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Posted - 03/03/2012 : 14:55:05 La composizione degli organi di governo degli enti locali
di Arturo Bianco
Con le elezioni amministrative della prossima primavera che sono state fissate per domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio cominceranno a produrre i propri effetti concreti le riduzioni del numero dei consiglieri comunali e provinciali, nonché del numero degli assessori. Il legislatore è negli ultimi anni intervenuto ripetutamente in questa materia, interventi a cui si devono aggiungere quelli dettati per gli organi elettivi delle circoscrizioni. Ricordiamo le leggi n. 191/2009 (cd finanziaria 2010), n. 42/2010, la conversione del decreto legge n. 225/2010 (cd milleproroghe) per i comuni con più di 1.000.000 di abitanti, il DL n. 138/2011 (cd manovra di ferragosto) per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed il DL n. 201/2011 (cd salva Italia) per le province. La riduzione del numero dei consiglieri e del numero massimo degli assessori maturerà man mano che si svolgeranno le elezioni.
Sulla base delle previsioni dettate dal decreto n. 201/2011, cd salva Italia, si dovrebbe andare al progressivo svuotamento delle attribuzioni delle province. Il che si dovrebbe realizzare anche attraverso il superamento degli organi elettivi. La conseguenza prevista da tale disposizione è il commissariamento di queste amministrazioni man mano che si va ad elezioni, quindi a partire dalla primavera. Il Governo ha approvato nei giorni scorsi una proposta di riforma.
Occorre ricordare che nei comuni fino a 10.000 abitanti interessati al rinnovo elettorale delle primavera producono i propri effetti le disposizioni innovative dettate dalla legislazione del 2010 e che le ulteriori riduzioni previste dal DL n. 138/2011, ivi compresa l’abrogazione delle giunte nei comuni fino a 1.000 abitanti, produrrà i propri effetti a partire dalle elezioni del 2012, sempre che nel frattempo la materia non venga riformata, ipotesi che è sollecitata dalla proroga dei termini per la gestione associata disposta in sede di conversione del DL n. 216/2011.
Le novità di maggiore rilievo sono illustrate nelle circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, nelle circolari n. 2379 del 16 febbraio (avente come oggetto i comuni fino a 10.000 abitanti) e n. 2615 del 18 febbraio (avente come oggetto i comuni e le province).Queste disposizioni si applicano nei comuni delle regioni a statuto ordinario: in quelle a statuto speciale decidono le singole regioni.
LE SCELTE LEGISLATIVE Ecco le principali novità per come riassunte dalla circolare n. 2615 del Ministero dell’Interno:
“a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”. "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore, non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia”; "l'entità della riduzione applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale”; “il numero massimo degli assessori, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore; il numero massimo degli assessori, “ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, non può superare comunque le 12 unità”; sono fatte inoltre “salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti”.
Ovviamente queste disposizioni si applicano a partire dalle elezioni amministrative del 2011, quindi produrranno i propri effetti anche negli anni successivi e man mano che i comuni e le province saranno interessati da rinnovi elettorali.
Con il DL n. 138/2011 sono state dettate ulteriori restrizioni per la composizione degli organi di governo in questi centri, come ci ricorda la circolare del Viminale n. 2379: queste norme si applicheranno a partire al 2012 e man mano che i comuni saranno interessati dal rinnovo elettorale. Sono previste in queste disposizioni riduzioni del numero di amministratori e consiglieri e che in tutti i comuni fino a 1.000 abitanti, a prescindere che si scelga la gestione associata tramite convenzione o tramite unione, non sarà più presente la giunta. Questo organismo viene sostituito dal sindaco: si suggerisce ai sindaci di questi comuni di provvedere alla nomina di un vicesindaco scelto tra i consiglieri comunali.
GLI ORGANI COMUNALI (ESCLUSO IL SINDACO)
Consiglio(vecchia) Consiglio(new) Giunta(vecchia)- Giunta(new)
Oltre 1.000.000 abitanti (fatte salve le modifiche apportate nella conversione del DL n. 225/2010, cd mileproroghe 60 48 12 12
Oltre 500.000 abitanti
50 40 12 11
Oltre 250.000 abitanti
46 36 12 10
Oltre 100.000 abitanti e capiluogo provincia
40 32 12 9
Oltre 30.000 abitanti
30 24 10 7
Oltre 10.000 abitanti
20 16 7 5
Comuni da 3.000 a 10.000 abitanti (dal 2012 ulteriori riduzioni)
16 12 6 4
Comuni fino a 3.000 abitanti (dal 2012 ulteriori riduzioni)
12 9 4 3
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