Autore |
Topic  |
|
vincenti
1029 Posts |
Scritto - 27/01/2013 : 09:51:32
|
CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER LA LOMBARDIA - Deliberazione n. 10 del 10 gennaio 2013 – Presidente: Mastropasqua - Relatore: Baldi.
Enti locali – Consorzi di servizi – Istituzione - Divieto.
L’art. 9, comma 6 del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ha stabilito che “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite…”. La disposizione, dettata nella più generale ottica della reinternalizzazione dei servizi, pare abbracciare tutte le competenze attribuite dalla legge agli enti locali, ed è tale da ricomprendere anche qualsiasi consorzio.
La distinzione tra consorzi di servizi e consorzi di funzioni, pertanto, rileva ai fini non dell’istituzione di tali figure, ma dell’obbligo di soppressione, di cui all’art. 2, comma 186, lett. e, legge 191/2009, previsto per il solo consorzio di funzioni tra enti locali.
http://www.centrostudi-sv.org/Portale/desktopmodules/ArtmediaNewsConAllegati/estraiblob.aspx?UID=6B684D05-0102-43DB-9194-08C9E54C3EE0 |
g.vincenti |
|
|
Topic  |
|
|
|