe porre in caso di transito avvenuto dopo l'anno 2010, in quanto se effettuato fino al 2010 la spesa e il numero di personale sarebbe correttamente inserito. Nel primo caso al fine di non rendere la norma elusiva, incremento delle risorse fisse ed incremento del personale, andrebbe verificato extracontabilmente se il salario medio del fondo per dipendente sia o meno superiore al salario medio inserito per il personale transistato. Qualora il citato valore dovesse superare quello relativo al 2010 allora dovrà essere inserito nella riduzione tra le risorse fisse ai sensi dell'art.9 comma 2-bis, altrimenti si consolida senza problema.
VENTURA Posted - 04/04/2014 : 09:58:27
... i colleghi delle amministrazioni interessate,... mi spiegavano che il trasferimento delle risorse è avvenuto, per alcuni, prima dell'entrata in vigore del citato art. 9 c. 2-bis, e per altri successivamente...
Secondo Te,... questo, cambia qualcosa in merito alla costituzione o, come detto,... all'eventuale riduzione del fondo per cessazione di personale (trasferito e non...) ?
O meglio... possono, queste amministrazioni, conteggiare (complessivamente) nella media dei presenti dell'anno,... sia i dipendenti trasferiti che... quelli precedentemente assunti ?
Inoltre (altra particolarità che ho riscontrato),... in alcuni casi il personale trasferito (o meglio... ricollocato) è stato inserito all'interno della propria dotazione organica,... in altri, invece, è rimasto fuori da tale dotazione...
Concludendo,... le domande che mi sono posto, e che vorrei condividere con Te, sono le seguenti:
1) può un'amministrazione, che ha inserito il sopracitato personale all'interno della propria dotazione organica, considerare tale personale (e le relative risorse ) parte integrante del fondo ?
... e per questo motivo procedere ad eventuali riduzioni, considerandolo nella media dei presenti dell'anno ? (a mio avviso... Si!)
2) la riduzione per personale cessato, nel caso appena citato, può subire una distinzione a seconda che la cessazione avvenuta riguardi il personale trasferito o quello precedentemente assunto ? ( a mio avviso questa distinzione non è necessaria se la percentuale di incremento è stata calcolata con rapporto al costo medio di un dipendente sul fondo;)
2) può fare altrettanto,... l'amministrazione che ha lasciato questo personale fuori dalla propria dotazione organica... ? ( ho dei dubbi...)
3)In entrambi i casi, l'eventuali riduzioni da apportare al fondo, devono seguire la formula indicata dalla RGS,... considerando però, nel limite 2010, anche quelle risorse trasferite ? ([u]secondo me Sì!)
Cosa ne pensi...?!?
Saluti
D.V.
vgiannotti Posted - 03/04/2014 : 20:23:51
Tecnicamente una volta consolidate le risorse, le stesse non sono più riducibili, per il principio della conservazione delle risorse fisse. In considerazione della cessione del personale che all'epoca aveva finanziato le citate spese (sia come trasferimento da Stato o Regioni di servizi, sia per incremento della dotazione organica), in caso di riduzione dovute a cessazioni si applica esclusivamente la disposizione di cui all'art.9 comma 2-bis D.L.78/10 di cui abbiamo discusso. Ora, la tabella 15 prevede la possibilità di inserire la citata riduzione sia nelle risorse stabili, sia in quella variabili. Il caso che tu hai prospettato rientra precisamente nella riduzione delle risorse stabili. In altri termini, in mancanza della citata disposizione di legge, anche in caso di cessazione del personale, non avresti potuto ridurre le risorse in quanto consolidate.
VENTURA Posted - 03/04/2014 : 19:18:42
Carissimo vgiannotti,
... vorrei conoscere il Tuo parere in merito alla seguente casistica:
Come ti comporteresti se all'interno del Tuo fondo fossero presenti in parte stabile somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15 c. 1 lett. l) o dall'art. 15 c. 5 (con finanziamento esterno es.: personale ex E.T.I., Monopoli di Stato, funzioni delegate dalla Regione o personale civile ex Basi Nato),... e nello specifico, in caso di cessazione di personale (trasferito e non...), quale iter seguiresti per la riduzione proporzionale del Tuo fondo...???

