Il Forum del Governo Locale - Comuni sotto i 5000..cosa potrebbe cambiare...
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 Comuni sotto i 5000..cosa potrebbe cambiare...
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carrufo

53 Posts

Scritto - 30/10/2008 :  11:41:19  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
CAPO VI
SEMPLIFICAZIONI
Art. 30
(Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti)

1. L’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968 e successive modificazioni è abrogato. Farmacia rurale
2. La corresponsione dell’indennità annua di residenza, prevista dall’articolo 115 del testo unico
delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, riconosciuta a favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8
marzo 1968, n. 221 del 1968, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dal 1 gennaio
2009. Farmacia rurale
3. Al fine di semplificare l’ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, sono
apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
a) all’articolo 151, comma 2, dopo le parole: “il bilancio”, sono aggiunte le parole: “degli enti
con popolazione superire a 5000 abitanti”; Abolizione obbligo redazione RPP
b) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole:”enti locali” sono aggiunte le parole: “con
popolazione superiore a 5000 abitanti”; Abolizione obbligo redazione RPP
c) all’articolo 170, comma 8, dopo le parole: “per tutti gli enti”, sono aggiunte le parole: “con
popolazione superiore a 5000 abitanti”; Abolizione obbligo redazione RPP
d) all’articolo 171, comma 1, dopo le parole: “enti locali”, sono aggiunte le parole: “con
popolazione superiore a 5000 abitanti”; Abolizione obbligo redazione bilancio pluriennale
e) all’articolo 172, comma 1, lettera d, dopo le parole: “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono aggiunte le parole: “per gli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti”; Abolizione obbligo redazione piano delle opere pubbliche
f) all’articolo 197, comma 1, dopo le parole: “dei comuni”, sono aggiunte le parole: “con
popolazione superiore a 5000 abitanti”; Abolizione obbligo redazione controllo di gestione & referto ?
g) all’articolo 229, comma 2, dopo le parole: “è redatto”, sono aggiunte le parole: “dagli enti
con popolazione superiore a 5000 abitanti”; Abolizione obbligo redazione del conto economico
h) all’articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.” Abolizione obbligo redazione conto degli agenti contabili (economo, consegnatario di beni ed altri soggetti di cui all'art. 93 tuel comma 2)
4. Nel regolamento di cui al seguente comma 4 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per
i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a
norma dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante modelli e schemi contabili
semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all’articolo 160
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale
nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni
limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;
b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera a);
c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di
controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.
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