T O P I C R E V I E W |
gigia92 |
Posted - 11/02/2013 : 22:28:56 Leggendo l'orientamento applicativo dell'Aran AII32, mi sembra di capire che qualora l'Ente intendesse procedere ad una rideterminazione del valore delle posizioni dirigenziali, queste non potranno risultare di valore inferiore a quello previgente( posta, direi, l'invarianza delle funzioni attribuite).Potranno aversi variazioni peggiorative o migliorative di valore solo in conseguenza di maggiori o minori funzioni esercitate.Qualcuno sa dirmi se ho interpretato bene l'indirizzo?Grazie |
1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
vgiannotti |
Posted - 12/02/2013 : 18:42:50 In effetti è esatto, almeno che l'amministrazione abbia determinato l'incremento di cui all'art.26 comma 3 e non intendesse confermarlo in tutto o in parte. La rideterminazione delle posizioni dirigenziali può avvenire solo a seguito di processi di riorganizzazione dell'ente. |
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