Fammi sapere...
Saluti
D.V.
vgiannotti Posted - 26/03/2014 : 12:51:41
Un aumento e una diminuzione mi sterilizzano e va bene, ma non avevo capito la domanda perchè mi parlavi di due diminuzioni e non di un aumento (-1 a T.D. e -1 a T.I. per cessazione). Detto questo, secondo quando previsto dalla tabella excel dell'ARAN dovrebbe essere così. Si parla, infatti, di personale a carico del fondo, e ci rientra pure il personale a tempo determinato. Non so i controlli che sta facendo la RGS, ma per dire a mente della sezione Autonomie che quasi la metà dei comuni non ha proceduto alla decurtazione del fondo, penso che gli unici dati a disposizione siano quelli del conto annuale (tabella 15, informativa 2, tabella 1 e tabella 2/a)e i calcolo li hanno fatti sulla base della circolare n.12/2012. Ergo, i controlli sono questi e l'art.4 del D.L.16/2014 si riferisce a tale depassamento, sempre stimato dalla RGS in circa 76 MEuro. Sulla correttezza dell'inserimento del personale atempo determinao, così pure per i part-time non si mai espressa nè la Corte dei Conti, nè l'ARAN nè la RGS, e pertanto l'inserimento dei dati in questa tabella elaborata dall'ARAN hanno carattere sospetto. In ogni caso, mancherebbe il part time, ma questo uscirà presto e sarà in una puntata. A distanza di 4 anni ancora oggi si discute con tagliole e trucchetti della RGS per recuperare risorse nella P.A., ma sarebbe importante che lo dicano apertamente che oltre al taglio degli stipendi si voglia procedere con il taglio di altre risorse.
VENTURA Posted - 26/03/2014 : 10:50:42
..."Il calcolo è effettuato sulla semisomma del personale al 01/01 e al 31/12. Se è così non capisco perchè tenere invariato il fondo?.."

...invariato perché,... secondo il Tuo ragionamento,se ad una cessazione di un dipendente a T.I. corrisponde un aumento dei presenti in servizio del personale a T.D. (nella medesima % o media aritmetica), il fondo non dovrebbe subire alcuna riduzione...

Ora la domanda che mi pongo (e Ti pongo) è questa:
dando per assodato che in caso di assunzione di personale a T.I., io possa incrementare il fondo (sempre nel limite 2010)..., nel caso invece di assunzione di personale a T.D., non mi risulta che si possa avere la stessa possibilità...., quindi mi parrebbe alquanto strana (o quantomeno non opportuna) una direttiva che vada in tal senso..., ossia di conteggiare nel calcolo dei presenti nell'anno x, anche il personale a T.D. e per il quale non sono legittimato ad applicare (in caso di aumento) nessun incremento, ma per il quale , al contempo, mi si chiede di applicare (in caso di decremento) una riduzione.

E' questa la considerazione che faccio e che non mi permette di essere in linea con la Tua... (c'è qualcosa che non sto considerando...???)


vgiannotti Posted - 24/03/2014 : 20:21:07
..quindi Tu sommeresti i presenti in Tab.1, con quelli presenti in Tab.2A...???... ho capito bene... ?
...nel caso,... se da questa sommatoria, si scopre che nel 2010 il personale a T.D. presente al 31/12 è di una unità inferiore di quello presente alla stessa data del 2011...(ma con una cessazione nel personale a T.I.)... cosa sarebbe dovuto accadere ???... si sarebbe dovuta mantenere invariata la media (o %) di riduzione del fondo... ???

