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390 Posts

Scritto - 03/03/2012 :  14:55:05  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La composizione degli organi di governo degli enti locali



di Arturo Bianco


Con le elezioni amministrative della prossima primavera che sono state fissate per domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio cominceranno a produrre i propri effetti concreti le riduzioni del numero dei consiglieri comunali e provinciali, nonché del numero degli assessori. Il legislatore è negli ultimi anni intervenuto ripetutamente in questa materia, interventi a cui si devono aggiungere quelli dettati per gli organi elettivi delle circoscrizioni. Ricordiamo le leggi n. 191/2009 (cd finanziaria 2010), n. 42/2010, la conversione del decreto legge n. 225/2010 (cd milleproroghe) per i comuni con più di 1.000.000 di abitanti, il DL n. 138/2011 (cd manovra di ferragosto) per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed il DL n. 201/2011 (cd salva Italia) per le province. La riduzione del numero dei consiglieri e del numero massimo degli assessori maturerà man mano che si svolgeranno le elezioni.

Sulla base delle previsioni dettate dal decreto n. 201/2011, cd salva Italia, si dovrebbe andare al progressivo svuotamento delle attribuzioni delle province. Il che si dovrebbe realizzare anche attraverso il superamento degli organi elettivi. La conseguenza prevista da tale disposizione è il commissariamento di queste amministrazioni man mano che si va ad elezioni, quindi a partire dalla primavera. Il Governo ha approvato nei giorni scorsi una proposta di riforma.

Occorre ricordare che nei comuni fino a 10.000 abitanti interessati al rinnovo elettorale delle primavera producono i propri effetti le disposizioni innovative dettate dalla legislazione del 2010 e che le ulteriori riduzioni previste dal DL n. 138/2011, ivi compresa l’abrogazione delle giunte nei comuni fino a 1.000 abitanti, produrrà i propri effetti a partire dalle elezioni del 2012, sempre che nel frattempo la materia non venga riformata, ipotesi che è sollecitata dalla proroga dei termini per la gestione associata disposta in sede di conversione del DL n. 216/2011.

Le novità di maggiore rilievo sono illustrate nelle circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, nelle circolari n. 2379 del 16 febbraio (avente come oggetto i comuni fino a 10.000 abitanti) e n. 2615 del 18 febbraio (avente come oggetto i comuni e le province).Queste disposizioni si applicano nei comuni delle regioni a statuto ordinario: in quelle a statuto speciale decidono le singole regioni.

LE SCELTE LEGISLATIVE

Ecco le principali novità per come riassunte dalla circolare n. 2615 del Ministero dell’Interno:

“a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”. "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore, non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia”;
"l'entità della riduzione applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale”;
“il numero massimo degli assessori, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore;
il numero massimo degli assessori, “ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, non può superare comunque le 12 unità”;
sono fatte inoltre “salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti”.

Ovviamente queste disposizioni si applicano a partire dalle elezioni amministrative del 2011, quindi produrranno i propri effetti anche negli anni successivi e man mano che i comuni e le province saranno interessati da rinnovi elettorali.

Con il DL n. 138/2011 sono state dettate ulteriori restrizioni per la composizione degli organi di governo in questi centri, come ci ricorda la circolare del Viminale n. 2379: queste norme si applicheranno a partire al 2012 e man mano che i comuni saranno interessati dal rinnovo elettorale. Sono previste in queste disposizioni riduzioni del numero di amministratori e consiglieri e che in tutti i comuni fino a 1.000 abitanti, a prescindere che si scelga la gestione associata tramite convenzione o tramite unione, non sarà più presente la giunta. Questo organismo viene sostituito dal sindaco: si suggerisce ai sindaci di questi comuni di provvedere alla nomina di un vicesindaco scelto tra i consiglieri comunali.

GLI ORGANI COMUNALI (ESCLUSO IL SINDACO)

Consiglio(vecchia) Consiglio(new) Giunta(vecchia)- Giunta(new)

Oltre 1.000.000 abitanti (fatte salve le modifiche apportate nella conversione del DL n. 225/2010, cd mileproroghe


60 48 12 12

Oltre 500.000 abitanti


50 40 12 11

Oltre 250.000 abitanti


46 36 12 10

Oltre 100.000 abitanti e capiluogo provincia


40 32 12 9

Oltre 30.000 abitanti


30 24 10 7

Oltre 10.000 abitanti


20 16 7 5

Comuni da 3.000 a 10.000 abitanti (dal 2012 ulteriori riduzioni)


16 12 6 4

Comuni fino a 3.000 abitanti (dal 2012 ulteriori riduzioni)


12 9 4 3

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