| T O P I C R E V I E W |
| brunopi |
Posted - 23/04/2008 : 15:29:09 In tema di verifica della capacità di indebitamento di cui all'art 204 del Tuel mi viene un dubbio amletico. La norma parla del limite calcolato sulle entrate del "penultimo rendiconto approvato", e allora, se io debbo contrarre un mutuo nell'esercizio 2008, ed ho già approvato i rendiconti del 2006 e del 2007, a quali entrate debbo fare rifermento: a quelle del 2006 (penultimo anno) oppure a quelle del 2007 (ultimo anno)? la prassi che vedo in giro fa riferimento all'ultimo rendiconto, ma non mi persuade per niente. Qualcuno sa illustrarmi meglio il concetto? Grazie
Bruno |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Monti |
Posted - 24/04/2008 : 14:52:08 Condivido pienamente il parere di Paolo.
Il "penultimo" esercizio (esempio il 2006) è stato previsto proprio per il fatto che - almeno in apparenza - il bilancio di previsione (esempio il 2008) va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente (2007) e quindi, teroricamente, il 1° gennaio sei già in grado di poter assumere mutui.
Almeno questa mi pare una norma chiara. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 24/04/2008 : 09:54:07 L'art.204 cita " il penultimo" e tale rendiconto deve essere preso in esame. E' evidente che il legislatore quando scrisse la norma non poteva tener conto di proroghe per il bilancio preventivo a maggio!!! Andando avanti cosi' probabilmente si approvera' il rendiconto entro giugno ed il bilancio ad agosto. La prassi non e' giurisprudenza e se tu valuti esattamente la norma veridfichi il penultimo .( pensa ad esempio se il penultimo e' ok e l'ultimo invece non ti permettesse di mutuare , o viceversa ovvero il rendiconto 2006 non permette di mutuare ed il rendiconto 2007 si' , tu non potresti mutuare perche' la norma detta - penultimo-)
Paolo |
|
|