| T O P I C R E V I E W |
| Aurelio De Sarno |
Posted - 26/06/2012 : 15:07:18 Salve a tutti, vorrei porre una semplice domanda alla quale nessuno riesce a rispondermi con certezza assoluta :
Nel mio comune risulta in vigore il regolamento TARSU degli anni 90.
Il regolamento parla di esclusione dalla tassa per I locali e aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.
Poi si aggiunge : presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo ........Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua,luce).
Nel mio caso il problema sussite grazie a quest'ultima precisazione.
Abbiamo chiuso la nostra attività commerciale ( generi alimentari ) l'anno scorso, e di conseguenza entro la fine dell'anno abbiamo depositato la licenza al comune e sospeso tutte le forniture di utenze. Nel locale ( ormai abbandonato ) sono rimasti scaffali e frigoriferi vuoti, che certamente non possiamo buttare e non abbiamo altri spazi dove collocarli.
Gli impiegati dell'ufficio tributi del mio comune hanno insistito sul fatto che fino a quando esisteranno queste attrezzature nel locale dovremo sempre pagare anche se (le attrezzature) sono in stato di inutilizzabilità e non possono produrre rifiuti.
Secondo voi , la cessazione di un'attività commerciale ( quindi senza licenza e utenze ) è sufficiente a dimostrare la condizione di non utilizzabilità per dunque usufruire dell'esenzione ? Esiste qualche caso analogo al mio, magari con una sentenza specifica ?
Grazie di qualsiasi aiuto possiate darmi.
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| 6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| danbuc |
Posted - 02/07/2012 : 09:29:54 SONO CONTENTO CHE IL PROF. BATTAGLIOLA LA PENSI COME ME |
| Aurelio De Sarno |
Posted - 01/07/2012 : 16:41:27 Ecco la risposta dell'illustre Dott. Bruno Battagliola ....
Secondo costante giurisprudenza della Cassazione per l'assoggettamento al corrispettivo del servizio rifiuti basta l'utilizzabilità dei locali e non anche l'effettiva utilizzazione. Ora, nel caso di deposito della autorizzazione commerciale o di rinuncia, si è in presenza di inutilizzabilità giuridica, così che ne è precluso l'assoggettamento come negozio. Da tale data, permanendo nei locali l'arredamento dovrà essere applicata la tariffa prevista per i depositi.
In conclusione, nel caso descritto con il deposito della autorizzazione commerciale l'assoggettamento non potrà avvenire con la tariffa della attività commerciale, ma se i locali rimangono utilizzati come deposito va applicata la tariffa corrispondente.
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| Aurelio De Sarno |
Posted - 29/06/2012 : 10:27:11 Anche il mio avvocato la pensa come "85st", ma i dipendenti comunali no. Se ci fosse un caso precedente sarebbe perfetto. Sul web c'è una sentenza riguardante un oleificio, ma non parla del caso di licenza consegnata. |
| danbuc |
Posted - 29/06/2012 : 08:17:22 ritengo che la tassa sia dovuta in quanto di fatto utilizzi i locali come magazzino o deposito e pertanto dovrebbe essere assoggettata a tassa con la tariffa equivalente. Sono del parere che per non pagare la tassa i locale devono essere sgombri. |
| 85st |
Posted - 28/06/2012 : 22:52:27 Nessun rimborso. La tarsu si può legittimamente ancora applicare. Circa la richieseta precedente ritengo che non è dovuta la tarsu, in quanto hai cessato le utenze e consegnato la licenza. |
| Aurelio De Sarno |
Posted - 26/06/2012 : 16:05:06 Salve ancora, Ho appena letto che i comuni ( dal 2010 ) non possono più applicare questa tassa poichè illeggittima . C'è dunque aria di rimborso per tutti ? |