Il calcolo è effettuato sulla semisomma del personale al 01/01 e al 31/12. Se è così non capisco perchè tenere invariato il fondo? Così se ad esempio il personale a T.I è pari a 10 all'01/01/10 e 9 al 31/12/10, la media è pari a 8,5, stesso discorso va fatto per il personale a T.D.. La media del personale a T.I. + la media del personale a T.D. nel 2010 si confronta con le medie avute nel 2011 (sempre come somma del personale a T.I. e T.D) e si applica la percentuale di riduzione. Sul part time e il calcolo che ti ho detto ho inviato specifico quesito all'ARAN affinchè trovi una soluzione con le tabelle del SICO. Da un'analidi della sezione delle Autonomie del 21/03/2014 (sito Corte dei Conti) per l'audizione al D.L.16/2014, veniva evidenziata la sanatoria dei contratti decentrati, con le condizioni previste nel citato art.4 comma 3, e la Corte evidenziava come da un'analisi della RGS circa il 40% dei Comuni ha sopravvalutato i fondi per una spesa in eccesso pari a circa 76 Milioni di Euro. Ecco perchè oggi cercano di porre rimedio a tale situazione, con un controllo a tappeto dei fondi decentrati.
VENTURA Posted - 24/03/2014 : 10:26:09
...quindi Tu sommeresti i presenti in Tab.1, con quelli presenti in Tab.2A...???... ho capito bene... ?
...nel caso,... se da questa sommatoria, si scopre che nel 2010 il personale a T.D. presente al 31/12 è di una unità inferiore di quello presente alla stessa data del 2011...(ma con una cessazione nel personale a T.I.)... cosa sarebbe dovuto accadere ???... si sarebbe dovuta mantenere invariata la media (o %) di riduzione del fondo... ???
D.V.
vgiannotti Posted - 23/03/2014 : 09:14:05
Penso che il calcolo corretto dovrebbe essere il seguente (essendo l'unico di cui è possibile il riscontro da parte della RGS):
- Nella tabella T1 sono inseriti sia il personale a tempo indeterminato che i collaboratori a T.D. assunti ai sensi dell’art.90 Tuel (personale di staff). A tale totale vanno sottratti il seguente personale: a) il segretario comunale; b) i dirigenti a tempo determinato e indeterminato; c) i titolari di posizione organizzativa, negli enti privi di dirigenza, in quanto finanziati con fondo di bilancio; c) il personale di staff del Sindaco qualora finanziati, ai sensi del comma 3 Art.90 Tuel, con importi forfettari non a carico del fondo; d) il personale comandato, distaccato, fuori ruolo o per convenzioni (rilevato nella tabella T3) in quanto le risorse decentrate sono a carico dell’amministrazione ricevente; al contrario va sommato il personale esterno comandato, distaccato, fuori ruolo o con convenzioni presso l’amministrazione;
- Nella tabella T2A è inserita la consistenza del personale a tempo determinato presente al 31.12. Manca la possibilità di un riscontro per il personale a part-time e del personale assunto con contratto di formazione e lavoro.
vgiannotti Posted - 13/03/2014 : 13:35:25
L'inserimento fatto nella modifica della tabella è chiaro, vanno inseriti tutti i dipendenti a carico del fondo, sia pertanto a tempo dterminato che a tempo indeterminato (vale anche per i CFL) non certo per altri lavori flessibili. Tale è la dizione prevista nella tabella e penso tale è il calcolo che farà la RGS prelevando i dati dalle tabelle. Infatti, anche al personale a tempo dterminato si paga il salario accessorio (indennità di comparto, produttività ecc.) e come tale andrebbe addizionato a quello della Tabella 1 non riportato. Detto ciò mancherebbe un criterio relativo al personale a tempo parziale che, nella tabella è contato come intero (distinzione tra personale con ore inferiori o superiori a 18 ore). Ma per tale personale utilizzerò il fondo solo in proporzionale alle ore, e potrebbe essere elusivo se non calcolato con conversione a tempo pieno. Faccio un esempio se assumo due part-time a 18 ore non ho + 2 ma +1 in termini equivalenti, stessa cosa se cessano +2 part time a 18 ore, in questo caso il costo della cessazione è pari a +1.
Io sto procedendo al calcolo del numero del personale equivalente a tempo pieno, ivi incluso il personale a tempo dterminato, anche se finanziato con fondi comunitari o privato, qualora assorbe risorse dal fondo decentrato (poi lo stesso non rileverà ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge finanziaria 2007), ma questo è un altro discorso.
VENTURA Posted - 13/03/2014 : 13:15:12
...scusa,... fammi capire,
secondo Te (in base a quanto indicato nel File xls) si vorrebbero conteggiare nel calcolo della media fondo (pro-capite)... in caso di cessazione x una eventuale riduzione proporzionale... anche il personale a T.D. indicato in Tab.2 ???
... io credo di no ..!
In Tab. 1 oltre al personale a T.I. dell'amministrazione si deve indicare:
1) Collaboratori a tempo determinato art. 90 TUEL (...che, come a mio avviso sostieni giustamente anche Tu,... seguono una modalità di pagamento del trattamento accessorio forfetario)
2)Personale contrattista
personale a tempo indeterminato con contratto di lavoro del settore privato (ad esempio con contratto di lavoro dei chimici, metalmeccanici, operai del settore agricolo, ecc.)

