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T O P I C R E V I E W
miodemo
Posted - 05/04/2012 : 11:36:22 D.L. 201/2011 - Art. 13, comma 14: […] L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (e la detrazione) si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (coniugi separati non assegnatari) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (L. 662/1996 –Art. 3, comma 56: I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Pertanto per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati in via permanente all'interno di strutture di ricovero e di cura, l'aliquota applicabile in assenza di diversa statuizione da parte del Comune è quella base: tuttavia all'ente ê lasciata la facoltà di applicare anche per tali immobili l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l' abitazione principale. Non era forse una buona occasione prevedere per legge anche per gli anziani lo stesso trattamento del coniuge separato non assegnatario ? Dura lex sed lex, per l'ennesima volta o semplice "svarione"?? Comunque il problema è: come ci si deve comportare in occasione dell'acconto? Si versa con l'aliquota di base 0,76% (versando anche la quota statale)!??!! E se poi il comune decide che si applica anche per tali immobili l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l' abitazione principale, a saldo si chiede il rimborso per la quota comunale e si paga la rimanente quota statale?