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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 27/01/2013 : 09:51:32
CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER LA LOMBARDIA - Deliberazione n. 10 del 10 gennaio 2013 – Presidente: Mastropasqua - Relatore: Baldi.
Enti locali – Consorzi di servizi – Istituzione - Divieto.
L’art. 9, comma 6 del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ha stabilito che “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite…”. La disposizione, dettata nella più generale ottica della reinternalizzazione dei servizi, pare abbracciare tutte le competenze attribuite dalla legge agli enti locali, ed è tale da ricomprendere anche qualsiasi consorzio.
La distinzione tra consorzi di servizi e consorzi di funzioni, pertanto, rileva ai fini non dell’istituzione di tali figure, ma dell’obbligo di soppressione, di cui all’art. 2, comma 186, lett. e, legge 191/2009, previsto per il solo consorzio di funzioni tra enti locali.