...infine il personale dirigente.. ma che, come riportato anche nel file xls, non va indicato nella consistenza di personale..

In Tab. 2 invece:
1)... come prima cosa forse è utile precisare che non vanno considerati il personale dirigenziale, i segretari comunali ed il collaboratori a tempo determinato assunti ai sensi dell’art.90 del d.lgs 267/2000 poiché, qualora presenti, sono già rilevati in
tabella 1...;
2)Contratti di formazione e lavoro
... "nella tabella 2 vanno rilevati in termini di unità uomo/anno sino
alla data di assunzione a tempo indeterminato";... e nel "caso in cui nel corso dell’anno di rilevazione si sia avuta la trasformazione di tali contratti in assunzioni a tempo indeterminato, il personale interessato va rilevato in tabella 1 tra i presenti al 31.12"
3) Personale a tempo determinato
"Il personale a “tempo determinato” che nel 2012 è stato assunto a tempo indeterminato per eventuali code del processo di stabilizzazione, deve essere rilevato in tabella 1, colonna “Presenti al 31.12.2012” ed in tutte le altre tabelle che registrano le caratteristiche del personale presente al 31.12 o gli effetti della sua presenza nell’anno."

... saltando interinale e LSU..., sempre nella tabella 2 troviamo le unità di personale con modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa,... che però sono attinenti al solo personale a tempo indeterminato già rilevato in tabella 1, e pertanto ne costituiscono un “di cui”;..e.. vanno rilevate in termini di “unità”

Ora, da una lettura di insieme di quello sopra riportato,.. a me viene da fare questo ragionamento:
il personale da indicare nella consistenza, è sempre e comunque quello (come ovvio).. a T.I.,.. o che comunque lo sono diventati (stabilizzazioni, trasformazione CFL, ecc..) in corso d'anno.
Diversamente opinando infatti, non si capirebbe, ad esempio, il motivo per il quale nelle istruzioni di compilazione, della stessa Tab.2, non si preveda la possibilità di indicare nella stessa tabella, quel personale a T.D. con modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa (Turno e Reperibilità) che inciderebbero (è parecchio...) nel Fondo risorse decentrate (basti pensare ai vigili di un comune turistico nella stagione estiva).
E' altrettanto vero che il Ral_1656 dell'ARAN del 10.02.2014 (tempistica sospetta)...è un pò ambiguo,... perché se da una parte apre alla possibilità di finanziamento extra fondo (e quindi bilancio) di quel personale a T.D. assunto a seguito di fonti legislative speciali sia nazionali che regionali,... dall'altra (vedi punto d) ci ricorda che già ora, nel fondo, è presente una quota relativa al personale a termine (mediante definizione di monte salari).
Però a questo punto, a mio avviso, andrebbe modificata la Tab. 2, prevedendo la distinzione tra quel personale a T.D. assunto mediante leggi speciali sia nazionali che regionali, da quello assunto diciamo così "direttamente".
Infatti, vista attualmente l'indicazione all'interno della stessa Tab.2, del personale a T.D. senza distinzione,...i numeri se addizionati, non porterebbero ad un risultato corretto.

