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 RISORSE DECENTRATE ART.15 C.5
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FABRIZIO BRAMBILLA

44 Posts

Scritto - 31/10/2007 :  16:32:22  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Vorrei sapere quanto segue.
Qualora le risorse destinate in contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL, finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, e allocate sulla base di appositi progetti, dovessero generare delle economie a seguito del parziale o mancato raggiungimento di obiettivi, che destino avrebbero le economie in questione?
In altre parole, le stesse coinfluirebbero indistintamente nel fondo dell'anno successivo (per finanziare progressioni o altro) ovvero rimarrebbero vincolate sempre per progetti ex art. 15 comma 5?

giuseppeporpora

27 Posts

Scritto - 02/11/2007 :  09:17:59  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Tutti gli istituti del salario accessorio, come analiticamente individuati dall'art. 17 del CCNL 01.04.1999, compreso la corresponsione delle risorse legate alla produttività, possono essere applicati nell'ente a condizione che i relativi oneri siano interamente sostenibili nell'ambito dell'ammontare delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL del 2004, e successive integrazioni.
La disposizione prevista dall’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 consente una ipotesi di finanziamento integrativo (ragionevole) in presenza di processi di riorganizzazione cui siano correlati effettivi e verificabili incrementi qualitativi e quantitativi dei servizi.
La contrattazione collettiva nazionale non ha previsto una disciplina specifica dalla quale si possa ricavare un criterio generale per la gestione dell’istituto contrattuale dell’articolo 15, comma 5, del CCNL del 1.4.1999.
Pertanto, nel caso in esame ogni Ente, in fase di stipulazione dell’accordo di contratto decentrato integrativo, deve individuare il percorso più idoneo, che può essere così esemplificato.
1. Elaborazione di un progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio che consenta di individuare gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire nell’anno interessato.
2. Inserimento dell’importo del finanziamento in bilancio, in sede di approvazione da parte dell’organo competente, il relativo importo deve essere ragionevole e rapportato all’entità dei miglioramento del servizio che si intende perseguire.
3. Verifica e accertamento, a conclusione dell’esercizio finanziario attraverso i competenti organi di controllo interno, dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati ed erogazione degli incentivi economici al personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata.
Su tali presupposti, quindi, nel caso in cui si verifichi l’esistenza di economie delle risorse previamente individuate a seguito del parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non sembra possibile far confluire indistintamente tali somme nel fondo dell'anno successivo. Tale orientamento scaturisce dal fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una ipotesi di "libero" incremento delle risorse decentrate a carico del bilancio, non previsto dalla contrattazione nazionale.

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FABRIZIO BRAMBILLA

44 Posts

Scritto - 02/11/2007 :  11:23:44  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Quindi, se ho ben inteso, le economie di progetto sarebbero economie di bilancio normali, che concorrono al risultato di gestione.
Non vi sono quindi possibilità di accordo decentrato consistente nel porre un "vincolo d'uso" su tali risorse, consistente nel riportare le risorse stesse nel fondo dell'anno successivo, ma vincolate all'art. 15 comma 5?
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giuseppeporpora

27 Posts

Scritto - 22/11/2007 :  09:13:04  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Come evidenziato nelle precerdenti considerazioni, occorre ribadire il principio in base al quale l'attivazione della procedura in questione è di competenza della contrattazione decentrata integrativa, previo specifico atto di indirizzo dell'Amministrazione comunale.
Pertanto, nello stesso atto di indirizzo l'Amministrazione comunale può prevedere che le economie delle risorse economiche impegnate nel finanziamento del progetto finanziato secondo le disposizioni previste dall’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, possono essere inserite nel finanziamento del piano di lavoro nell'anno successivo e corrisposte a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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