Tu come la vedi..???... non sembra anche a Te un iter poco corretto se venisse applicato..?
Saluti
D.V.






vgiannotti Posted - 12/03/2014 : 16:52:43
Non è un problema di inserimento o meno dei rapporti a tempo determinato, quando ciò che è stato certificato nel conto annuale dove nelle due tabelle personale a tempo indeterminato, sono inclusi anche i rapporti di collaborazione dello staff del Sindaco, mentre nella successiva tabella sono individuati gli altri rapporti inclusi quelli a tempo determinato e CFL. In pratica i numeri andrebbero addizionati, e lo farà la RGS nella fase di controllo, per verificare se la percentuale inserita nell'informativa 2 di riduzione corrisponde a quanto da lei verificato sommando i dati. Bene l'unica giustificazione è che le sole categorie escluse dal D.Lgs.267/00 sono quelle di cui all'art.90 TUEL con pagamento del salario accessorio forfettario, in questo caso non rientrano nel calcolo del file excel, altrimenti se remunerati nel fondo vanno inclusi. Pertanto non è una scelta dell'ente ma una scelta del legislatore, se includere o meno nel fondo i rapporti a tempo dterminato, la cui sola eccezione è quella dei ridetti art.90.
VENTURA Posted - 12/03/2014 : 12:05:21
...anch'io non avevo visto la nuova versione..,
comunque questi continui aggiornamenti (su segnalazione) dimostrano che ...i lavori...sono ancora in corso.
Per quanto riguarda l'aspetto più importante, ossia l'inclusione del personale a T.D. (..."mossa astuta"..), al punto 8 si legge "Va indicata la consistenza di personale non dirigente, il cui trattamento accessorio è a carico del presente fondo";...letta così...verrebbe quasi facile obiettare.. che quindi è pacifico che nel caso l'ente non abbia voluto o potuto inserire delle somme ulteriori all'interno del fondo, il problema non si pone...,...anche perché al contrario... si dovrebbe rivedere anche la reale consistenza del fondo 2010, che (almeno nel ns caso) non comprende personale a T.D..
Cosa ne pensi...???
D.V.
vgiannotti Posted - 11/03/2014 : 19:13:53
Con comunicazione del 06/03/2013 (vista solo oggi) l'ARAN ha aggiornato la tabella excel, inserendo due novità:
la prima di cui parlavamo riguarda i compensi ISTAT legati la censimento 2011 tra le componenti escluse
la seconda, molto più importante, riguarda il numero di persone beneficiarie del trattamento accessorio. COn questa mossa l'ARAN ha inserito anche il personale a tempo determinato, escludendo quindi il solo personale di cui all'art.90 TUEL il cui salario è pagato in modo forfettario.
La mossa, astuta, incide sul fondo del salario accessorio, in quanto il numero di teste, a fronte della diminuzione del personale a tempo determinato, determina un ulteriore abbassamento degli importi. Non sono convinto di tale impostazione, in quanto l'assunzione di personale a tempo determinato non determina un incremento delle risorse nè di parte fissa nè di parte variabile.
VENTURA Posted - 11/03/2014 : 15:23:00
...è.. quindi.. come pensavo!
anche per Te,..al momento.., ci si può sentire legittimati a lasciarli fuori dal limite...
Ti ringrazio.
Saluti
D.V.

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